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Legge

LEGGE 12 giugno 2026, n. 111

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.

Normativa italiana26G00127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge estende e disciplina l’accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti in Paesi extra UE e non EFTA. Il rilascio della tessera sanitaria è subordinato a un contributo annuo di 2.000 euro, con esenzione per i minorenni in presenza di un genitore/tutore coperto. La legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione e prevede un decreto attuativo entro 90 giorni.

Assistenza sanitaria per AIRE residenti in Paesi extra UE e non EFTA

Assistenza sanitaria per cittadini AIRE residenti in Paesi extra UE e non EFTA

La legge disciplina l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’EFTA. Il provvedimento incide sia sull’iscrizione presso le ASL sia sulle condizioni economiche per ottenere la tessera sanitaria nazionale valida in Italia.

Ambito soggettivo e iscrizione al servizio

I cittadini AIRE residenti nei Paesi indicati vengono iscritti presso l’azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le relative schede individuali, oppure, in alternativa, presso l’ASL competente per il domicilio di soggiorno. Le disposizioni speciali della legge 7 agosto 1982, n. 526, non si applicano a tali cittadini.

Tessera sanitaria nazionale e condizione di accesso alle prestazioni

Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, è subordinato al versamento del contributo previsto dalla legge. Il possesso di una tessera in corso di validità è condizione necessaria per accedere alle prestazioni a carico del SSN da parte dei soggetti interessati.

La tessera ha validità annuale continua, decorrente dalla data di rilascio.

Contributo annuale

Il contributo per il rilascio e per il rinnovo della validità della tessera è fissato in 2.000 euro annui ed è non frazionabile. Il suo ammontare può essere adeguato annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto:

  • delle risultanze del monitoraggio previsto dalla legge;
  • della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Esenzioni, sospensione e rinnovo

I cittadini minorenni iscritti all’AIRE residenti nei Paesi interessati sono esonerati dal pagamento del contributo, purché almeno un genitore o il tutore legale sia titolare di tessera sanitaria nazionale valida.

Il mancato pagamento del contributo comporta la sospensione dall’accesso alle prestazioni del SSN. In assenza del versamento non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.

In caso di sospensione, il rinnovo della tessera richiede il pagamento:

  • del contributo relativo all’anno in corso;
  • dei contributi dovuti per il periodo di sospensione;
  • degli interessi legali.

Modalità di versamento e destinazione delle risorse

Il contributo è versato tramite gli strumenti di pagamento previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. Le somme affluiscono direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è compresa l’ASL competente.

Copertura finanziaria

Le amministrazioni competenti attuano la legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto per il contributo di cui all’articolo 2.

Entrata in vigore e decreto attuativo

La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve definire:

  • le modalità attuative per l’accesso alle prestazioni del SSN;
  • gli aspetti del procedimento amministrativo correlato;
  • l’attività di monitoraggio degli effetti della legge.

Testo integrale

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