LEGGE 9 giugno 2026, n. 104
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce l’obbligo di consenso informato preventivo scritto dei genitori o degli studenti maggiorenni per attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, su temi attinenti alla sessualità. Prevede visione preventiva del materiale didattico, termini di richiesta, attività alternative per l’ampliamento dell’offerta formativa e divieto per infanzia e primaria. Stabilisce anche regole per il coinvolgimento di soggetti esterni e la clausola di invarianza finanziaria.
Consenso informato preventivo delle famiglie per attività scolastiche sulla sessualità
Consenso informato preventivo per attività su temi della sessualità
La legge disciplina la partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che trattano temi attinenti alla sessualità, rafforzando il ruolo decisionale delle famiglie e, per gli studenti maggiorenni, degli stessi interessati. L’obiettivo è subordinare tali attività a un consenso informato preventivo e a una previa conoscenza dei contenuti e del materiale didattico impiegato.
Ambito di applicazione e soggetti tenuti al consenso
Le istituzioni scolastiche devono richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti maggiorenni per:
- attività eventualmente previste nel Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti alla sessualità;
- attività extracurricolari;
- attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il consenso deve essere acquisito in forma scritta e previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare.
Informazioni da fornire e termini della richiesta
La richiesta di consenso deve indicare in modo espresso:
- finalità dell’attività;
- obiettivi educativi e formativi;
- contenuti, argomenti e temi;
- modalità di svolgimento;
- eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o associazioni coinvolti.
Per le attività extracurricolari, il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento.
Attività extracurricolari e mancata adesione
Per le attività extracurricolari su temi legati alla sessualità, la mancata adesione comporta che gli studenti si astengano dalla frequenza. Gli eventuali esperti esterni o rappresentanti di enti e associazioni devono essere individuati secondo il procedimento previsto per il coinvolgimento di soggetti esterni.
Attività di ampliamento dell’offerta formativa e alternative didattiche
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa su temi attinenti alla sessualità, in caso di mancata adesione la scuola deve garantire, tramite i propri strumenti di flessibilità e autonomia didattica e organizzativa, attività formative alternative comunque ricomprese nel Piano triennale dell’offerta formativa.
La scuola deve comunicare ai genitori o agli studenti maggiorenni la natura di tali attività alternative insieme alle informazioni richieste per il consenso, contestualmente alla richiesta stessa.
Presenza del docente e tutela dei minori
Durante lo svolgimento delle attività che coinvolgono alunni o studenti minorenni deve essere garantita la presenza di un docente.
Esclusioni per scuola dell’infanzia e primaria
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi attinenti alla sessualità. Resta fermo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali applicabili a tali ordini di scuola.
Coinvolgimento di soggetti esterni
Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato:
- alla deliberazione del collegio dei docenti;
- all’approvazione del consiglio di istituto.
Il collegio dei docenti deve inoltre definire i criteri per la selezione dei soggetti esterni, basati su comparazione e valutazione di titoli e comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento, nonché sulla coerenza con la finalità educativa e sull’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.
Regime finanziario
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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