Decreto dirigenziale n. 40 del 22/05/2023
Decreto di Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastrutture, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione, Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi in ambito ferroviario ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, confermandone l’operatività per specifici sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto disciplina durata della qualifica, obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione degli atti, vigilanza da parte di ACCREDIA, modalità di rinnovo e cause di sospensione o revoca. La validità è collegata al certificato di accreditamento e decorre dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. come organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013
Il decreto dirigenziale del MIT qualifica ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) in ambito ferroviario. La qualifica è rilasciata nel quadro della normativa europea sulla sicurezza e l’interoperabilità ferroviaria e delle disposizioni nazionali attuative, con richiamo al DD n. 37 del 28 giugno 2019 e al sistema di accreditamento gestito da ACCREDIA.
Base normativa e presupposti del provvedimento
Il decreto richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento, il Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, il Regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, le direttive 2016/798 e 2016/797, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. Sono inoltre richiamati il DD n. 37/2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 per le attività di accreditamento. La decisione finale è assunta sulla base della documentazione prodotta da ITALCERTIFER e dell’avvenuto rinnovo dell’accreditamento ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
Oggetto della qualifica e ambito operativo
ITALCERTIFER S.p.A., con sede legale e operativa a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata come organismo AsBo per i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento, sia a terra sia a bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. La qualifica comprende anche la valutazione della loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Modalità di esercizio dell’attività e obblighi di conformità
Le attività connesse alla qualifica devono essere svolte secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 402/2013. L’organismo è tenuto a mantenere la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, comprese le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, con l’obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione di ACCREDIA.
L’organismo deve inoltre:
- conservare gli atti relativi all’attività di certificazione, inclusi i rapporti di prova, per almeno dieci anni;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al Ministero ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- segnalare qualsiasi circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- informare sulle eventuali richieste di informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato;
- trasmettere, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo
La vigilanza sulla permanenza dei requisiti e sulla regolarità delle operazioni è demandata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento. La qualifica ha durata correlata a quella del certificato di accreditamento. Per il rinnovo l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza.
Il provvedimento stabilisce che la nuova validità decorre dal 2 agosto 2023, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica rilasciata con il Decreto Direttoriale n. 51 del 29 ottobre 2019, e termina il 29 settembre 2026, data di scadenza dell’Allegato CSAAR al certificato di accreditamento 0058ISP Rev. 000.
Regime sanzionatorio e cause di sospensione o revoca
Il decreto disciplina le conseguenze delle difformità nell’attività dell’organismo. In caso di accertate irregolarità, l’amministrazione può procedere come segue:
- diffida, nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi, nei casi più gravi o quando sia già stata inflitta una diffida;
- revoca, in presenza di reiterate gravi violazioni o mancato adempimento alle prescrizioni del provvedimento di sospensione.
È prevista la sospensione immediata qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 402/2013. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento che costituisce la base della qualifica, l’organismo deve interrompere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA. L’efficacia dell’atto è ancorata alla data di decorrenza fissata nel provvedimento e alla permanenza del correlato accreditamento.
Punti principali
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A.
La società ITALCERTIFER S.p.A., con sedi a Firenze e Roma, è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento (di terra e di bordo), materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione e applicazioni telematiche per passeggeri e merci, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Base normativa e istruttoria
Il provvedimento richiama il quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, in particolare i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, i regolamenti (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, il DD n. 37 del 28 giugno 2019 e la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019. La decisione è fondata anche sul rinnovo dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e sulla completezza della documentazione prodotta dalla società.
Obblighi dell’organismo qualificato
ITALCERTIFER deve svolgere le attività secondo le modalità del Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere invariata la struttura organizzativa e le risorse indicate in sede di qualifica e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti dell’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, e renderli disponibili al MIT e ad ANSFISA. Inoltre deve comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze che incidano sull’ambito della notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e durata
La vigilanza sulla permanenza dei requisiti e sulla regolarità delle operazioni è affidata ad ACCREDIA. La validità della qualifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37/2019 almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto produce effetti dal 2 agosto 2023 e resta valido fino al 29 settembre 2026, in corrispondenza della scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0058ISP Rev. 000.
Sospensione e revoca
Se l’organismo opera in difformità dalle disposizioni vigenti può essere oggetto di diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni più gravi o successive alla diffida, e revoca in caso di reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione. La qualifica è inoltre sospesa immediatamente se vengono meno i requisiti del Regolamento (UE) n. 402/2013. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA; i provvedimenti sono comunicati anche ad ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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