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Decreto dirigenziale n. 42 del 25/05/2023

Decreto di Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti42

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo designato (Designated Body - DeBo) per la valutazione di conformità di specifici sottosistemi ferroviari, in attuazione del d.lgs. n. 57/2019 e del quadro europeo sull’interoperabilità ferroviaria. L’atto prende atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA e stabilisce durata, obblighi operativi, doveri di conservazione e comunicazione, nonché le cause di diffida, sospensione e revoca della qualifica. La validità della designazione è collegata a quella del certificato di accreditamento e decorre dal 2 agosto 2023 fino al 29 settembre 2026.

Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 57/2019 per sottosistemi ferroviari

Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo designato per sottosistemi ferroviari

Il decreto dispone la qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, per la valutazione di conformità nell’ambito dell’interoperabilità ferroviaria. L’atto si colloca nel quadro del diritto europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità delle ferrovie e prende atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA dell’organismo.

Base normativa e presupposti dell’atto

La premessa richiama il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), le direttive 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria e 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, di recepimento delle direttive medesime. Sono inoltre richiamati la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi, e le successive comunicazioni istruttorie e di notifica alla Commissione europea.

Istruttoria e rinnovo dell’accreditamento

Il decreto prende atto dell’istanza presentata da ITALCERTIFER S.p.A. con note del 17 maggio 2023 e del 23 maggio 2023, riferita alla richiesta di qualifica per i sottosistemi Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione. Viene richiamata la delibera ACCREDIA del 30 maggio 2022, con la quale è stato rinnovato l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con certificato di accreditamento n. 0107PRD Rev. 000 e Allegato CSAAR, valido fino al 29 settembre 2026. Il provvedimento attesta la completezza della documentazione prodotta e la conformità di questa a quanto previsto dal d.d. n. 37/2019.

Sottosistemi oggetto della designazione

La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi ferroviari:

  • sottosistemi strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile;
  • sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione.

Obblighi dell’organismo designato

ITALCERTIFER S.p.A. deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019 e mantenere costante la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate in sede di qualifica. Ogni modifica rilevante, comprese quelle relative all’impiego di laboratori e consulenti esterni, deve essere sottoposta a preventiva approvazione di ACCREDIA.

Gli atti relativi all’attività di certificazione, inclusi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e mantenuti a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Obblighi informativi verso il Ministero

L’organismo deve comunicare al MIT:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, durata e rinnovo della designazione

La vigilanza sulla permanenza dei requisiti e sulla regolarità delle operazioni svolte è attribuita ad ACCREDIA. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento. Nel caso di rinnovo della designazione o di estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il d.d. n. 37/2019; per il rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.

Diffida, sospensione e revoca

Il decreto disciplina il regime sanzionatorio e di vigilanza:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
  • immediata sospensione se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento su cui si fonda la qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.

Decorrenza e pubblicazione

La validità del decreto decorre dal 2 agosto 2023, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale prot. n. 52 del 29 dicembre 2019, e termina il 29 settembre 2026, coincidente con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0107PRD Rev. 000. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.

Punti principali

Base normativa e presupposti

Il decreto si fonda sul regolamento (UE) 2016/796, sulle direttive 2016/797 e 2016/798 e sui decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 57 e n. 50. Richiama inoltre la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A.

ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019. La qualifica riguarda i sottosistemi ferroviari: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione.

Obblighi operativi e di conservazione

L’organismo deve operare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 57/2019, mantenendo struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come dichiarati in sede di qualifica. Ogni variazione, inclusa quella relativa a laboratori e consulenti esterni, richiede la preventiva approvazione di ACCREDIA. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e ad ANSFISA.

Obblighi di comunicazione e vigilanza

ITALCERTIFER deve comunicare al MIT eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sull’ambito della notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza sulla permanenza dei requisiti e sulla regolarità delle operazioni è demandata ad ACCREDIA.

Durata, rinnovo e sanzioni

La designazione dura quanto il certificato di accreditamento e, in questo caso, decorre dal 2 agosto 2023 fino al 29 settembre 2026. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, l’istanza va presentata secondo d.lgs. n. 57/2019 e d.d. n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto disciplina diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o mancato adeguamento a provvedimenti sospensivi; i relativi provvedimenti sono comunicati a MIT, ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e certificazionemotorizzazione

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