Sentenza del 10/12/2020 n. 5930 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxxxxxx relativo a IRPEF, annualità 2012; il ricorrente contestava la pretesa tributaria contenuta nell'avviso
La decisione
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado (CTP Caserta, sentenza n. 2634-04-18 del 11/05/2018) il ricorrente ha proposto appello alla CTR. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha versato l'importo dovuto avvalendosi della definizione prevista dall'art. 6, comma 10, D.L. 119/2018 e ha depositato la relativa ricevuta. L'Agenzia delle Entrate ha attestato il pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere. La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite (decreto del 09/12/2020). Non è stata resa alcuna decisione sul merito dell'accertamento.
Norme richiamate
D.L. 119/2018
La norma consente la definizione del contenzioso tramite pagamento secondo le modalità previste, e il versamento eseguito ai sensi della norma determina l'estinzione del giudizio (cessazione della materia del contendere), impedendo la decisione sul merito.
Massime di principio
- Il pagamento o la definizione prevista da norme speciali (es. art. 6 c.10 D.L. 119/2018) estingue il rapporto processuale relativo alla pretesa tributaria: il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza decidere sul merito.
- La cessazione della materia del contendere comporta che non venga accertata né riconosciuta in sentenza la fondatezza dell'avviso: l'estinzione è effetto dell'adempimento, non una pronuncia di sostanza.
- La parte che paga ottiene l'estinzione del giudizio ma perde l'opportunità di ottenere una pronuncia favorevole sul merito; valutare sempre il rapporto costi/benefici prima di aderire alla definizione.
- Per ottenere la dichiarazione di cessata materia del contendere è opportuno che la parte che ha pagato depositi tempestivamente la ricevuta e che l'ufficio confermi per iscritto l'avvenuto incasso.
- In genere il giudice può compensare le spese di lite in caso di estinzione per pagamento; le parti dovrebbero considerare anche questo aspetto nella valutazione complessiva.
- Il pagamento ai sensi di norme di definizione agevolata non costituisce necessariamente riconoscimento di responsabilità ai fini di eventuali profili diversi (es. penali), salvo diversa previsione normativa.
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