Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI notificati per gli anni 2008 e 2009, con cui il Comune contestava, da un lato, l'omessa dichiarazione per alcuni immobili accatastati in categoria F/2 (unità collabenti), che riteneva imponibili come aree fabbricabili, e, dall'altro, l'infedele dichiarazione per altri immobili indicati come rurali o inagibili, che il Comune riteneva privi dei requisiti per l'esenzione. I contribuenti avevano impugnato gli atti e, in primo grado, la domanda era stata solo parzialmente accolta; in appello entrambe le parti avevano proposto gravame, ma la CTR aveva respinto sia l'appello principale sia quello incidentale, confermando tra l'altro l'assoggettamento a ICI degli immobili collabenti e riconoscendo la ruralità di alcuni immobili non accatastati in A/6 o D/10. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 504/1992 e del DM n. 28/1998, sostenendo che gli immobili F/2, privi di rendita catastale e capacità reddituale, non potessero essere trattati come aree edificabili e non fossero quindi imponibili; 2) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. in relazione alla determinazione del quantum debeatur; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: a) erronea applicazione delle norme sulla decadenza dell'accertamento ICI, sostenendo la tempestività degli avvisi notificati nel 2014; b) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in tema di fabbricati rurali; c) violazione delle norme che subordinano la ruralità alla classificazione catastale, assumendo che gli immobili non accatastati come rurali non potessero fruire dell'esenzione. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, ha accolto il primo motivo del ricorso principale sulla non imponibilità degli immobili collabenti come aree edificabili, ha dichiarato assorbito il secondo motivo dei contribuenti, ha respinto il terzo motivo, ha rigettato il primo motivo incidentale del Comune sulla decadenza e ha accolto i motivi incidentali relativi alla ruralità, rilevando un contrasto motivazionale e, comunque, l'errore nell'applicazione del principio per cui la ruralità rileva ai fini ICI solo se l'immobile è catastalmente classificato come rurale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dei contribuenti, dichiarando assorbito il secondo e rigettando il terzo; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del Comune e ha accolto il secondo e il terzo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che gli immobili collabenti non possono essere tassati come aree edificabili solo per la loro inagibilità o mancanza di rendita e che, per contro, la ruralità ai fini ICI richiede la classificazione catastale in categoria rurale, non essendo sufficiente la sola ricorrenza dei requisiti sostanziali se l'immobile è accatastato in una categoria diversa.
Norme richiamate
Sono richiamati per escludere che un immobile collabente, privo di rendita, possa essere tassato come area fabbricabile in assenza di un valido presupposto impositivo.
artt. 1, 2 e 3 DM MEF n. 28/1998
La categoria F/2 è descrittiva di immobili collabenti, senza attribuzione di rendita, e non consente di trasformare l'immobile in area edificabile ai fini ICI.
La censura dei contribuenti è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato sia per la dedotta motivazione apparente sia, in relazione al ricorso incidentale, per il sindacato sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto tra dispositivo e motivazione.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006
Ha soppresso, con decorrenza dall'anno 2007, l'obbligo di dichiarazione ICI; la Corte lo interpreta nel senso che il termine decadenziale va comunque riferito al momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
Richiamato dal Comune nel primo motivo incidentale sulla decadenza dall'accertamento ICI.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
La decadenza dall'azione accertativa è riferita al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.
art. 13, commi 14-bis e 14-ter, d.l. 201/2011
Richiamato dal Comune per sostenere che la ruralità richieda l'annotazione catastale.
artt. 1 e 7 DM MEF 26 luglio 2012
Richiamati dal Comune in tema di classificazione catastale e ruralità degli immobili.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
È la norma che individua i requisiti sostanziali della ruralità, ma la Corte ribadisce che ai fini dell'esenzione ICI è decisiva anche la classificazione catastale.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 207/2008
Confermato come base del principio secondo cui l'immobile catastalmente rurale non è soggetto a ICI.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
Serve a delimitare la nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI, escludendo il fabbricato catastalmente rurale.
Richiamato nel terzo motivo dei contribuenti per contestare la sufficienza della motivazione.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Massime di principio
- In materia di ICI, un immobile accatastato come unità collabente (categoria F/2) e privo di rendita non può essere assoggettato a imposta come area edificabile solo perché inagibile o privo di autonoma capacità reddituale; la tassazione come area edificabile presuppone un diverso e autonomo presupposto impositivo, non ricavabile in via interpretativa.
- La qualificazione catastale ha rilievo decisivo per stabilire l'assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali: il contribuente che invochi l'esenzione deve normalmente far valere l'annotazione o il classamento rurale, mentre l'immobile accatastato in una diversa categoria resta imponibile salvo specifica contestazione del classamento.
- In materia tributaria, il giudicato esterno sulle imposte periodiche ha efficacia solo per fatti a effetto permanente o pluriennale o per rapporti ad esecuzione prolungata; non opera invece rispetto a situazioni suscettibili di variazione annuale, poiché il giudicato copre solo la statuizione sull'annullamento dell'atto e non i singoli antecedenti logici della decisione.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di ricostruire la ratio decidendi o si presenta con argomentazioni incomprensibili o logicamente inconciliabili; non basta una motivazione sintetica se il percorso argomentativo resta intellegibile.
- Ai fini della decadenza dall'accertamento ICI, il termine quinquennale va computato dal momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, anche se l'obbligo dichiarativo è stato soppresso per gli anni successivi.
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