Sentenza del 06/06/2016 n. 3570 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Controlli automatici - Procedura di liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 - Impugnabilità della cartella per vizi attinenti alla pretesa tributaria - Impungabilità avviso di irregolarità - Non esclude.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la cartella derivante da controllo automatico è impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa fiscale, oltre che per i suoi vizi formali o propri. La possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di irregolarità non limita tale tutela, ma costituisce una facoltà aggiuntiva riconosciuta al contribuente. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul principio di diritto enunciato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di impugnare una cartella emessa a seguito di controllo automatico ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 o dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non soltanto per vizi propri dell'atto, ma anche per contestare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria. È stato esaminato anche il rilievo secondo cui il contribuente può impugnare l'eventuale avviso di irregolarità.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa a seguito della procedura di liquidazione e controllo automatico può essere contestata anche per ragioni riguardanti la fondatezza della pretesa tributaria, non soltanto per vizi propri dell'atto.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
La medesima regola vale per le cartelle relative all'IVA emesse a seguito di controllo automatizzato.
Massime di principio
- Una cartella emessa tramite controllo automatico non è impugnabile esclusivamente per errori formali: il contribuente può contestare anche l'esistenza, l'ammontare o la debenza del tributo richiesto.
- La mancata impugnazione dell'avviso di irregolarità non impedisce necessariamente di contestare il merito della pretesa con l'impugnazione della successiva cartella.
- L'avviso di irregolarità è uno strumento di comunicazione e di tutela anticipata, ma la sua eventuale impugnabilità amplia le possibilità difensive e non sostituisce né esclude la tutela contro la cartella.
- In casi analoghi è opportuno impugnare tempestivamente la cartella indicando sia i vizi propri dell'atto sia le contestazioni relative al merito del tributo, allegando la documentazione fiscale rilevante.
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