Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 3570 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Controlli automatici - Procedura di liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973 - Impugnabilità della cartella per vizi attinenti alla pretesa tributaria - Impungabilità avviso di irregolarità - Non esclude.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che la cartella derivante da controllo automatico è impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa fiscale, oltre che per i suoi vizi formali o propri. La possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di irregolarità non limita tale tutela, ma costituisce una facoltà aggiuntiva riconosciuta al contribuente. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul principio di diritto enunciato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di impugnare una cartella emessa a seguito di controllo automatico ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 o dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non soltanto per vizi propri dell'atto, ma anche per contestare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria. È stato esaminato anche il rilievo secondo cui il contribuente può impugnare l'eventuale avviso di irregolarità.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito della procedura di liquidazione e controllo automatico può essere contestata anche per ragioni riguardanti la fondatezza della pretesa tributaria, non soltanto per vizi propri dell'atto.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    La medesima regola vale per le cartelle relative all'IVA emesse a seguito di controllo automatizzato.

Massime di principio

  • Una cartella emessa tramite controllo automatico non è impugnabile esclusivamente per errori formali: il contribuente può contestare anche l'esistenza, l'ammontare o la debenza del tributo richiesto.
  • La mancata impugnazione dell'avviso di irregolarità non impedisce necessariamente di contestare il merito della pretesa con l'impugnazione della successiva cartella.
  • L'avviso di irregolarità è uno strumento di comunicazione e di tutela anticipata, ma la sua eventuale impugnabilità amplia le possibilità difensive e non sostituisce né esclude la tutela contro la cartella.
  • In casi analoghi è opportuno impugnare tempestivamente la cartella indicando sia i vizi propri dell'atto sia le contestazioni relative al merito del tributo, allegando la documentazione fiscale rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.