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Sentenza

Sentenza n. 3104/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1069/2020 del Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, depositata in cancelleria in data 22/10/2020 e notificata in forma esecutiva in data 4/12/2020, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento - Giudice del Lavoro, con particolare riguardo al pagamento degli interessi legali sulle differenze retributive riconosciute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 1069/2020, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato come docente di ruolo dal 1° settembre 1981 al 20 settembre 1992, con conseguente adeguamento del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali. Il Ministero ha corrisposto nel mese di agosto 2022 la sorte capitale, pari a euro 12.739,18, ma non gli interessi. La ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR, con ordinanza istruttoria, aveva richiesto alla ricorrente di chiarire gli elementi posti a fondamento dell’omesso pagamento degli interessi e al Ministero di depositare il conteggio analitico della somma liquidata. La ricorrente ha depositato i decreti di ricostruzione della carriera e i relativi visti contabili; il Ministero non ha adempiuto all’ordine istruttorio. La questione centrale ha riguardato, pertanto, la prova dell’avvenuto pagamento degli interessi e l’effettiva portata dell’adempimento ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, produce un immediato vincolo conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, ossia il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Quanto al mancato pagamento degli interessi, il Collegio ha valorizzato il comportamento omissivo del Ministero, che non ha eseguito l’ordine istruttorio né prodotto il conteggio analitico della somma corrisposta. Da tale condotta ha tratto argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ha inoltre applicato il principio secondo cui l’onere di provare il fatto estintivo dell’obbligazione, cioè l’avvenuto adempimento, grava sul debitore, nella cui sfera si trovano gli elementi probatori. I decreti di ricostruzione della carriera prodotti dalla ricorrente indicavano le componenti della sorte capitale, ma non quantificavano gli interessi, confermando l’integrale mancato pagamento di questi ultimi. Il Ministero è stato quindi ordinato a corrispondere gli interessi legali entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su nuova istanza della ricorrente; il commissario dovrà assicurare l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere, sul complessivo importo ancora dovuto, ulteriori interessi al tasso legale decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli ulteriori interessi legali sull’importo ancora dovuto.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    dal comportamento omissivo tenuto dalla resistente sull’ordine istruttorio ... già può trarsi prova della fondatezza della pretesa

    La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di un ordine istruttorio può essere valorizzata dal giudice quale argomento di prova a sostegno dei fatti allegati dalla parte privata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato quale base normativa per il riconoscimento degli interessi legali sulle differenze retributive dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato congiuntamente all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 quale disciplina applicabile agli interessi legali dovuti sulle differenze retributive.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del principio per cui il comportamento processuale della parte che non adempie agli incombenti istruttori può essere valutato dal giudice ai fini della prova dei fatti allegati.

Massime di principio

  • Il giudicato del giudice ordinario che riconosce a un dipendente pubblico un diritto patrimoniale impone all’Amministrazione un obbligo conformativo e ordinatorio di piena esecuzione, comprensivo di tutte le componenti economiche riconosciute nella sentenza, inclusi gli interessi dovuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegue un ordine istruttorio diretto a produrre il conteggio analitico del pagamento effettuato, tale comportamento può essere valutato come argomento di prova della mancata estinzione dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
  • L’onere di provare l’avvenuto adempimento di un’obbligazione pecuniaria grava sul debitore, poiché questi è il soggetto nella cui disponibilità si trovano gli elementi idonei a dimostrare il fatto estintivo; ciò vale anche nel giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l’intervento sostitutivo e lasciando comunque all’Amministrazione il potere di adempiere spontaneamente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per il ritardo nell’esecuzione del giudicato relativo a un debito pecuniario, mediante ulteriori interessi al tasso legale sull’importo ancora dovuto, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato dal giudice fino all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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