Ordinanza n. 10598/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità - del diniego all’accoglimento dell’istanza di certificato ad uso commerciale ex art. 8, comma 3 del Reg. C.E. 338/1997, emesso dalla Regione Carabinieri Forestale - Lombardia - Gruppo di Pavia, Nucleo CITES di Pavia, del 29 agosto 2024; - e di ogni atto ad esso connesso o collegato; e per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di detto certificato e per la conseguente condanna delle Amministrazione intimate al rilascio del provvedimento stesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del certificato ad uso commerciale ex art. 8, comma 3, Regolamento (CE) n. 338/1997, emesso dal Nucleo CITES di Pavia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 29 agosto 2024 relativo all'istanza per il rilascio di un certificato CITES ad uso commerciale, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato e la condanna delle amministrazioni al rilascio dello stesso. Il TAR ha rilevato che le amministrazioni intimate non avevano preso posizione sulle censure dedotte né sulle circostanze di fatto rappresentate nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR non ha definito né le questioni di rito né il merito della controversia. Ha ritenuto indispensabile acquisire chiarimenti dalle amministrazioni intimate sulle censure e sulle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Le amministrazioni dovranno fornire i chiarimenti entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza anche al Nucleo CITES di Pavia.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, Regolamento (CE) n. 338/1997
certificato ad uso commerciale
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di certificazione oggetto del diniego; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
Massime di principio
- Quando le amministrazioni resistenti non prendono posizione sulle censure e sulle circostanze di fatto dedotte nel ricorso, il giudice amministrativo può ritenere indispensabile acquisire chiarimenti istruttori prima di decidere sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
- L'ordinanza che dispone chiarimenti istruttori e rinvia la decisione sulle domande non definisce il giudizio e non consente di individuare una parte vittoriosa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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