Cassazione Civile, Ordinanza n. 22042/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, proposto da un avvocato contro un decreto di modifica d'ufficio di un precedente decreto di liquidazione dei compensi pronunciato dalla Corte d'appello. La Corte d'appello, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato la nullità del provvedimento opposto e l'efficacia del precedente decreto, ma ha poi aggiunto in dispositivo la formula 'nulla per le spese'. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'omessa condanna della controparte alle spese, nonostante l'esito totalmente vittorioso dell'opposizione. Ha inoltre sostenuto che la contumacia del Ministero fosse irrilevante ai fini della regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha riqualificato la censura come attinente anche al vizio di motivazione/ nullità della sentenza nella parte relativa alle spese, rilevando che la statuizione era priva di qualsiasi supporto motivazionale e che la mera ripetizione in motivazione della formula del dispositivo non valeva come motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla regolazione delle spese, osservando che la pronuncia 'nulla per le spese' era del tutto priva di motivazione e quindi nulla per mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico. Ha escluso che si trattasse di una corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il difetto di motivazione assorbiva ogni ulteriore valutazione. Ha altresì richiamato l'orientamento secondo cui, in presenza di parte totalmente vittoriosa, la decisione di non statuire sulle spese o di non porle a carico della parte soccombente richiede una congrua motivazione e non può fondarsi sulla sola contumacia della parte soccombente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per una nuova pronuncia sulle spese del merito e, in sede di rinvio, anche su quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base normativa dell'opposizione proposta contro la liquidazione/modifica del compenso
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento/liquidazione
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
richiamato per il rito applicabile all'opposizione
art. 117 d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al decreto di liquidazione originario poi modificato d'ufficio
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato come motivo formale di ricorso per violazione di legge
art. 91 c.p.c.
principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti e deve essere motivata
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza priva di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
menzionato per chiarire il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la portata della riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- La statuizione sulle spese processuali deve essere assistita da un'apparente e congrua motivazione; una formula meramente apodittica o il semplice rinvio al dispositivo non integrano una valida motivazione.
- La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. e, quando disposta, deve essere sorretta da espresse ragioni, altrimenti la decisione è censurabile in cassazione.
- La contumacia della parte soccombente, da sola, non basta a giustificare la deroga al principio di soccombenza o una decisione di irripetibilità/non attribuzione delle spese in favore della parte totalmente vittoriosa.
- Nel giudizio di legittimità, la rubrica del motivo non vincola la qualificazione del vizio denunciato: rileva il contenuto sostanziale della censura esposta nel ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale'; la nullità sussiste solo per anomalie estreme come motivazione apparente o mancanza assoluta di motivi.
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