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Legge

L.R. FVG 18/2011

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

Normativa regionaleL.R. FVG 18/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Friuli Venezia Giulia: fissa entrate, mutui, BOR e numerose autorizzazioni di spesa per agricoltura, attività produttive, ambiente, infrastrutture, salute, scuola, cultura, lavoro e autonomie locali. Molte misure sono limitate al 2012 o a termini specifici di domanda/rendicontazione; alcune riformano norme regionali e altre sono già esaurite/abrogate.

Legge finanziaria 2012 del Friuli Venezia Giulia

Legge finanziaria 2012 della Regione Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento accompagna il bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Friuli Venezia Giulia, definendo entrate, ricorso al mercato, autorizzazioni di spesa e numerosi interventi settoriali. Molte misure hanno efficacia limitata al 2012 o a specifiche scadenze di domanda, rendicontazione o realizzazione dei lavori.

Quadro finanziario generale e ricorso al debito

La legge quantifica le previsioni di entrata del bilancio regionale 2012-2014 e autorizza il ricorso al mercato finanziario tramite mutui, Cassa depositi e prestiti e buoni ordinari regionali (BOR). I mutui sono previsti nel triennio 2012-2014 entro limiti massimi stabiliti; per quelli autorizzati nel 2012 vengono fissati tasso non superiore a quello previsto per gli enti locali e durata non superiore a 20 anni. I BOR possono avere tasso fisso o variabile, con limiti stringenti su costo massimo, commissioni, durata e rimborso. L’Assessore alle finanze adegua gli stanziamenti di bilancio in relazione alle operazioni finanziarie e la Regione può prestare garanzie e delegazioni di pagamento sui tributi erariali devoluti.

Interventi in agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale

La legge interviene sul fondo di rotazione agricolo, amplia la durata massima dei finanziamenti e conferisce 5 milioni di euro al fondo con prelievo da altre disponibilità regionali. Introduce aiuti in regime de minimis per il trasporto del latte in montagna, con contributo in conto capitale pari all’80% e finanziamento integrativo; le domande andavano presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

È prevista anche la promozione dell’associazionismo cooperativo nel comparto pesca e acquacoltura mediante l’utilizzo del fondo di rotazione agricolo, con requisiti puntuali per le imprese aderenti e rinvio a regolamento regionale. Ulteriori misure riguardano la Fondazione Montasio, la promozione del formaggio Montasio e la valorizzazione delle Malghe Montasio, con contributo annuale, contributi pluriennali per interventi strutturali e piani di sviluppo da presentare entro termini definiti.

Sono inoltre finanziati progetti specifici: acquisto di attrezzature per un’azione collettiva nel settore pesca, sostegno alla CCIAA di Trieste per un centro di promozione del Prosecco, contributo al Comune di Caneva per un frantoio, sostegno al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per argini e difesa del territorio, e finanziamento al Comune di Gorizia per gli oneri connessi alla maggiore portata del torrente Corno.

Pesca e acquacoltura: riordino normativo

La legge riforma la disciplina regionale della pesca e acquacoltura, ampliando il titolo della legge regionale 31/2005 e introducendo una cornice generale di competenze regionali: attuazione della politica comune della pesca, tutela e sviluppo sostenibile delle risorse ittiche, concessioni demaniali marittime per pesca e acquacoltura, pesca scientifica, maricoltura e pescaturismo. Le funzioni amministrative sono demandate a regolamenti regionali e possono essere svolte con il supporto delle Capitanerie di porto.

Ambiente, energia, montagna, protezione civile e risorse idriche

Numerose norme riguardano gestione dei rifiuti, fanghi, risorse idriche, tutela ambientale e protezione civile. La disciplina dell’utilizzazione agronomica è centralizzata in Regione, con controlli affidati a ERSA e sanzioni amministrative per violazioni. Viene anche demandato a regolamento il recepimento della disciplina sui fanghi di depurazione.

La legge proroga o ridefinisce interventi idrogeologici e di bonifica, autorizza contributi per opere di ripristino ambientale e paesaggistico, per lo smaltimento di percolato di discarica, per studi sulle acque termali e per la manutenzione di infrastrutture idrauliche. In materia di rifiuti urbani, fino all’approvazione del piano regionale di gestione viene fissata una capacità minima degli impianti e un limite per le discariche. È anche introdotta una procedura speciale per manifestazioni sportive motoristiche in aree naturali protette, con canone fisso giornaliero.

Sul versante della protezione civile, sono previsti contributi e nuove regole operative per la gestione del patrimonio assegnato alla Protezione civile, oltre a una proroga della gestione commissariale per il comprensorio minerario di Cave del Predil fino al 31 dicembre 2015 o fino alla conclusione degli interventi.

Infrastrutture, lavori pubblici, viabilità e patrimonio immobiliare

La legge finanzia una serie ampia di opere pubbliche e interventi infrastrutturali: viabilità regionale, messa in sicurezza di strade, scuole, caserme, fognature, cimiteri, edifici religiosi, impianti sportivi e opere urbanistiche locali. Molti contributi sono pluriennali e collegati a mutui, con termini stringenti per domanda, progetto preliminare, contratto di mutuo e rendicontazione.

Sono disciplinate anche varianti urbanistiche, infrastrutture di trasporto, piani che costituiscono variante al PURG, sospensione dei titoli edilizi in contrasto con i piani e procedure per il riconoscimento della valenza turistica dei Comuni. Sul patrimonio regionale, la legge riforma in profondità la disciplina delle alienazioni, acquisizioni e locazioni, stabilendo regole di evidenza pubblica, soglie di competenza della Giunta regionale e autorizzazioni preventive.

Attività produttive, artigianato, commercio e turismo

Nel settore produttivo la legge modifica la disciplina dell’artigianato, del CATA e dei distretti industriali, con nuove regole su programmi annuali, finanziamenti, anticipazioni, rendicontazione e utilizzo del fondo CATA. Sono previste anche proroghe e riaperture di procedimenti relativi a contributi per ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese artigiane.

In materia di commercio, vengono aggiornate le regole per i CAT, per centri commerciali naturali e centri in via, per contributi ai titolari di rivendite di generi di monopolio e per iniziative promozionali. Per il turismo si rafforza l’articolazione territoriale di TurismoFVG, si disciplina il riconoscimento di valenza turistica dei Comuni e si prevedono contributi straordinari per la promozione locale, inclusi interventi di comunicazione e marchio regionale.

Agricoltura, enti rurali e pesca: fondazioni e aziende sperimentali

Sono introdotti contributi per ERSA, per la ristrutturazione di immobili in comodato, e per aziende agricole sperimentali restituite agli enti proprietari dal 1 marzo 2012. La norma finanzia inoltre il consorzio agricolo e gli enti di supporto rurale con risorse dedicate e autorizza contributi straordinari per iniziative di promozione territoriale e agricola.

Lavoro, formazione, pari opportunità e occupazione

La Regione sostiene progetti di pubblica utilità con lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, in particolare nei Comuni montani, con un fondo straordinario per il 2012 e scadenze precise per domanda, assegnazione e rendicontazione. È inoltre disciplinato il sistema IeFP, con recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni e riconoscimento nazionale delle qualifiche regionali.

Sono previste norme sul comparto unico del pubblico impiego locale, sulla mobilità intercompartimentale, sulla stabilizzazione di personale delle Province nel settore del lavoro e sulla disciplina delle aspettative sindacali retribuite, con fondi ripartiti tra enti locali e scadenze operative entro il 2012.

Salute, politiche sociali e servizi sociosanitari

La legge introduce un ampio pacchetto di contributi a enti, associazioni e strutture socioassistenziali e sociosanitarie: poliambulatori, progetti sperimentali, case di accoglienza, fondazioni e cooperative sociali. Vengono inoltre riscritti i regimi sanzionatori per le attività sociosanitarie e socioassistenziali, con sanzioni pecuniarie, recidiva, revoca dell’autorizzazione e competenza sanzionatoria attribuita rispettivamente ad Aziende sanitarie o Comuni secondo il tipo di struttura.

Istruzione, università, ricerca e diritto allo studio

Sono ridefiniti gli assegni di studio per trasporto scolastico e libri di testo, con importi massimi differenziati per fascia scolastica e per distanza dalla scuola. Sono inoltre finanziati progetti di educazione musicale, lettura, istruzione tecnica superiore, alternanza scuola-lavoro, sicurezza domestica nelle scuole e interventi universitari strategici.

Per il sistema universitario regionale, il programma di finanziamento viene riferito al triennio 2013-2015 e per il 2012 è definita una ripartizione puntuale tra Università di Trieste, Università di Udine, SISSA e conservatori. Sono previsti contributi anche per infrastrutture universitarie, mobilità dei ricercatori e studi di fattibilità su aree metropolitane e progetti scientifici internazionali.

Cultura, lingua, minoranze e attività culturali

La legge contiene un ampio capitolo di contributi a enti culturali, associazioni, fondazioni, istituti di ricerca, festival, iniziative musicali e teatrali. Molti contributi sono una tantum o annuali per il 2012, con domande da presentare entro 30, 60 o 90 giorni e spesso con facoltà di anticipazione e ammissibilità di spese già sostenute nel 2011.

Sono riorganizzati anche i finanziamenti per enti di cultura cinematografica, mediateche pubbliche, associazioni dei corregionali all’estero, minoranza slovena e lingua friulana. Viene altresì previsto il sostegno al progetto di candidatura della Regione a sede dell’Agenzia europea delle lingue e sono finanziati interventi a favore dell’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.

Autonomie locali, finanza locale e patto di stabilità

La legge ridisegna il sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali e dei trasferimenti ordinari a Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altri enti locali, con importi complessivi per il 2012 e criteri distinti di riparto. Sono fissate scadenze per richieste, certificazioni, monitoraggi e per l’approvazione dei bilanci comunali; alcune erogazioni sono subordinate all’approvazione del bilancio e adempimenti informativi sull’IMU.

Viene aggiornato il patto di stabilità interno regionale per il triennio 2012-2014, con nuovi obiettivi di saldo, riduzione del debito, limiti sulle assunzioni e sui rapporti spesa del personale/spesa corrente, nonché regole sulla revisione economico-finanziaria degli enti locali. La legge disciplina anche trasferimenti per aspettative sindacali, gestione associata di funzioni, fondi per Comuni montani, Comuni con scuole, Comunità collinare e oneri del comparto unico del pubblico impiego.

Funzione pubblica, personale regionale e società partecipate

Sono introdotte misure sul trattamento indennitario dei consiglieri e assessori regionali, con abrogazione dell’assegno vitalizio dalla legislatura successiva e passaggio a un sistema contributivo; per il biennio 2012-2013 viene sospesa la rivalutazione automatica di alcune indennità. La legge interviene inoltre sulla disciplina delle posizioni organizzative, degli incarichi dirigenziali, dei compensi agli avvocati regionali e dei rimborsi legali per componenti dell’esecutivo e del Consiglio.

Sono previste anche norme sulle società partecipate regionali, su Finanziaria MC, Agemont, Insiel e sulle modalità di nomina degli organi, oltre a disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale e sui sistemi contabili.

Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenza

La legge contiene numerose abrogazioni, sostituzioni di articoli e norme di coordinamento. Salvo eccezioni espressamente indicate, entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2012; alcune disposizioni specifiche producono effetti dal 31 dicembre 2011. Molte misure sono strettamente legate all’esercizio 2012 o a eventi, progetti e rendicontazioni ormai conclusi.

Obsolescenza pratica

Il provvedimento è oggi sostanzialmente storico e in larga parte superato, perché riferito al bilancio 2012-2014, a contributi una tantum, a termini già scaduti e a discipline successivamente modificate. Rimane utile soprattutto come base di ricostruzione normativa o per vicende pregresse, ma non è più generalmente applicabile nella prassi ordinaria.

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