Regolamento (UE) 2016/1823
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione istituisce i moduli standard da utilizzare per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari prevista dal regolamento (UE) n. 655/2014. I moduli disciplinano l’intera filiera procedurale: domanda del creditore, ordinanza del giudice, revoca, dichiarazione della banca sull’attuazione, richiesta di dissequestro degli importi eccedenti, avviso di ricevimento, ricorsi e impugnazioni. La finalità è assicurare uniformità, rapidità e corretta applicazione della procedura nei casi transfrontalieri di crediti civili e commerciali.
Istituzione di moduli standard per l’applicazione del regolamento (UE) n. 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Ambito di applicazione
Si applica alla compilazione e trasmissione dei moduli standard utilizzati nell’ambito della procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari prevista dal regolamento (UE) n. 655/2014. Riguarda autorità giudiziarie, creditori, debitori, banche e autorità competenti/informazione degli Stati membri partecipanti alla procedura. Non si applica alla Danimarca e, in base alle indicazioni del testo, neppure al Regno Unito; l’Irlanda partecipa, mentre Regno Unito e Danimarca non partecipano all’adozione del presente regolamento. I moduli sono destinati ai casi transfrontalieri in materia civile e commerciale e includono anche la gestione di ricorsi, revoche, dichiarazioni della banca, richieste di dissequestro eccedente e trasmissioni tra autorità.
Moduli standard per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione è adottato per garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce la procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari per il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. La Commissione, richiamando l’articolo 51 del regolamento base, introduce moduli uniformi destinati a standardizzare le domande, le ordinanze e gli atti accessori della procedura.
Ambito soggettivo e territoriale
Il testo riguarda i soggetti che intervengono nella procedura: creditore, debitore, autorità giudiziaria, banche e autorità competenti degli Stati membri. Dalle istruzioni dei moduli emerge che la procedura si applica ai casi transfrontalieri e che non trova applicazione, secondo il testo, in Danimarca e nel Regno Unito; l’Irlanda partecipa invece all’adozione del regolamento. I moduli sono pensati per essere compilati nella lingua dell’autorità destinataria, con indicazioni operative sulle lingue accettate dagli Stati membri tramite il Portale europeo della giustizia elettronica.
Modulo di domanda del creditore
L’allegato I è il modulo centrale per chiedere l’ordinanza di sequestro conservativo. La domanda richiede l’indicazione dell’autorità giudiziaria, dei dati del creditore e del debitore, del carattere transfrontaliero del caso e, se il merito non è ancora stato introdotto, dei criteri di competenza giurisdizionale. Il modulo consente inoltre di indicare gli estremi dei conti del debitore, una eventuale richiesta di informazioni sui conti bancari, il titolo già ottenuto eventualmente esistente, l’importo richiesto, il fondamento del credito, i motivi di urgenza, la richiesta di esonero dalla garanzia, le prove prodotte, eventuali misure cautelari nazionali equivalenti e un conto del creditore per pagamenti volontari.
Condizioni sostanziali evidenziate dal modulo
Dalle istruzioni del modulo emerge che, in assenza di un titolo preesistente, il creditore deve fornire fatti pertinenti e prove sufficienti sia sulla fondatezza del credito sia sull’urgenza della misura, dimostrando il rischio concreto che l’esecuzione futura sia compromessa o resa più difficile. È inoltre previsto che, se il procedimento di merito non è ancora avviato, esso debba essere introdotto e provato entro 30 giorni dal deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se successiva. Il modulo richiama anche l’obbligo, salvo esonero, di prestare garanzia quando l’ordinanza è chiesta prima di ottenere un titolo esecutivo.
Ordine di sequestro, dichiarazione della banca e gestione dell’eccedenza
L’allegato II contiene la struttura dell’ordinanza che il giudice emette: identifica autorità, parti, data e numero del provvedimento, banca o banche interessate, conto o conti da vincolare e importo totale da sequestrare. Sono previste indicazioni sulla garanzia eventualmente richiesta al creditore, sull’avvio del procedimento di merito, sulle traduzioni e sulle spese. L’allegato IV disciplina la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme, che deve essere resa dalla banca o dal soggetto responsabile dell’esecuzione e trasmessa nei termini previsti; il modulo segnala inoltre l’obbligo del creditore di attivarsi per il dissequestro degli importi che eccedono la somma indicata nell’ordinanza. L’allegato V regola proprio la richiesta di dissequestro dell’eccedenza, da presentare tempestivamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione.
Avvisi, ricorsi e impugnazioni
L’allegato VI disciplina l’avviso di ricevimento dei documenti tra autorità, creditore e banca, con l’indicazione di eventuali problemi linguistici o di trattazione dei documenti. L’allegato VII è il modulo di ricorso e consente al debitore, e in certi casi anche al creditore, di chiedere la revoca, la modifica, la limitazione o la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza per una serie di motivi tipizzati: mancanza delle condizioni di emissione, mancata notifica entro 14 giorni, vizi linguistici, mancato dissequestro di somme eccedenti, pagamento del credito, infondatezza accertata nel merito, riforma o annullamento del titolo, mutamento delle circostanze, esenzione degli importi impignorabili, esclusione del conto dall’ambito del regolamento, rifiuto o sospensione dell’esecuzione del titolo, oppure contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro dell’esecuzione. L’allegato VIII disciplina la trasmissione della decisione sul ricorso allo Stato membro dell’esecuzione; l’allegato IX riguarda l’impugnazione della decisione resa sul ricorso.
Entrata in vigore e forza vincolante
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2017 e che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, secondo i trattati. Il risultato pratico è l’uniformazione dei modelli documentali necessari per l’operatività della procedura europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Disposizioni principali
Adozione dei moduli standard
L’articolo 1 rinvia ai nove moduli allegati al regolamento per le principali fasi della procedura: domanda di ordinanza (allegato I), ordinanza di sequestro conservativo parte A (allegato II), revoca dell’ordinanza (allegato III), dichiarazione relativa al sequestro di somme (allegato IV), richiesta di dissequestro degli importi eccedenti (allegato V), avviso di ricevimento (allegato VI), domanda di ricorso (allegato VII), trasmissione della decisione sul ricorso allo Stato membro dell’esecuzione (allegato VIII) e impugnazione della decisione relativa a un ricorso (allegato IX).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.
Contenuto operativo dei moduli di domanda
L’allegato I struttura la domanda del creditore in sezioni: autorità giudiziaria, creditore, debitore, carattere transfrontaliero, competenza giurisdizionale, estremi del conto bancario, eventuale richiesta di informazioni sui conti, indicazione di decisione/transazione/atto pubblico preesistenti, importo e fondamento del credito, motivi di urgenza, garanzia, prove, eventuali misure cautelari nazionali, conto del creditore per pagamenti volontari, data e firma.
Ordinanza, attuazione e dati bancari
L’allegato II disciplina la struttura dell’ordinanza emessa dal giudice, incluse le informazioni sull’autorità, sulle parti, sull’ordinanza, sui conti da sequestrare, sull’importo da bloccare, sulla garanzia, sull’eventuale avvio del merito, sulle traduzioni, sulle spese e sulle informazioni importanti per creditore e debitore. La banca destinataria deve attuare l’ordinanza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 655/2014.
Dichiarazione della banca e dissequestro dell’eccedenza
L’allegato IV prevede la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme: essa deve essere trasmessa entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione, o al più tardi entro l’ottavo giorno lavorativo in circostanze eccezionali. L’allegato V disciplina la richiesta del creditore per il dissequestro degli importi eccedenti quelli fissati nell’ordinanza, da presentare entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione che evidenzi l’eccedenza.
Ricorsi, trasmissione e impugnazione
Gli allegati VI, VII, VIII e IX regolano rispettivamente l’avviso di ricevimento, la domanda di ricorso, la trasmissione della decisione sul ricorso allo Stato membro dell’esecuzione e l’impugnazione della decisione relativa al ricorso. Sono indicati i mezzi di tutela del debitore e, in taluni casi, anche del creditore, con riferimento agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014.
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