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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per consentire l’introduzione nell’Unione di gelatina e collagene derivati da pollame, nonché delle relative materie prime trattate, provenienti da Taiwan. La modifica consiste nell’inserimento di Taiwan negli elenchi dei paesi/territori autorizzati dell’allegato I, parti III e V. L’intervento si fonda sulla constatazione che Taiwan soddisfa le condizioni previste dalla normativa UE in materia di prodotti di origine animale. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione per evitare interruzioni delle importazioni.

Modifica l’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di gelatina, collagene e materie prime trattate ottenute da pollame, includendo Taiwan.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma, nonché alle materie prime trattate ottenute da pollame destinate alla produzione di tali prodotti. L’effetto è limitato all’aggiornamento degli elenchi contenuti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, con inserimento di Taiwan (codice ISO TW) nelle sezioni pertinenti. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva per gli operatori che importano tali prodotti di origine animale; non disciplina altre categorie di prodotti né modifica in via generale il regime sanitario oltre a tale inclusione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793: inclusione di Taiwan per gelatina, collagene e materie prime trattate

Il regolamento interviene in via puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/759, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, parti di paesi terzi e territori autorizzati all’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. La Commissione richiama la disciplina di polizia sanitaria della direttiva 2002/99/CE e le norme sui controlli ufficiali del regolamento (CE) n. 854/2004, ritenendo opportuno aggiornare gli elenchi per includervi Taiwan per specifiche categorie di prodotti.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda esclusivamente la gelatina e il collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma, e le materie prime trattate ottenute da pollame destinate alla produzione di tali prodotti. Il regolamento chiarisce che Taiwan non figurava in precedenza negli elenchi dell’allegato I, parti III e V, per queste categorie, e che la sua inclusione risponde al fatto che soddisfa le condizioni richieste dalla normativa UE.

Modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2016/759

L’articolo 1 sostituisce la sezione B della parte III dell’allegato I, relativa alla gelatina e al collagene derivati da pollame, inserendo tra i paesi/territori autorizzati Taiwan, con codice ISO TW. Analogamente, sostituisce la sezione B della parte V dell’allegato I, relativa alle materie prime trattate ottenute da pollame, aggiungendo anche qui Taiwan (TW). L’elenco di riferimento continua a comprendere i paesi terzi e territori già indicati nella colonna 1 dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

Decorrenza ed effetti

Per evitare perturbazioni delle importazioni, il regolamento dispone un’entrata in vigore accelerata: il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento la modifica è pienamente efficace e, in quanto regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Inserimento di Taiwan negli elenchi autorizzati

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759: nella parte III, sezione B, relativa alla gelatina e al collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma, viene aggiunto Taiwan (codice ISO TW); nella parte V, sezione B, relativa alle materie prime trattate ottenute da pollame, viene parimenti aggiunto Taiwan (codice ISO TW).

Presupposto della modifica

I considerando precisano che Taiwan soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 854/2004 per l’inclusione nell’elenco dei paesi/territori da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione di tali prodotti e materie prime.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da evitare perturbazioni delle importazioni dopo la data prevista dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/759.

Diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti di origine animalecontrolli ufficialicommercio internazionalesanità animale

Testo integrale

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