Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19030/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo della somma di euro 79.890 disposto in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Il ricorrente deduceva due motivi: 1) carenza della gravità indiziaria (fumus), censurando la valorizzazione di circostanze ritenute inesistenti (presunta omonimia tra soggetti indicati dagli investigatori e mancato rapporto con soggetti di rilievo), nonché la mancata considerazione delle giustificazioni sulle lecite disponibilità economiche della famiglia; 2) assenza di esigenze cautelari (periculum), contestando l'anticipazione dell'effetto ablativo del sequestro e rilevando che la fungibilità del denaro non giustifica da sola il sequestro in mancanza di un pericolo attuale e concreto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) in sede di cassazione non possono essere valutati elementi sopravvenuti e documenti non presenti nel fascicolo al momento della decisione impugnata; b) le censure del ricorrente erano, in gran parte, valutazioni di merito o affermazioni apodittiche non idonee a configurare gli errores di diritto richiesti dall'art. 606 c.p.p.; c) i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la sussistenza del fumus e del periculum richiamando elementi quali le esclamazioni paraconfessorie dell'indagato e della moglie al momento del sequestro, la modalità di confezionamento in singole buste, l'inidoneità delle giustificazioni economiche offerte e la contiguità con soggetti di rilievo criminale. È stata altresì ritenuta congrua la valutazione del rischio concreto di dispersione e della necessità del sequestro finalizzato alla futura confisca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a un'ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che definisce il reato cui si riferisce il sequestro (recezione/ricettazione di somme di provenienza illecita); il sequestro è stato disposto in relazione a questo reato.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita l'ambito del giudizio di cassazione ai motivi tassativamente indicati; la Corte ha richiamato tale limite per escludere l'esame di elementi sopravvenuti e valutazioni di merito non qualificate come violazioni di legge.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure non rientrassero nei profili di violazione di legge ammessi.

  • Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola

    Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non considera elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione impugnata.

  • Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi

    Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01

    Richiamata come costante giurisprudenza sulla necessità di valutare la concretezza delle giustificazioni fornite dall'indagato in ordine alla provenienza di denaro e sull'onere probatorio nelle misure reali.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01

    Principio secondo cui l'onere argomentativo per il sequestro finalizzato alla futura confisca può ritenersi assolto se il provvedimento illustra le ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso o alienato nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • In sede di cassazione è possibile impugnare solo vizi di diritto e non semplici censure di merito: le deduzioni che si limitano a discostarsi dalla valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili.
  • Non possono essere introdotti in Cassazione elementi o documenti sopravvenuti al fascicolo al tempo della decisione impugnata; tali elementi dovranno essere proposti con altri rimedi (es. istanza di revoca al GIP).
  • Per contrastare un sequestro preventivo di somme occorre invalidare la logica giuridica della decisione impugnata: non basta affermare apoditticamente un'omissione o un'omonimia, ma bisogna dimostrare che i giudici hanno violato norme di diritto o che la motivazione è del tutto assente o contraddittoria.
  • La semplice fungibilità del denaro non è di per sé sufficiente a impedire il sequestro finalizzato alla confisca: il difensore deve provare l'assenza di un rischio concreto e attuale di dispersione o di vanificazione della futura confisca.
  • Quando il sequestro è finalizzato alla futura confisca, il giudice deve motivare perché, nelle more del procedimento, il bene potrebbe essere alterato, disperso o alienato; questa motivazione può essere ritenuta adeguata se supportata da elementi fattuali concreti (es. contiguità con soggetti criminali, modalità di detenzione del denaro).
  • Le giustificazioni economiche offerte dalla difesa devono essere documentalmente convincenti nel fascicolo processuale; l'insufficienza documentale a fronte di indizi sfavorevoli può legittimare il mantenimento del sequestro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.