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Legge

L.R. Liguria 4/2012

Misure urgenti per la tutela delle acque

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 4/2012 introduce, per un massimo di tre anni dall’entrata in vigore, misure temporanee per limitare l’incremento del carico inquinante degli scarichi negli agglomerati indicati nell’allegato A, in attesa degli impianti di trattamento. Le nuove previsioni urbanistiche che aumentano il peso insediativo sono ammesse solo previa verifica della capacità depurativa o con adeguamento preventivo del servizio fognario-depurativo; esclusi gli interventi già assentiti o in corso secondo previsioni vigenti.

Misure urgenti e temporanee per contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati non ancora adeguati

Misure urgenti per la tutela delle acque

La legge regionale Valle d’Aosta n. 4 del 2012 adotta misure urgenti e temporanee per contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati indicati nell’allegato A, in attuazione degli obiettivi della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. La disciplina opera in via transitoria nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento ed è limitata nel tempo.

Ambito di applicazione e finalità

Le misure riguardano gli agglomerati definiti dal decreto legislativo n. 152/2006 e richiamati nell’allegato A. La finalità è impedire che nuove trasformazioni urbanistiche aggravino il carico inquinante degli scarichi prima che il sistema di trattamento sia adeguato.

Regime per nuovi strumenti urbanistici e interventi che aumentano il carico insediativo

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione o l’approvazione di piani urbanistici comunali, strumenti urbanistici attuativi, relative varianti e progetti che comportino modifica di tali strumenti è soggetta a condizioni quando determina un incremento del peso insediativo e quindi del carico inquinante degli scarichi.

In tali casi:

  • l’atto urbanistico deve essere preceduto dalla verifica delle strutture regionali competenti in materia di acqua sulla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree servite;
  • in alternativa, l’approvazione è subordinata all’adeguamento del servizio fognario-depurativo esistente, che deve essere realizzato prima della costruzione dei nuovi insediamenti.

Esclusioni

Le limitazioni non si applicano agli interventi urbanistico-edilizi già assentiti o in corso di realizzazione, purché conformi a previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Limite temporale di efficacia

La disciplina ha natura temporanea e non può operare oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge; è quindi riferita a una fase transitoria legata al completamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

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