Sentenza n. 5311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01897/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva annullato la dichiarazione di irricevibilità della domanda di partecipazione al Fondo Fusese – PR Calabria FSE + 21/27
Esito
La controversia
La titolare di una ditta individuale aveva impugnato il provvedimento con cui Fincalabra S.p.A. aveva dichiarato irricevibile la domanda di partecipazione presentata nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Fondo Fusese – PR Calabria FSE + 21/27”. Il TAR Calabria aveva accolto il ricorso e annullato l'atto, condannando Regione Calabria e Fincalabra alle spese. Fincalabra ha proposto appello con un unico motivo articolato, cui la Regione Calabria ha aderito, mentre la beneficiaria ha resistito. Nelle more del giudizio d'appello, Fincalabra ha depositato atto di rinuncia all'appello, notificandolo alle parti costituite e chiedendo la compensazione delle spese. La Regione Calabria e l'appellata hanno aderito alla rinuncia. Dal testo emerge che la rinuncia era motivata da fatti sopravvenuti, consistenti nel pieno riconoscimento del beneficio richiesto dalla ricorrente di primo grado, a seguito del riesame della domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all'appello e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 84, comma 1, c.p.a., perché sottoscritta personalmente dal legale rappresentante di Fincalabra, e regolarmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.; inoltre, la rinuncia è stata accettata dalle parti appellate. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito né riformata. Le spese del grado d'appello sono state compensate, in considerazione dell'accordo sostanziale delle parti e dei fatti sopravvenuti che avevano determinato la rinuncia, ossia il pieno riconoscimento del beneficio richiesto.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia è sottoscritta dalla parte personalmente o dall'avvocato munito di mandato speciale.
La rinuncia all'appello è valida quando è sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della società appellante.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalle parti appellate produce l'effetto estintivo del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio nei casi previsti dalla legge processuale.
La rinuncia all'appello, quando ritualmente effettuata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello è valida se sottoscritta personalmente dalla parte, o dal difensore munito di mandato speciale, e ritualmente notificata alle altre parti costituite.
- Quando la rinuncia all'appello è accettata dalle parti appellate, il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure contro la sentenza impugnata.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale della parte vittoriosa in primo grado può costituire la ragione della rinuncia all'appello e giustificare, unitamente all'accordo delle parti, la compensazione delle spese del grado.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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