Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 17/2009

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)

Normativa regionaleL.R. Liguria 17/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale apporta modifiche puntuali alla L.R. 21 marzo 1994, n. 13, intervenendo sugli articoli 2 e 4 relativi alla tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale. Si tratta di una norma di aggiornamento, senza disciplina autonoma di durata o misure temporanee.

Modifiche alla disciplina regionale sulla tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni mutualistiche e di solidarietà sociale

Modifiche alla disciplina sulla tutela del patrimonio associativo mutualistico

La legge regionale 11 maggio 2009, n. 17 interviene sulla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13, che disciplina la tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale. Il provvedimento ha natura meramente modificativa e non contiene una disciplina autonoma di nuova istituzione.

Oggetto degli interventi normativi

Le modifiche riguardano due aspetti della legge del 1994:

  • l’articolo 2 della L.R. n. 13/1994, che viene modificato;
  • l’articolo 4 della medesima legge, al quale viene aggiunta una nuova lettera b bis) nel comma 1 e viene modificato il comma 2.

Effetti sull’assetto della disciplina regionale

Il testo disponibile non riporta il contenuto puntuale delle singole modifiche, ma evidenzia che la legge regionale del 2009 aggiorna la disciplina già vigente in materia di tutela del patrimonio delle associazioni mutualistiche e di solidarietà sociale. La norma va quindi letta come intervento di coordinamento e integrazione della legge quadro del 1994.

Ambito applicativo

La disciplina interessata continua a operare esclusivamente nell’ambito della Regione indicata dalla legge e riguarda le associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale, per quanto disciplinato dalla L.R. n. 13/1994 come modificata.

Regime temporale

Non risultano previsti termini di efficacia limitati, scadenze o regimi transitori. Il provvedimento produce effetti come modifica permanente della legge regionale del 1994.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.