L.R. Liguria 15/2009
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene su due testi vigenti della Regione, modificando la disciplina delle attività contrattuali regionali e quella sulla sicurezza e qualità del lavoro. Il testo fornito non contiene il dettaglio delle nuove disposizioni, ma solo l’indicazione delle modifiche apportate ad alcuni articoli delle leggi regionali 5/2008 e 30/2007.
Modifiche alla disciplina regionale dei contratti pubblici e della sicurezza del lavoro
Modifiche alla disciplina regionale dei contratti pubblici e della sicurezza del lavoro
La legge regionale 11 maggio 2009, n. 15 interviene su due leggi regionali già vigenti, entrambe della Regione interessata, aggiornandone singole disposizioni. Il testo fornito riporta soltanto la natura delle modifiche e non il contenuto puntuale delle nuove norme introdotte.
Interventi sulla disciplina dei contratti regionali
La prima parte dell’atto modifica la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, che disciplina le attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006.
In particolare, la legge:
- aggiunge all’articolo 18 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
- introduce quindi ulteriori previsioni operative nella materia dei contratti pubblici regionali.
Dal testo disponibile non emergono i contenuti sostanziali dei nuovi commi, né eventuali condizioni, termini o regimi transitori specifici.
Interventi sulla sicurezza e qualità del lavoro
La seconda parte dell’atto modifica la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30, recante norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro.
In particolare:
- viene modificato il comma 3 dell’articolo 6;
- il dettaglio della modifica non è riportato nel testo fornito.
Ambito applicativo e utilità pratica
L’atto ha rilievo esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale cui appartiene e opera come legge di modifica di discipline settoriali già esistenti. Poiché il contenuto sostanziale delle modifiche non è riportato nel testo consolidato fornito, il documento consente solo di rilevare l’esistenza degli interventi normativi, non di ricostruire nel dettaglio la disciplina risultante.
Stato di attualità
L’atto non appare deprecato in quanto si tratta di una legge di modifica di disposizioni regionali che, per quanto dal testo non sia possibile ricostruire nel dettaglio, incidono su materie potenzialmente ancora rilevanti per la pratica professionale.
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