L.R. Liguria 18/2009
Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria il sistema educativo regionale, integrando istruzione, formazione professionale, orientamento e lavoro. Definisce funzioni di Regione, Province/Città metropolitana e Comuni, regola percorsi educativi e formativi, accreditamento, certificazione e governance. Rimangono applicabili le norme vigenti e i piani regionali/provinciali, con numerose modifiche successive; non è una disciplina temporanea.
Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento della Liguria
Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento
La legge istituisce e disciplina, per la Regione Liguria, un sistema unitario che integra istruzione, formazione professionale, orientamento e politiche del lavoro. Il provvedimento pone al centro la persona, la libertà di scelta formativa, l’inclusione sociale e il raccordo tra scuola, formazione, università, impresa ed enti locali.
Principi, finalità e soggetti del sistema
Il Sistema educativo regionale comprende percorsi, servizi e opportunità educative dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. La Regione favorisce autonomia scolastica, qualità dell’offerta, pari opportunità, continuità educativa, prevenzione della dispersione e inserimento lavorativo.
Sono soggetti attivi:
- la Regione;
- le Province e, per gli aggiornamenti successivi, la Città metropolitana;
- i Comuni;
- le istituzioni scolastiche autonome;
- gli organismi di formazione accreditati;
- la comunità scolastica e le famiglie;
- ALFA e ALiSEO, per le funzioni loro attribuite dalla normativa successiva.
Riparto delle funzioni tra Regione, enti locali e agenzie
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, definizione degli standard, monitoraggio e valutazione dell’intero sistema. Definisce inoltre i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le figure professionali, i criteri di certificazione, la pianificazione dell’offerta complessiva e gli obiettivi formativi tramite il Piano regionale.
Le Province, oggi da leggersi anche come Città metropolitana per gli aggiornamenti normativi successivi, provvedono al dimensionamento della rete scolastica del secondo ciclo, approvano i Piani territoriali, coordinano i servizi di supporto per studenti con disabilità o svantaggio e collaborano con l’Osservatorio regionale e con la Regione sull’apprendimento degli adulti.
I Comuni sono titolari dei servizi educativi per la prima infanzia e dell’educazione non formale di minori e adulti; programmano e organizzano il primo ciclo, curano i servizi per il diritto allo studio, il supporto agli alunni disabili nel primo ciclo, la prevenzione della dispersione e l’edilizia scolastica di competenza.
Educazione dell’infanzia e scuola dell’infanzia
La Regione promuove interventi educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini da 3 mesi a 3 anni, nel rispetto della libertà di scelta familiare e della normativa regionale vigente.
Sostiene inoltre le Sezioni Primavera, ossia un’offerta educativa integrativa per bambini dai 2 ai 3 anni, attivata nelle scuole dell’infanzia d’intesa con il MIUR e con priorità per aree prive di servizi o caratterizzate da disagio sociale ed educativo. Le modalità attuative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.
La scuola dell’infanzia, di durata triennale, è parte integrante del sistema regionale; la Regione ne promuove la diffusione nelle aree carenti e favorisce il raccordo con il primo ciclo per la continuità educativa.
Sostegno all’autonomia scolastica e reti tra istituzioni scolastiche
La Regione sostiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso progetti per migliorare qualità dell’offerta, continuità tra ordini di scuola, sostegno alle aree disagiate, qualificazione e aggiornamento del personale. Sono privilegiati gli interventi per l’integrazione di alunni fragili, disabili o immigrati, per la prevenzione e l’educazione alla salute, per l’innovazione didattica e per scambi culturali e mobilità internazionale.
La Regione e gli enti locali incentivano la costituzione di reti e consorzi tra ISA, in raccordo con il MIUR, soprattutto per:
- innovazione e formazione/aggiornamento dei docenti;
- razionalizzazione dei servizi gestionali;
- sperimentazioni didattiche;
- scambi internazionali;
- poli formativi tecnico-professionali.
Sono previsti specifici sostegni alle scuole di montagna, individuate nei plessi ubicati in comuni montani o in ambiti montani definiti dalla legge regionale sulla montagna, con criteri specifici di mantenimento del servizio, possibile destinazione di quote di organico e supporto a progetti con tecnologie e strategie innovative.
La Regione disciplina anche la quota oraria dei curricoli riservata alle Regioni, mentre le ISA gestiscono autonomamente tali spazi.
Formazione professionale: struttura, percorsi e organismi
La formazione professionale è qualificata come servizio di interesse pubblico e comprende orientamento, primo inserimento, qualificazione, specializzazione, formazione continua e permanente, nonché percorsi per la riconversione produttiva.
Gli organismi formativi sono soggetti pubblici o privati accreditati, con finalità formative esclusiva o principale, dotati di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca/sperimentazione.
I percorsi formativi possono concludersi con qualifica, diploma professionale di tecnico, attestazioni intermedie, specializzazione o frequenza, secondo le regole regionali sulla certificazione.
Le attività possono essere realizzate:
- tramite affidamento a organismi accreditati se finanziate con risorse pubbliche;
- tramite riconoscimento di attività svolte da organismi non accreditati se non finanziate pubblicamente;
- tramite affidamento a imprese per formazione continua del proprio personale o per inserimento lavorativo.
Integrazione tra istruzione, formazione e impresa
La legge promuove il raccordo tra sistema formativo e sistema produttivo mediante alternanza scuola-lavoro, percorsi di formazione superiore e apprendistato. L’obiettivo è connettere esperienza lavorativa, sicurezza sul lavoro, competenze di base e competenze professionali aggiornate.
Sono regolati anche i tirocini curriculari, svolti in contesto non produttivo presso imprese, pubbliche amministrazioni o studi professionali, con convenzioni, tutor aziendale e possibili crediti formativi. La durata dello stage nei percorsi formativi non può superare sei mesi e deve comunque essere proporzionata alla durata del corso.
Istruzione e formazione professionale iniziale e sussidiaria
La Regione promuove l’integrazione tra istruzione e formazione professionale per contrastare la dispersione scolastica, assicurare l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere fino alla maggiore età e consentire passaggi tra percorsi tramite crediti formativi.
Sono previsti:
- percorsi di qualificazione professionale triennali per giovani sotto i 18 anni, finalizzati a una qualifica;
- percorsi di quarto anno per il diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale;
- percorsi biennali per recuperare giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno conseguito un titolo;
- offerta sussidiaria presso gli istituti professionali di Stato, disciplinata da accordi con lo Stato e da intese regionali con l’Ufficio scolastico regionale.
La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP è regionale, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio e con supporto del Repertorio regionale delle professioni.
Formazione superiore, ITS e IFTS
La Regione promuove la formazione superiore attraverso percorsi di formazione integrata superiore e specializzazione post qualifica/post diploma, in coerenza con i fabbisogni del territorio e con la pianificazione regionale.
Per gli Istituti Tecnici Superiori, la Regione favorisce la costituzione di fondazioni di partecipazione che coinvolgono scuole, organismi formativi, imprese e università. La Giunta regionale emana linee guida sugli obiettivi operativi, sugli standard organizzativi, sulla tipologia degli ITS e sulle attività. I percorsi si concludono con verifiche finali e rilascio del diploma di tecnico superiore.
Per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), la Regione programma i percorsi in coerenza con gli standard statali, secondo i fabbisogni dei settori produttivi triennalmente individuati, con priorità per innovazione, raccordo con i poli tecnico-professionali e possibilità di inserimento lavorativo.
Apprendistato
La Regione promuove la formazione in apprendistato, assicurando qualità, standard formativi e raccordo con la contrattazione nazionale. La disciplina riguarda:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante per competenze di base e trasversali;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
La Giunta regionale disciplina contenuti, durata, profili formativi e modalità, in accordo con i soggetti nazionali e con le parti sociali. La Regione promuove anche l’uso dei fondi paritetici interprofessionali.
Educazione permanente, formazione continua e autoimprenditorialità
La legge riconosce il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita. L’apprendimento formale si svolge nel sistema di istruzione/formazione e nelle università; quello non formale si realizza fuori dai sistemi formali in organismi con finalità educative, nel volontariato, nel servizio civile, nel privato sociale e nelle imprese.
Per i minori, l’educazione non formale comprende interventi non finalizzati a titoli o attestati professionali ma valorizzabili in termini di crediti. Per gli adulti, la Regione sostiene l’educazione tramite enti locali, scuole, università, CPIA, organismi formativi, università della terza età e terzo settore.
La formazione continua riguarda lavoratori dipendenti, autonomi, titolari di PMI e altri soggetti occupati, nonché l’adeguamento delle competenze, la mobilità interaziendale, l’invecchiamento attivo e l’inserimento in azienda. È prevista anche la promozione dell’autoimprenditorialità.
Inclusione sociale, disabilità e prevenzione della dispersione
La Regione interviene per ridurre il disagio sociale e prevenire discriminazioni nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro. Le misure mirano all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti a rischio di marginalità o esclusione, in raccordo con le politiche sociali e del lavoro.
Per le persone con disabilità, la legge prevede:
- valorizzazione delle iniziative di scuole, organismi formativi e imprese;
- inserimento nelle diverse tipologie formative, secondo la programmazione regionale;
- percorsi formativi personalizzati, con valutazione delle capacità ed esigenze da parte delle ASL;
- interventi di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e percorsi flessibili di accoglienza e inserimento in impresa.
Sono inoltre previste commissioni multidisciplinari per la diagnosi funzionale, indirizzi per l’integrazione scolastica e formativa, azioni socio-sanitarie per l’inserimento lavorativo e collaborazioni speciali per la formazione degli insegnanti di sostegno.
La prevenzione della dispersione scolastica è perseguita con continuità didattica, orientamento, assistenza nel cambio di indirizzo nel ciclo secondario e collaborazione con famiglie e realtà territoriali.
Orientamento, rete di orientamento e servizi informativi
L’orientamento è definito come attività di informazione e supporto alla scelta di percorsi di istruzione, formazione, università, alta formazione e lavoro.
La Regione, anche tramite ALFA e ALiSEO, promuove interventi di:
- educazione alla scelta;
- educazione alle opportunità professionali;
- informazione a giovani e adulti disoccupati o in riqualificazione;
- informazione a soggetti disabili o a rischio di emarginazione.
Gli interventi sono gratuiti per l’utenza e si articolano in azioni dirette, materiale informativo, consulenza individuale e attività nelle scuole e nei servizi al lavoro. La Regione favorisce inoltre reti territoriali per un orientamento continuo lungo tutto l’arco educativo e professionale.
Strumenti di programmazione: piano regionale, dimensionamento e atti attuativi
Gli strumenti principali di pianificazione sono:
- il Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro, di durata triennale;
- il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa;
- il Piano d’Azione Regionale Integrato per la Crescita dell’Occupazione.
Il Piano regionale integra istruzione, formazione professionale e lavoro e contiene analisi economiche e occupazionali, strategie, criteri di valutazione, indirizzi per l’offerta formativa, riparto delle risorse, standard dei servizi, misure per il collocamento mirato e linee per la formazione superiore e per l’orientamento.
Il Piano mantiene efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo Piano. La Regione indice inoltre Conferenze provinciali con i soggetti sociali e istituzionali del mercato del lavoro.
Il Piano di dimensionamento definisce criteri per ambiti territoriali ottimali, parametri alunni, accorpamenti, deroghe, scuole di montagna e verifiche. La Città metropolitana e le Province elaborano i piani territoriali; il Consiglio regionale approva il piano regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’entrata in vigore. In caso di inerzia o non conformità, opera il potere sostitutivo regionale.
Governance, partecipazione e organismi consultivi
La legge istituisce la Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale, organo di confronto e raccordo che si riunisce ogni tre anni e formula proposte sugli indirizzi e sugli esiti delle politiche educative.
Sono previsti inoltre:
- il partenariato con parti economiche e sociali;
- il riconoscimento dell’associazionismo scolastico;
- il Comitato regionale per l’istruzione e la formazione (CRIF), con funzioni consultive e propositive sui piani e sulla programmazione;
- la Consulta regionale delle ISA;
- la Consulta regionale degli studenti;
- il coinvolgimento delle famiglie e del Forum regionale delle associazioni scolastiche dei genitori.
Accreditamento, certificazione, repertori e sistema informativo
L’accreditamento regionale è il requisito per svolgere attività formative finanziate con risorse pubbliche; la Giunta regionale ne definisce criteri, requisiti, controlli e revoche. Le imprese che svolgono stage/tirocini o formazione per il proprio personale non sono soggette ad accreditamento.
Gli organismi non accreditati possono chiedere il riconoscimento di attività formative ai fini dell’attestazione finale, se conformi al Piano triennale.
La Regione disciplina gli standard di competenze delle figure del sistema formativo e gestisce il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in coerenza con il d.lgs. 13/2013.
È istituito il Repertorio regionale delle professioni, collegato al repertorio nazionale, quale strumento per programmare orientamento, istruzione, formazione e occupazione. È previsto anche il Laboratorio delle professioni di domani per individuare figure innovative e competenze emergenti.
Il Sistema informativo regionale supporta programmazione, monitoraggio, comunicazione e controllo, interconnette i dati con altri sistemi pubblici e, con apposito regolamento, disciplina le sezioni dedicate a istruzione, formazione, università, occupazione e lavoro.
Monitoraggio, controlli, revoche ed esami
Le funzioni regionali, quelle affidate ad ALFA, alla Città metropolitana e alle Province sono sottoposte a valutazione, controllo e monitoraggio secondo il Piano triennale.
La Regione vigila sull’utilizzo delle risorse finanziarie e può revocare i finanziamenti, previa diffida, in caso di:
- mancato utilizzo nei termini;
- irregolarità nell’impiego;
- mancato invio della certificazione richiesta.
L’attività formativa è controllata anche sotto il profilo della conformità normativa, regolarità di svolgimento e correttezza contabile. ALFA svolge, di norma, l’istruttoria ispettiva e certifica annualmente regolare svolgimento e stato della spesa.
Il rilascio di qualifica, diploma o specializzazione avviene previo esame finale davanti a commissione nominata dall’amministrazione competente; la Giunta regionale disciplina ulteriormente esami, commissioni e modalità di svolgimento.
Modifiche, abrogazioni e disposizioni finali
La legge contiene numerose modifiche a leggi regionali previgenti e abroga diverse disposizioni antecedenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e pari opportunità.
Sono presenti norme transitorie, tra cui contributi straordinari per l’avvio della riforma dei centri provinciali di formazione professionale, riconoscimenti di attività pregresse e continuità del regime del personale già trasferito alle Province.
Gli interventi sono espressamente subordinati alla conformità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
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