Cassazione Civile, Sentenza n. 5373/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14426/2022 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione ritenendolo tardivo. L'Amministrazione deduceva errore di fatto della Corte: sarebbe stata omessa la valutazione della notifica della sentenza d'appello (pervenuta il 23/04/2019), che avrebbe fatto decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni (artt. 325, 326 c.p.c.), collocandolo nella finestra temporale oggetto della sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 e dalle successive sospensioni per pandemia; pertanto la notifica del ricorso per cassazione del 12/05/2020 sarebbe stata tempestiva. La revocazione era fondata sugli artt. 391-bis e 395 c.p.c. per errore di fatto risultante dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la notifica della sentenza d'appello (23/04/2019) fosse espressamente documentata e che l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente si basasse proprio su tale fatto unitamente alla tesi che la sospensione di cui all'art. 6, co.11, d.l. 119/2018 va valutata con riferimento al deposito della sentenza; l'ordinanza impugnata aveva implicitamente condiviso la stessa valutazione di fatto e di diritto. Pertanto l'assunto di errore di fatto non era ammissibile in revocazione perché investiva questioni di diritto e di valutazione giuridica, non un errore materiale o di fatto rimesso alla revocazione. È stata inoltre respinta la domanda di sospensione del giudizio ai fini della definizione agevolata (legge n.197/2022). La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in favore della resistente.
Norme richiamate
art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Termine semestrale di impugnazione della sentenza d'appello applicato dalla Corte per calcolare la scadenza dell'impugnazione; rilevante per stabilire se il ricorso per cassazione fosse tempestivo.
art. 155, comma 4, cod. proc. civ.
Regola di proroga del termine quando la scadenza ricade di domenica; usata per precisare la data ultima di impugnazione.
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
periodo dal 23/10/2018 al 31/07/2019
Previsione di sospensione straordinaria dei termini processuali per il periodo indicato; la Corte ha ritenuto che la sospensione si applica solo se il termine d'impugnazione ricade nella 'forbice' temporale fissata dalla norma.
d.l. n. 18/2020, art. 83 (convertito)
Una delle successive sospensioni straordinarie (per emergenza) richiamate dalla ricorrente come causa di ulteriore sospensione dei termini.
d.l. n. 23/2020, art. 36 (convertito)
Ulteriore norma di sospensione dei termini connessa all'emergenza pandemica, menzionata nel quadro delle sospensioni invocate dall'Amministrazione.
art. 325, secondo comma, e art. 326 c.p.c.
Determinano il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione e la decorrenza in presenza di notificazione della sentenza; la ricorrente sosteneva che il termine breve dovesse decorrere dalla notifica (23/04/2019).
artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norme che disciplinano la revocazione per errore di fatto: la revocazione è ammessa per errori di fatto comprovabili dagli atti interni; la Corte ha però ricordato che non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni di diritto o profili controversi tra le parti.
art. 1, comma 197 e comma 192, legge 29/12/2022, n. 197
Norme sulla definizione agevolata della lite fiscale e sulla sospensione/sospensione del giudizio: la Corte ha stabilito che la definizione agevolata riguarda solo le controversie ancora impugnabili con mezzi ordinari e non i casi in cui l'unico rimedio è la revocazione; pertanto la domanda di sospensione connessa alla definizione agevolata è inammissibile nei casi di revocazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato evocato dall'Agenzia nel ricorso per cassazione originario come motivo di nullità della sentenza impugnata.
art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamata dalla ricorrente nel primo motivo originario (relativo alla motivazione della sentenza) come violata; menzionata nel quadro delle deduzioni originarie ma non decisiva nella revocazione.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata nel secondo motivo originario relativo alla presunta errata valutazione di genericità dell'appello; citata tra i motivi del ricorso per cassazione non esaminati per sopravvenuta inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione (artt. 391-bis e 395 c.p.c.) è ammessa per errori di fatto documentabili negli atti: non è il canale per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o controversie interpretative tra le parti.
- Per valutare la tempestività di un ricorso è essenziale distinguere il termine applicabile (termine lungo semestrale o termine breve di 60 giorni) e verificare se la scadenza ricade nelle finestre temporali previste da norme di sospensione straordinaria (es. art. 6, co.11 d.l. 119/2018).
- La sospensione straordinaria prevista per specifici periodi opera solo se il termine d'impugnazione effettivamente ricade nella 'forbice' temporale indicata dalla norma; va accertato quale evento fa decorrere il termine (deposito vs notifica) quando la disciplina lo richiede.
- Le istanze di sospensione del giudizio connesse a misure di definizione agevolata (condono) riguardano solo le controversie ancora impugnabili con i mezzi ordinari e non quelle il cui unico rimedio residuo è la revocazione.
- In controversie tributarie è importante documentare chiaramente sia la data di deposito della sentenza che la data di notifica e sollevare tempestivamente eccezioni sulla decorrenza dei termini nei gradi di giudizio ove rilevanti, evitando di affidarsi esclusivamente a rimedi straordinari come la revocazione.
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