Cassazione Civile, Ordinanza n. 03229/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto, qualificatosi come figlio ed erede del precedente occupante, aveva convenuto una società chiedendo dichiararsi l'acquisto per usucapione di un immobile che la famiglia sosteneva di avere posseduto in modo continuato e uti dominus per molti anni, dopo la cessazione del rapporto locativo relativo ad alcune porzioni originariamente detenute in locazione. Nel corso del giudizio, la società convenuta era stata dichiarata fallita; inoltre era intervenuta una sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita in forza del quale la società aveva acquistato la proprietà dell'immobile dalla precedente proprietaria. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda per difetto, al momento della decisione, della titolarità del rapporto controverso in capo alla convenuta. Con il ricorso per cassazione l'attore deduceva, in sintesi, che: 1) la risoluzione del contratto di acquisto non avrebbe potuto far venir meno retroattivamente la titolarità del diritto in capo alla convenuta, dovendosi semmai applicare l'art. 111 c.p.c. in tema di successione nel diritto controverso; 2) la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che, per tutta la durata del giudizio di usucapione, il convenuto debba restare proprietario del bene, in contrasto con la natura dell'usucapione; inoltre la società, avendo resistito nel merito, avrebbe tenuto una condotta incompatibile con la negazione della sua proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve sussistere al momento della decisione; poiché il contratto di compravendita con cui la società aveva acquistato il bene era stato dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato, con efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c. in relazione alla risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., la società aveva perso la proprietà del bene prima della decisione. Di conseguenza, non vi era alcuna successione nel diritto controverso rilevante ex art. 111 c.p.c., ma un venir meno ex tunc del titolo della convenuta. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui imputava alla Corte d'appello una tesi non effettivamente affermata, e infondato nella parte in cui invocava le difese incompatibili della convenuta, perché il venir meno del diritto di proprietà derivava da un giudicato esterno e da un evento indipendente dalla volontà processuale delle parti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
l'efficacia retroattiva della risoluzione va collegata alla natura della pronuncia: se la risoluzione è accertata come già verificata di diritto, gli effetti operano ex tunc; se invece è pronunciata giudizialmente, l'effetto si produce dal momento della domanda giudiziale.
art. 1493 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non risulta valorizzato come decisivo nella motivazione della Corte.
art. 2909 c.c.
richiamato nel ricorso e nel ragionamento sul giudicato esterno che accerta la risoluzione del contratto, con effetti vincolanti nel processo.
art. 111 c.p.c.
non trova applicazione quando non vi è successione nel diritto controverso, ma il titolo della parte viene meno ex tunc per effetto di un giudicato che accerta la risoluzione del contratto su cui esso si fondava.
art. 1158 c.c.
richiamato in relazione alla domanda di usucapione, ma non incide sulla questione decisiva della titolarità in capo al convenuto al momento della decisione.
art. 100 c.p.c.
il difetto della titolarità del diritto in capo al convenuto incide sulla condizione dell'azione e quindi sull'interesse/titolarità rilevante per la decisione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale del sindacato di legittimità evocata come parametro delle censure.
art. 1453 c.c.
la domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento ha natura costitutiva e produce effetti dal momento della domanda, a differenza dell'accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.
art. 1454 c.c.
la diffida ad adempiere infruttuosa determina la risoluzione di diritto; la sentenza successiva ne accerta un effetto già verificatosi.
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato come forma di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza esterna prodotta in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda: spetta all'attore allegarla e provarla, salvo che il convenuto la riconosca o tenga difese incompatibili con la sua negazione.
- La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso deve sussistere al momento della decisione; se viene meno prima della pronuncia, il giudice deve rilevarne le conseguenze sul merito della domanda.
- La successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. è concetto distinto dal venir meno ex tunc del titolo della parte per effetto di un giudicato che accerti la risoluzione di diritto del contratto da cui quel titolo derivava.
- La risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., una volta accertata con sentenza passata in giudicato, opera retroattivamente dal sorgere del rapporto, mentre la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. ha effetti costitutivi dal momento della domanda.
- Nel giudizio di usucapione, non è sufficiente che il convenuto sia stato proprietario del bene al momento della proposizione della domanda se, prima della decisione, abbia perso tale qualità per effetto di un giudicato esterno avente efficacia retroattiva.
- Le difese processuali incompatibili con la negazione della titolarità del diritto non possono neutralizzare un giudicato esterno che abbia già definitivamente eliminato, con efficacia ex tunc, il titolo della parte convenuta.
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