Regolamento (UE) 2016/453
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/453 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli specificamente elencati, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono fissati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, in relazione ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per origine di provenienza indicata mediante i codici paese dell'allegato. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina in generale tutti gli ortofrutticoli, ma soltanto quelli per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede il calcolo del valore forfettario all'importazione ai fini del prezzo di entrata.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/453 della Commissione disciplina la fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dell'attuazione delle regole applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che, in applicazione degli esiti dell'Uruguay round, i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato e identificati tramite specifici codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari in relazione alle diverse origini di provenienza, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione concreta dei valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In pratica, l'allegato costituisce il nucleo operativo del provvedimento, poiché stabilisce gli importi da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata.
Dati dell'allegato
L'allegato riporta valori espressi in EUR/100 kg per i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori variano in funzione del paese terzo di origine e includono, tra gli altri, i codici EG, IL, MA, SN, TR, TN, BR, CL, US, ZA, AR, CN e ZZ.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con effetto immediato dalla pubblicazione.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per ciascuna origine/paese terzo indicato.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, la Commissione fissa i valori forfettari per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Valori allegati per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari per specifiche origini, tra cui, a titolo esemplificativo, EG, IL, MA, SN, TR, ZZ per il codice 0702 00 00; MA, TR, ZZ per 0707 00 05; EG, MA, TR, ZZ per 0709 93 10; EG, IL, MA, TN, TR, ZZ per 0805 10 20; MA, TR, ZZ per 0805 50 10; BR, CL, US, ZA, ZZ per 0808 10 80; AR, CL, CN, TR, ZA, ZZ per 0808 30 90. Il codice ZZ corrisponde a "altre origini".
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