Regolamento (UE) 2016/486
Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per una serie di sostanze attive impiegate come antiparassitari. La Commissione recepisce i pareri scientifici dell'EFSA, mantenendo taluni LMR invariati per mancanza di dati o per rischio per il consumatore, e fissando nuovi valori per altri prodotti e sostanze. In alcuni casi, in particolare per flupyradifurone e il metabolita acido difluoroacetico (DFA), i limiti sono temporanei e saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento sulla base di ulteriori informazioni.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda gli operatori della filiera agroalimentare che producono, importano, trasformano o commercializzano prodotti vegetali e animali per i quali sono fissati o modificati i livelli massimi di residui (LMR). Incide sui residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su numerosi prodotti agricoli, con esclusioni implicite per i prodotti non elencati e con applicazione del valore standard di 0,01 mg/kg per talune sostanze prive di LMR specifici. Prevede inoltre riesami futuri per alcuni LMR temporanei legati a flupyradifurone/DFA, subordinati alla presentazione di ulteriori dati entro termini prestabiliti.
Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione: modifica degli LMR di alcuni antiparassitari
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a numerose sostanze attive autorizzate o oggetto di valutazione scientifica. La Commissione fonda l'intervento sui pareri motivati dell'EFSA e sulle valutazioni degli Stati membri, distinguendo tra casi in cui i nuovi LMR risultano compatibili con la sicurezza dei consumatori e casi in cui, per insufficienza di dati o per rischio non escludibile, i valori vigenti devono essere mantenuti.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). I considerando ricordano che alcuni LMR erano già fissati negli allegati II o III del regolamento del 2005, mentre per altre sostanze, prive di LMR specifici e non incluse nell'allegato IV, si applicava il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
La Commissione richiama inoltre la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, per le domande di modifica presentate nell'ambito delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, nonché l'articolo 8, che affida agli Stati membri la valutazione iniziale delle richieste. I pareri EFSA sono stati messi a disposizione del pubblico e hanno costituito la base tecnica per l'aggiornamento normativo.
Sostanze e prodotti interessati
Il regolamento riguarda, tra gli altri, i seguenti principi attivi: ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico (DFA), fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin.
Le colture interessate sono molto ampie e comprendono, a titolo esemplificativo:
- frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
- ortaggi freschi o congelati, incluse radici, tuberi, bulbi, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, ortaggi a stelo, funghi e alghe;
- legumi da granella, semi e frutti oleaginosi, cereali;
- tè, caffè, infusioni di erbe, carrube;
- luppolo e numerose spezie;
- prodotti di origine animale, compresi muscolo, grasso, fegato, rene, latte, uova, miele e altri prodotti dell'apicoltura.
Esito della valutazione scientifica
L'EFSA ha svolto la valutazione del rischio per i consumatori, e ove pertinente per gli animali, formulando pareri motivati. In particolare:
- per il ciazofamid su cipolline, carciofi e porri, non è stato possibile escludere un rischio per il consumatore;
- per il ciclossidim su crescione, barbarea, rucola, senape juncea, cavoli (foglie e germogli), lenticchie, semi di lino e semi di papavero, i dati risultavano insufficienti per fissare nuovi LMR;
- per tutte le altre domande, l'EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili sia per l'esposizione a lungo termine sia per quella acuta, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Per flumetralin, flupyradifurone e mandestrobin, le conclusioni di peer review della valutazione del rischio hanno portato a raccomandare LMR coerenti con gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'Unione.
Ciazofamid, ciclossidim, mepanipirim, metalaxil-M e pendimetalin
L'allegato II è riscritto per le sostanze ciazofamid, kresoxim-metile, mepanipirim, metalaxil e metalaxil-M, e pendimetalin. Le tabelle indicano per ciascun gruppo di prodotti i nuovi livelli, spesso con valori al limite di determinazione analitica. Il testo prevede anche note specifiche: ad esempio, per il barbaforte/rafano/cren il LMR applicabile nel gruppo delle spezie corrisponde a quello stabilito per la categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Per il ciazofamid e per il pendimetalin sono richiamate anche note che subordinano il riesame dei limiti alla presentazione di informazioni aggiuntive entro rispettivamente il 23 aprile 2016 e il 24 ottobre 2016. In mancanza di tali dati, la Commissione terrà conto dell'assenza delle informazioni al momento del riesame.
Flumetralin e mandestrobin
Il regolamento aggiunge all'allegato II colonne specifiche per flumetralin e mandestrobin. Per queste sostanze sono fissati LMR su numerose categorie merceologiche, con particolare attenzione a frutta, ortaggi, spezie, prodotti di origine animale e altre matrici alimentari. Le tabelle mostrano anche un assetto di valori differenziati per tessuti animali, latte, uova e miele.
Ciclossidim, fenoxicarb, fluopicolide, fluxapyroxad e teflutrin
Nell'allegato III, parte A, sono sostituite le colonne relative a ciclossidim, fenoxicarb, fluopicolide, fluxapyroxad e teflutrin. Il ciclossidim è definito includendo alcuni prodotti di degradazione e reazione determinabili come BH 517-TGSO2 e/o BH 517-5-OH-TGSO2 o i corrispondenti esteri metilici, calcolati come ciclossidim totale.
Per queste sostanze vengono modificati numerosi LMR in relazione a frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, tè, caffè, luppolo, spezie e prodotti di origine animale. Anche qui ricorrono note tecniche sul limite inferiore di determinazione, sulla liposolubilità e sull'applicazione di valori comuni per il barbaforte/rafano/cren tra diverse categorie di prodotti.
Acido difluoroacetico (DFA) e flupyradifurone
Nell'allegato III, parte A, sono aggiunte le colonne per DFA e flupyradifurone. La disciplina è peculiare perché il DFA è considerato componente rilevante dei residui nelle colture a rotazione e in alcuni prodotti di origine animale, mentre il flupyradifurone richiede un approccio temporaneo per via della sua persistenza nel suolo.
Per il DFA il regolamento fissa LMR su molte colture vegetali e su prodotti animali, con una nota che impone il riesame entro due anni a decorrere dalla pubblicazione del regolamento, sulla base delle informazioni disponibili e degli ulteriori studi richiesti. Il medesimo meccanismo di riesame è previsto per il flupyradifurone, con termine fissato al 6 aprile 2018 per la presentazione delle informazioni sulle colture a rotazione.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare, il testo comporta l'obbligo di verificare i nuovi LMR applicabili alle singole combinazioni sostanza/prodotto, con particolare attenzione a:
- prodotti destinati all'esportazione o all'importazione, in cui i residui devono rispettare i limiti UE;
- filiere con uso di sostanze per le quali sono stati introdotti LMR temporanei o condizionati a futuri riesami;
- prodotti di origine animale, per i quali i limiti dipendono anche da fenomeni di trasferimento dai mangimi e dalle colture trattate.
Per i professionisti legali e fiscali, il regolamento è rilevante soprattutto ai fini della compliance di filiera, della gestione dei contratti di fornitura, dei controlli analitici e della valutazione del rischio regolatorio nei rapporti commerciali internazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin.
Mantenimento dei LMR esistenti in assenza di dati sufficienti o per rischio per il consumatore
Per il ciazofamid su cipolline, carciofi e porri l'EFSA ha concluso che non si può escludere un rischio per il consumatore; per il ciclossidim su crescione, barbarea, rucola, senape juncea, cavoli (foglie e germogli), lenticchie, semi di lino e semi di papavero i dati sono risultati insufficienti per fissare nuovi LMR. In tali casi il regolamento mantiene gli LMR già vigenti.
Fissazione di nuovi LMR sulla base dei pareri EFSA
Per le altre domande di modifica, l'EFSA ha ritenuto soddisfatti i requisiti di dati e ha concluso che le modifiche richieste sono accettabili per la sicurezza dei consumatori, sia per l'esposizione cronica sia per quella acuta. La Commissione recepisce tali valutazioni e introduce i nuovi valori negli allegati II e III.
LMR specifici per flumetralin e mandestrobin
Per flumetralin e mandestrobin vengono aggiunte nuove colonne nell'allegato II, con LMR fissati per diversi prodotti vegetali e animali in base agli usi rappresentativi e alle buone pratiche agricole nell'Unione.
LMR temporanei e riesame per flupyradifurone e acido difluoroacetico
Per flupyradifurone la Commissione fissa LMR temporanei per vari prodotti, tenendo conto della persistenza nel suolo e del metabolita DFA come componente rilevante dei residui in colture a rotazione e prodotti di origine animale. È previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, sulla base delle informazioni disponibili e di ulteriori studi sul campo richiesti dall'EFSA. Per il DFA e per il composto originario flupyradifurone sono quindi fissati LMR distinti.
Modifiche dettagliate per numerose colture e prodotti di origine animale
L'allegato contiene tabelle estese con i nuovi o modificati LMR per frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. In più punti si richiamano note tecniche, tra cui valori al limite inferiore di determinazione analitica, definizioni del residuo diverse per specifiche combinazioni sostanza/prodotto, e applicazione di LMR analoghi per il barbaforte/rafano/cren in diverse categorie merceologiche.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/452
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/453
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/468
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/469
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/470
- Regolamento · 29 mar 2016Regolamento (UE) 2016/471
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →