Regolamento (UE) 2016/452
Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR per captano, propiconazolo e spiroxamina alla luce dei pareri EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. In alcuni casi fissa valori specifici, in altri mantiene temporaneamente i limiti vigenti o li porta al limite di determinazione, prevedendo riesami entro due anni per le situazioni in cui mancano informazioni sufficienti. Stabilisce inoltre una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016 e differisce l’applicazione delle nuove soglie alla medesima data.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di captano, propiconazolo e spiroxamina negli alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, nei quali siano presenti residui di captano, propiconazolo o spiroxamina. Riguarda operatori del settore alimentare e mangimistico, importatori, produttori, Stati membri e autorità di controllo, con efficacia nell’Unione europea e rilevanza SEE; non incide sui prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016, che restano soggetti alla disciplina previgente. Per numerosi prodotti sono previste soglie pari al limite di determinazione analitica; per altri sono mantenuti o aggiornati LMR specifici, con alcune revisioni differite entro due anni.
Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione - modifica degli LMR di captano, propiconazolo e spiroxamina
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per tre sostanze attive: captano, propiconazolo e spiroxamina. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle consultazioni svolte nell’ambito dell’OMC e sulle valutazioni della Commissione circa la protezione dei consumatori e la disponibilità dei dati scientifici necessari.
Finalità e contesto
La disciplina dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi richiede un costante adeguamento dei limiti in funzione dei dati tossicologici, delle sperimentazioni sui residui e dell’evoluzione delle tecniche analitiche. In questo regolamento la Commissione conclude che le modifiche proposte agli LMR sono compatibili con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e che, nei casi in cui manchino dati completi, non risultano comunque rischi per i consumatori tali da impedire l’aggiornamento dei limiti.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, appartenenti alle categorie di origine vegetale e animale, per i quali si applicano gli LMR di captano, propiconazolo e spiroxamina. Le modifiche incidono sia sui prodotti destinati al mercato interno sia su quelli importati, con effetti per produttori, trasformatori, importatori e autorità nazionali di controllo.
Captano
Per il captano, l’EFSA aveva rilevato la necessità di una revisione della definizione del residuo per i prodotti vegetali e aveva formulato raccomandazioni di incremento o mantenimento degli LMR per varie colture. Per alcune categorie - tra cui mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina e pomodori - la Commissione mantiene o recepisce il livello indicato dall’Autorità, ma dispone un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Per mandorle, uve da tavola, uve da vino, patate, cetrioli, meloni, scarola, porri, mais e sorgo, invece, in assenza di informazioni sufficienti gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione. Per le uve da vino, dopo le osservazioni dei paesi terzi, viene mantenuta temporaneamente la definizione del residuo e l’LMR vigenti, in attesa di dati compatibili con la definizione proposta.
Propiconazolo
Per il propiconazolo il regolamento recepisce il riesame EFSA dei limiti esistenti e aggiorna gli LMR per numerosi prodotti vegetali e animali, tra cui pompelmi, limoni, limette, mandarini, mele, albicocche, uve da tavola e da vino, banane, semi di colza, orzo, avena, riso, segale, frumento, barbabietole da zucchero, carni e grassi di diverse specie, latte e uova di volatili.
Dove mancano informazioni, gli LMR restano al livello vigente o a quello suggerito dall’EFSA, con revisione entro due anni. Per mandorle, ciliegie, prugne, fragole, ribes, uva spina, peperoni, cetrioli, carciofi, semi di arachide e tè, il regolamento dispone il limite di determinazione. L’allegato contiene anche la nota secondo cui, per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, si applica l’LMR stabilito per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dovute all’essiccatura.
Spiroxamina
Per la spiroxamina la Commissione introduce una definizione del residuo specifica per i prodotti di origine animale: "acido carbossilico di spiroxamina, metabolita M06, espresso come spiroxamina (somma di isomeri)". Sulla base di tale definizione vengono determinati o confermati gli LMR per muscolo, grasso, fegato, rene, latte e altri tessuti di suini, bovini, ovini, caprini e pollame.
Per uve da tavola, uve da vino, banane, orzo, avena, segale e frumento la Commissione mantiene o aggiorna i limiti in base ai dati disponibili e al parere EFSA. In particolare, i valori per orzo e avena, pari a 0,4 mg/kg nel regime precedente, sono ridotti a 0,05 mg/kg perché non più supportati da studi sulla buona pratica agricola. Anche per la spiroxamina è previsto un riesame entro due anni quando risultino mancanti informazioni su stabilità, tossicologia dei metaboliti o studi di alimentazione.
Limiti di determinazione, metodi analitici e dati mancanti
Per diverse combinazioni sostanza/prodotto il regolamento utilizza il limite inferiore di determinazione analitica, indicato con "(*1)" nell’allegato. La Commissione precisa che, al momento del riesame degli LMR, terrà conto della disponibilità delle norme di riferimento non commercialmente disponibili e delle informazioni mancanti sui metodi di analisi, purché siano presentate entro il 30 marzo 2017 o il 30 marzo 2018, a seconda dei casi.
Sono inoltre richiamate varie lacune informative segnalate dall’EFSA: stabilità all’immagazzinamento, dati tossicologici sui metaboliti vegetali, sperimentazioni sui residui, studi sull’alimentazione e analisi di precursori e metaboliti trasformabili in acido 2,4-diclorobenzoico. In presenza di tali lacune, la Commissione rinvia un riesame successivo senza compromettere l’immediata applicazione dei nuovi limiti.
Disposizioni transitorie
Per garantire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, l’articolo 2 stabilisce che per i prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016 continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal regolamento in esame. Si tratta di una clausola transitoria rilevante per le merci già immesse o prodotte prima della data di applicazione delle nuove soglie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 19 ottobre 2016. Tale differimento consente a Stati membri, paesi terzi e operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni prima che divengano operative.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono sostituite le colonne relative a captano, propiconazolo e spiroxamina; nell’allegato III, parte B, le relative colonne sono soppresse.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui per captano
Per il captano, sulla base del parere EFSA, il regolamento modifica vari LMR per prodotti vegetali e prevede che, in assenza di informazioni sufficienti, alcuni valori restino al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per mandorle, uve da tavola, uve da vino, patate, cetrioli, meloni, scarola, porri, mais e sorgo gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione. Per le uve da vino è mantenuta temporaneamente la definizione del residuo e l’LMR vigenti.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui per propiconazolo
Per il propiconazolo il regolamento recepisce il parere EFSA e aggiorna gli LMR per numerosi prodotti agricoli e alimentari, includendo agrumi, mele, albicocche, uve, banane, semi di colza, cereali, barbabietole da zucchero e prodotti di origine animale. Per alcuni prodotti privi di dati sufficienti l’LMR resta al livello vigente o a quello raccomandato dall’Autorità, con riesame entro due anni; per altri prodotti, come mandorle, ciliegie, prugne, fragole, ribes, uva spina, peperoni, cetrioli, carciofi, semi di arachide e tè, l’LMR è fissato al limite di determinazione.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui per spiroxamina
Per la spiroxamina il regolamento modifica la definizione del residuo per i prodotti di origine animale, individuandola come "acido carbossilico di spiroxamina metabolita M06, espresso come spiroxamina (somma di isomeri)". Per uve da tavola, uve da vino, banane, orzo, avena, frumento e prodotti di origine animale sono previsti LMR mantenuti o aggiornati in base ai dati disponibili; per orzo e avena l’LMR è ridotto da 0,4 mg/kg a 0,05 mg/kg perché il precedente valore si basava su una buona pratica agricola non più suffragata da studi.
Limiti di determinazione e fattori tecnici
Per i prodotti per i quali l’impiego del fitosanitario non è autorizzato e non esistono tolleranze all’importazione né CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o si applica l’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento recepisce inoltre le indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione europea quando sviluppi tecnici richiedono limiti di determinazione specifici.
Consultazione internazionale e giustificazione delle modifiche
La Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC. Le osservazioni ricevute hanno indotto, per il captano nelle uve da vino, a mantenere temporaneamente la definizione del residuo e l’LMR vigenti, in attesa della disponibilità di dati compatibili con la nuova definizione. Le modifiche sono dichiarate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 19 ottobre 2016. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 19 ottobre 2016.
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