Regolamento (UE) 2016/468
Regolamento (UE) 2016/468 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato alla Francia per l'occhialone nelle zone VI, VII e VIII e dispone il conseguente divieto di pesca. Dal 26 febbraio 2016 le navi interessate non possono più svolgere attività di pesca su tale stock, né conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento sul regime di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII, per esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock indicato in allegato, ossia l'occhialone (Pagellus bogaraveo), nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. L'effetto è legato all'esaurimento del contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per tale stock, a decorrere dal 26 febbraio 2016. Il regolamento non disciplina altri Stati membri né altri stock ittici.
Divieto di pesca dell'occhialone nelle zone VI, VII e VIII per la Francia
Il regolamento attua una misura di chiusura immediata della pesca di uno specifico stock ittico, in quanto le catture effettuate dalle navi francesi hanno determinato l'esaurimento del contingente 2016. La base giuridica è l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al controllo della politica comune della pesca, e il considerando richiama il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2016.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente la Francia, in quanto Stato membro indicato in allegato, e le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto è lo stock SBR/678- di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. La data di chiusura indicata è il 26 febbraio 2016.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock in questione deve considerarsi esaurito dalla data fissata nell'allegato. Tale previsione opera come presupposto per il divieto successivo e conferma che, da quel momento, non residuano disponibilità di quota utilizzabili per quello stock.
Divieti operativi
L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura, qualsiasi attività di pesca dello stock da parte delle unità francesi interessate. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 26 febbraio 2016. La formulazione evidenzia un divieto ampio, tipico delle misure di chiusura per contingente esaurito.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock indicato in allegato si considera esaurito dalla data stabilita nell'allegato, ossia il 26 febbraio 2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 26 febbraio 2016 sono vietate le attività di pesca dello stock SBR/678- (occhialone, Pagellus bogaraveo) da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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