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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/469

Regolamento (UE) 2016/469 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32016R0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2016 per la rana pescatrice assegnato alla Francia per determinati stock e aree di pesca. Per effetto di tale esaurimento, vieta le attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo la data di chiusura indicata nell'allegato. Il provvedimento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (UE) 2016/72 sui contingenti 2016.

Divieto di pesca della rana pescatrice per le navi battenti bandiera francese nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock ANF/8C3411 (rana pescatrice, Lophiidae) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Opera sul contingente assegnato per il 2016 e produce effetti dal 26.2.2016, data di chiusura indicata nell'allegato. Restano compresi il mantenimento a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture dopo tale data, che sono espressamente vietati.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi francesi

Il regolamento è adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. La finalità è quella di dare attuazione alla chiusura di un contingente 2016 già esaurito, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio che fissava le possibilità di pesca per l'anno 2016.

Contesto e presupposto normativo

La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock indicato nell'allegato da parte di navi francesi hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. Ne consegue la necessità di vietare ulteriori attività di pesca su quello stock, per evitare superamenti del plafond autorizzato.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. L'oggetto è lo stock ANF/8C3411, identificato come rana pescatrice (Lophiidae), nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock in questione si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato. L'allegato riporta come data di chiusura il 26.2.2016.

Divieti operativi

L'articolo 2 dispone che, dalla medesima data, le attività di pesca dello stock sono vietate per le navi interessate. Il divieto comprende espressamente anche le operazioni successive alla cattura, ossia:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell'esaurimento del contingente

Il contingente di pesca 2016 assegnato alla Francia per lo stock indicato nell'allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nello stesso allegato, ossia il 26.2.2016.

Divieto di pesca e operazioni correlate

Dal 26.2.2016 è vietata alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia la pesca dello stock ANF/8C3411 nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichecontrolli e contingentipolitica comune della pesca

Testo integrale

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