L.R. TAA 9/2025
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 9/2025 modifica varie norme su enti locali, assestamento di bilancio, vigilanza cooperativa e banche regionali, e introduce misure su bilinguismo nella giustizia, iniziative per il personale regionale e comunicazione istituzionale. Alcune modifiche agli enti locali si applicano solo dalle prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Legge regionale collegata alla stabilità 2026: modifiche a varie norme regionali e disposizioni su bilinguismo, personale e comunicazione istituzionale
Legge regionale collegata alla stabilità 2026
La legge regionale 10 dicembre 2025, n. 9, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol interviene su diverse discipline regionali già vigenti e introduce alcune misure di carattere organizzativo e finanziario. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito regionale e, per alcune modifiche, prevede una decorrenza differita.
Modifiche al codice degli enti locali e decorrenza differita
La legge apporta modifiche puntuali alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in materia di ordinamento degli enti locali. Le modifiche incidono su varie disposizioni del codice degli enti locali e includono anche una soppressione normativa. In particolare, il testo consolidato recepisce aggiornamenti relativi a diverse previsioni organizzative e procedurali.
Per una parte delle modifiche è previsto un regime temporale specifico: le modifiche recate dalle lettere b), d), e), f), g) e h) dell’articolo 1 si applicano in ciascun comune a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale successive all’entrata in vigore della legge. Di conseguenza, tali innovazioni non operano immediatamente in ogni ente, ma dal primo rinnovo elettorale utile.
Altre modifiche legislative regionali
La legge modifica inoltre la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2, in materia di assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, e la legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, sulla vigilanza sugli enti cooperativi. È richiamata anche una modifica alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1, sull’ordinamento delle banche a carattere regionale. Il testo fornito segnala tali interventi modificativi, ma non ne riproduce il contenuto sostanziale puntuale.
Promozione del bilinguismo nella giustizia
La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo della bilinguità nella comunità giuridica locale, con l’obiettivo di assicurare piena accessibilità alla giustizia per le comunità linguistiche regionali e di migliorarne l’efficienza. A tal fine può finanziare la traduzione di testi giuridici, oppure la redazione o traduzione di manuali e materiali formativi.
Le modalità e i criteri per il finanziamento sono demandati a deliberazione della Giunta regionale. La Giunta può inoltre stipulare accordi o convenzioni con le università interessate e con le scuole secondarie di secondo grado, anche nell’ambito dell’educazione civica e della promozione dell’Autonomia. Gli oneri sono coperti nei limiti delle risorse già stanziate nel bilancio regionale.
Senso di appartenenza del personale dell’Amministrazione regionale
La Regione sostiene spese per manifestazioni di saluto o di augurio rivolte al proprio personale in occasione delle festività di fine anno o natalizie, nonché in particolari momenti istituzionali, con finalità di rafforzamento del senso di appartenenza all’amministrazione. Sono inoltre ammesse spese per doni di modico valore destinati al personale che si sia distinto per particolari meriti o che sia collocato a riposo.
L’attuazione della disciplina, comprese le modalità di impegno e liquidazione delle spese, è demandata a deliberazione della Giunta regionale.
Comunicazione istituzionale e acquisto di spazi sui media
In applicazione della disciplina statale sulla comunicazione e sui mezzi di informazione, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le quote da impegnare nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale, nonché dei giornali quotidiani e periodici, per campagne di comunicazione o pubblicitarie relative all’attività istituzionale della Regione.
Il testo specifica inoltre che le spese per campagne di comunicazione veicolate tramite la pagina web istituzionale o i canali social della Regione non sono considerate ai fini del richiamo normativo statale indicato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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