R.R. TAA 5/2026
Modifiche al Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2024, n. 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il D.P.Reg. 14 novembre 2024, n. 19 sulle iniziative per la promozione dell’integrazione europea, introducendo un nuovo comma sull’art. 4 e una nuova previsione all’art. 10 sulle spese ammesse/non ammesse, con valore di interpretazione autentica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (B.U. 5 febbraio 2026, n. 6).
Modifiche al regolamento regionale su contributi, adesioni e iniziative dirette per l’integrazione europea
Modifiche al regolamento regionale in materia di integrazione europea
Il D.P.Reg. 29 gennaio 2026, n. 5 interviene sul regolamento di esecuzione del Testo unificato sulle iniziative per la promozione dell’integrazione europea e sulle attività di interesse regionale, limitandosi a integrare e precisare la disciplina già contenuta nel D.P.Reg. 14 novembre 2024, n. 19. Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ambito delle integrazioni alle iniziative di interesse regionale
Il provvedimento inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 4 del regolamento del 2024, dedicato alle iniziative, ai progetti e alle attività di particolare interesse regionale. Il testo fornito non ne riporta il contenuto materiale, ma ne conferma l’introduzione come parte della disciplina applicativa sugli interventi regionali in materia di integrazione europea.
Spese ammissibili e interpretazione autentica
Il regolamento modifica anche l’articolo 10 del D.P.Reg. 14 novembre 2024, n. 19, relativo alle voci di spesa ammesse e non ammesse, inserendo un comma 5-bis dopo il comma 5. La nuova disposizione ha inoltre valore di interpretazione autentica del primo periodo del comma 5 dell’articolo 10: ciò significa che la regola introdotta non si limita a disciplinare il futuro, ma chiarisce il significato da attribuire alla previsione già vigente nel regolamento del 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 5 febbraio 2026. Non emergono nel testo ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione.
Valutazione di attualità
L’atto non appare deprecato: si tratta di una modifica regolamentare recente, potenzialmente utile per l’applicazione della disciplina regionale sui contributi e sulle iniziative in materia di integrazione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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