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Messaggio

Messaggio numero 01 del 15-03-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che l'art. 2, comma 1, del D.lgs. 182/1997 non ha ampliato la platea dei soggetti assicurati ENPALS ai lavoratori autonomi, ma ha solo ribadito la disciplina previgente. Indica agli uffici di verificare la natura del rapporto di lavoro e di richiedere l'iscrizione ENPALS ai lavoratori autonomi solo per alcune attività specifiche. Richiama inoltre i criteri giurisprudenziali per distinguere lavoro autonomo e subordinato, citando la Cassazione n. 6570/2000, che afferma la prevalenza della concreta modalità di svolgimento del rapporto rispetto al nomen juris contrattuale.

Interpretazione dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 182/1997 e distinzione tra lavoro autonomo e subordinato ai fini ENPALS

Interpretazione dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 182/1997 e criteri di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato ai fini ENPALS

Il documento affronta il tema dell'ambito soggettivo dell'iscrizione all'ENPALS dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, e fornisce indicazioni operative agli uffici periferici. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità per chiarire come distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, con particolare attenzione agli accertamenti ispettivi.

Oggetto della questione interpretativa

La Direzione generale segnala la diffusione di un'interpretazione dubbia circa gli effetti del D.lgs. n. 182/1997 sulla platea dei soggetti assicurati all'ENPALS. In particolare, si precisa che la formula contenuta nell'art. 2, comma 1, secondo cui le categorie di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 sono suddivise in tre gruppi "indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro", non era diretta ad ampliare l'assicurazione anche ai lavoratori autonomi.

La norma, secondo il documento, non poteva essere letta come estensione generalizzata ai lavoratori autonomi perché una simile scelta non era compresa nei criteri di delega di cui all'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e avrebbe quindi determinato un eccesso di delega.

Portata della norma e continuità con la disciplina previgente

Il testo chiarisce che l'inciso sull'indipendenza dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro aveva il solo scopo di ribadire una previsione già presente nella normativa precedente del 1947.

Secondo il documento:

  • per le attività professionali dello spettacolo elencate ai numeri da 1 a 19 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, l'iscrivibilità era già concepita senza distinguere tra lavoro autonomo e subordinato;
  • quando invece la norma previgente fa riferimento in modo espresso a figure come gli "impiegati amministrativi e tecnici", gli "impiegati ed operai" dipendenti, o gli "addetti" di impianti sportivi, il riferimento è ai soli rapporti di lavoro subordinato.

Da ciò discende l'esclusione dall'iscrivibilità all'ENPALS dei soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, nonché dei collaboratori coordinati e continuativi, quando svolgano attività diverse da quelle indicate ai numeri da 1 a 19 dell'art. 3 citato.

Attività per le quali resta rilevante l'iscrizione dei lavoratori autonomi

Il documento indica espressamente le attività per le quali, fino a nuova disposizione, gli ispettori devono continuare a richiedere l'iscrizione all'ENPALS anche ai lavoratori autonomi. Tali attività sono:

  • attività elencate ai numeri da 1 a 19 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947;
  • addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso:
    • ippodromi,
    • cinodromi,
    • sale da corsa,
    • agenzie ippiche.

Per contro, viene esclusa l'iscrivibilità dei lavoratori autonomi per le attività citate nel quarto capoverso del testo, svolte presso:

  • impianti sportivi;
  • enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche e televisive, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • case da gioco, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa, cinodromi, con l'eccezione degli addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse;
  • imprese esercenti il noleggio o la distribuzione dei film.

Indicazioni operative agli ispettori e alle sedi

Poiché l'Ente ha richiesto un parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere un'interpretazione univoca, il documento dispone che i Dirigenti delle Sedi facciano prestare particolare attenzione alla natura del rapporto di lavoro nel corso degli accertamenti ispettivi.

In attesa di nuove istruzioni, gli ispettori devono verificare se il rapporto sia subordinato o autonomo e, in base a tale accertamento, applicare l'iscrizione ENPALS solo nei casi consentiti dalla disciplina richiamata.

Criteri per l'identificazione del lavoro subordinato

Il documento richiama l'art. 2094 c.c., che definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 6570/2000, dedicata alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato.

Sono elencati gli indici giurisprudenziali della subordinazione, che possono essere così sintetizzati:

  • sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro;
  • osservanza di un orario di lavoro tale da limitare la possibilità di altre attività;
  • assenza del rischio d'impresa in capo al lavoratore;
  • continuità e natura della prestazione;
  • predeterminazione di una retribuzione periodica;
  • inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva.

Il documento precisa che tali elementi sono sussidiari e complementari rispetto all'elemento decisivo, cioè l'esistenza del vincolo di subordinazione inteso come assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo del datore di lavoro.

Effetti sui verbali e sulle difese delle imprese

In caso di verbali notificati e successivamente opposti dall'impresa, i Dirigenti delle Sedi devono formulare una riserva sull'accoglimento delle tesi difensive relative all'argomento, fino a quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non avrà fornito il richiesto parere.

Contenuto della sentenza della Cassazione n. 6570/2000

L'allegato richiama una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione in materia di lavoro autonomo e subordinato. La vicenda riguarda un lavoratore che chiedeva la qualificazione subordinata del rapporto, con conseguente regolarizzazione assicurativa e contributiva.

La Corte censura l'impostazione del giudice di merito, ritenendo erroneo attribuire valore decisivo al nomen juris e alla volontà formale delle parti. Viene affermato che:

  • non è la denominazione contrattuale a determinare da sola la natura del rapporto;
  • occorre verificare il concreto atteggiarsi del rapporto sin dall'instaurazione e durante lo svolgimento;
  • la subordinazione sussiste se il lavoratore è inserito nell'organizzazione aziendale ed è soggetto al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

La Cassazione precisa inoltre che, quando la subordinazione non è agevolmente apprezzabile per la peculiarità delle mansioni, possono assumere rilievo indiziario, se valutati globalmente, elementi quali:

  • retribuzione prestabilita e pagata a scadenze fisse;
  • inserimento della prestazione nell'organizzazione imprenditoriale;
  • assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
  • continuità e coordinamento della prestazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia anche per le spese.

Principio finale richiamato dal documento

Il principio conclusivo è che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, non conta il solo nomen juris o la volontà dichiarata dalle parti nel contratto, ma il concreto svolgimento del rapporto; la subordinazione richiede l'inserimento nell'organizzazione del datore e l'assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare.

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