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Messaggio

Messaggio numero 52 del 6-2-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge n. 463/2001 ha prorogato al 31 marzo 2002 il termine per presentare le domande di accredito figurativo relative a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali fruiti entro il 31 dicembre 2000. Le domande presentate dopo il 30 settembre 2001 sono considerate come presentate il 10 gennaio 2002.

Proroga al 31 marzo 2002 del termine per la domanda di accredito della contribuzione figurativa

Proroga del termine per l’accredito della contribuzione figurativa

Il documento comunica che, per effetto dell’art. 8-bis della legge n. 463 del 31 dicembre 2001, di conversione del decreto-legge n. 411/2001, il termine per esercitare la facoltà di domanda di accredito della contribuzione figurativa è stato prorogato. La disciplina riguarda i soggetti richiamati dall’art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996 e riguarda i periodi anteriori al 1° gennaio 2001.

Ambito di applicazione

La proroga interessa in particolare le domande di accredito figurativo relative a:

  • periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive;
  • periodi di aspettativa per cariche sindacali;
  • periodi fruiti entro il 31 dicembre 2000.

Il documento precisa che tali domande avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 settembre 2001, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 giugno 1998 n. 238.

Nuovo termine e effetti sulle domande tardive

Il termine viene prorogato al 31 marzo 2002. Pertanto, i soggetti interessati possono presentare la domanda di accredito figurativo fino a tale data.

Viene inoltre chiarito che le eventuali domande presentate dopo il 30 settembre 2001 sono considerate come presentate il 10 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 463.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama espressamente:

  • legge n. 463 del 31 dicembre 2001, di conversione del decreto-legge n. 411/2001;
  • art. 8-bis della legge n. 463/2001;
  • art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996;
  • art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 giugno 1998 n. 238.

Sintesi operativa

In termini pratici, il documento ha la funzione di chiarire il nuovo termine utile per la presentazione delle domande di accredito figurativo e di stabilire il trattamento delle istanze trasmesse oltre il termine originario del 30 settembre 2001, ma prima della nuova scadenza del 31 marzo 2002.

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