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Messaggio

Messaggio numero 02 del 15-03-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come applicare il trasferimento dei contributi versati in buona fede a un ente previdenziale diverso da quello competente, con particolare attenzione all’individuazione dell’ente delegato, alla nozione di buona fede e al regime sanzionatorio. Indica inoltre le modalità operative per ispettori e uffici periferici, soprattutto nei casi che coinvolgono INPS ed ENPALS.

Chiarimenti sull’art. 116, comma 20, L. 388/2000 in caso di versamento contributivo a ente previdenziale diverso dal titolare

Chiarimenti applicativi sull’art. 116, comma 20, L. 388/2000

Il documento fornisce indicazioni operative richieste dagli uffici periferici sulla corretta applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, in materia di contribuzione versata in buona fede a un ente previdenziale diverso da quello competente. I chiarimenti riguardano tre profili principali: individuazione dell’ente delegato alla riscossione, accertamento della buona fede e trattamento delle sanzioni.

Individuazione dell’ente previdenziale competente

Dall’analisi delle segnalazioni emerge che la fattispecie ricorre quasi esclusivamente con riferimento a lavoratori iscritti all’INPS, nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, oppure nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Per stabilire quale sia l’ente delegato alla riscossione dei contributi occorre quindi:

  • accertare l’esatta mansione svolta dal lavoratore;
  • individuare la qualifica attribuibile;
  • nei casi rilevanti ai fini ENPALS, verificare la natura del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Tale accertamento avviene in genere nell’ambito di un’ispezione. L’ispettore deve fondare la ricostruzione su elementi di prova certi, acquisiti tramite interrogatorio del lavoratore o mediante documentazione probatoria, come:

  • contratti;
  • buste paga;
  • segnalazioni al collocamento;
  • ricevute;
  • altra documentazione idonea a dimostrare qualifica, rapporto di lavoro e conseguente ente competente.

In alcuni casi è necessario anche considerare l’attività prevalente del datore di lavoro, ad esempio per soggetti come palestre che svolgano anche attività riabilitative o di fitness, oppure il corretto inquadramento previdenziale del datore di lavoro stesso sulla base di documenti validi, come il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nozione di buona fede

Quanto alla buona fede, il documento precisa che non è possibile individuare criteri oggettivi e assoluti di riscontro. È però sufficiente, per considerarla sussistente, che risulti l’iscrizione del soggetto a una gestione previdenziale obbligatoria, anche se gestita da un ente diverso da quello poi ritenuto competente.

In sostanza, la presenza di un’iscrizione previdenziale obbligatoria è ritenuta elemento sufficiente per attestare la buona fede del contribuente.

Effetti del versamento effettuato in buona fede

Quando ricorre la buona fede secondo i criteri sopra indicati, la contribuzione già versata deve essere trasferita dall’ente percettore all’ente previdenziale delegato, senza applicazione di sanzioni.

Se l’ente delegato è l’ENPALS e risulta un credito nei suoi confronti, l’Ufficio periferico deve richiedere il pagamento della differenza senza somme aggiuntive, mediante lettera di invito a:

  • versare quanto dovuto;
  • compilare le denunce contributive previste;
  • adempiere entro 60 giorni.

Regime sanzionatorio

Il documento distingue più ipotesi:

  • se il contribuente non presenta le denunce contributive e non effettua il versamento del dovuto né chiede la rateazione entro 60 giorni, l’Ufficio periferico procede al recupero tramite iscrizione a ruolo, con applicazione delle somme aggiuntive calcolate come evasione contributiva;
  • se il debitore presenta le denunce contributive, anche senza contestuale versamento o richiesta di rateazione, si applicano le somme aggiuntive nella misura prevista per le omissioni contributive.

In caso di oggettiva incertezza nell’individuazione dell’ente delegato, la mancata iscrizione a un ente previdenziale comporta comunque l’accertamento di evasione contributiva.

Adempimenti degli uffici periferici e degli ispettori

Il documento dispone che l’ufficio periferico interessato debba richiedere alla competente sede INPS il trasferimento delle somme versate dal contribuente, come previsto dalla norma.

Se l’ente delegato alla riscossione risulta essere l’INPS, il verbale dell’Ispettore di Vigilanza deve essere trasmesso all’Istituto per i successivi adempimenti di competenza.

Infine, gli Ispettori di Vigilanza e gli uffici periferici sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

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