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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12563/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente inserito nelle graduatorie di esaurimento, che aveva prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica con una serie di contratti a tempo determinato, dal mese di settembre al 30 giugno dell'anno successivo, per un arco temporale pluriennale (indicati in sentenza come sei anni, dal 2004 al 2011). Il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento del danno per l'illegittimità della reiterazione dei contratti; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente la sola reiterazione e ponendo a carico dell'amministrazione la prova della legittimità in concreto delle supplenze e dell'eventuale intervenuta stabilizzazione del rapporto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., della direttiva 1999/70/CE e della disciplina nazionale sul reclutamento scolastico, sostenendo che la reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra di per sé abuso sanzionabile ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, e che il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare le concrete condizioni sintomatiche dell'abuso, non la sola durata dei rapporti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., assumendo che l'intervenuta stabilizzazione del docente costituiva fatto estintivo o impeditivo del diritto al risarcimento che, ove rilevante, doveva essere dedotto e provato dal lavoratore, mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente addossato al Ministero la prova della stabilizzazione. In ricorso il Ministero ha anche dedotto che il docente risultava immesso in ruolo dal 1 settembre 2013, quindi non avrebbe potuto coltivare la pretesa risarcitoria senza dar conto della propria successiva posizione lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio secondo cui, nel settore scolastico, la mera reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra automaticamente abuso ai sensi della direttiva 1999/70/CE, essendo necessario che il lavoratore alleghi e provi le concrete circostanze sintomatiche dell'uso distorto del contratto a termine. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione per cui la stabilizzazione del rapporto costituisce fatto modificativo/impeditivo del diritto al risarcimento e, in quanto tale, grava sull'amministrazione l'onere di allegarlo e provarlo; tuttavia, ciò non ha impedito l'accoglimento del primo motivo, che ha imposto la cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per censurare la ripartizione dell'onere della prova sia per affermare che, in presenza di fatto modificativo o impeditivo come la stabilizzazione, l'onere probatorio grava sulla parte che lo allega; per il resto, il danno va allegato e provato da chi lo invoca

  • direttiva 1999/70/CE

    costituisce il parametro eurounitario in tema di lavoro a tempo determinato e abuso della reiterazione dei contratti

  • clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    nel settore scolastico non consente di qualificare automaticamente come abusiva la reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee; occorre la prova di un uso improprio o distorto del contratto a termine

  • artt. 485, 489, 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamati dal ricorrente nell'ambito della disciplina nazionale del reclutamento scolastico

  • art. 4 L. n. 124/1999

    richiamato quale base normativa delle supplenze nel settore scolastico

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente nella censura sull'abuso della reiterazione dei contratti a termine

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente nella disciplina dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per la disciplina generale del lavoro flessibile nel pubblico impiego

  • art. 1, commi 95-132, L. n. 107/2015

    richiamata per la stabilizzazione del personale docente e per gli effetti sulla pretesa risarcitoria

  • art. 1175 c.c.

    richiamato formalmente nel primo motivo, senza un'autonoma elaborazione decisiva nella ratio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riguardo alla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che, nei giudizi di lavoro, il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per adesione a precedenti conformi senza ripetizione analitica della motivazione

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine su posti di organico di fatto o su supplenze temporanee non integra di per sé abuso ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro; l'abuso può essere ravvisato solo se il lavoratore allega e prova elementi concreti che rivelino un uso improprio o distorto dello strumento contrattuale.
  • Quando la pretesa risarcitoria si fonda sull'abusiva reiterazione del contratto a termine, la mera durata dei rapporti non è sempre sufficiente: occorre la dimostrazione delle circostanze sintomatiche dell'abuso, salvo il diverso caso in cui il quadro fattuale mostri una reiterazione ultratriennale e stabile su specifico posto e classe di concorso, con assenza di esigenze sostitutive, ipotesi nella quale l'amministrazione deve offrire prova contraria dell'effettiva provvisorietà della supplenza.
  • La stabilizzazione del rapporto di lavoro costituisce fatto modificativo o impeditivo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine e deve essere allegata e provata dall'amministrazione datrice di lavoro che intenda opporla.
  • In tema di danno da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, l'orientamento sul 'danno comunitario' non opera indiscriminatamente: esso cede quando una misura di stabilizzazione o immissione in ruolo risulti idonea a sanzionare l'abuso e a neutralizzarne le conseguenze, con conseguente ritorno alla regola generale secondo cui il danno va allegato e provato da chi lo pretende.
  • Le eccezioni in senso lato, compresi i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice nei limiti delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite; in cassazione, però, la deduzione è ammissibile solo se non richiede nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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