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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 247 del 06/10/2020

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Riparto ulteriore disponibilità 2020 € 160.000.000,00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto ripartisce tra le regioni l'incremento di 160 milioni di euro assegnato per il 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Definisce inoltre le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni, i criteri minimi per l'accesso ai contributi, l'ampliamento della platea dei beneficiari in relazione all'emergenza COVID-19 e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione a carico delle regioni.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: riparto dell'ulteriore disponibilità 2020

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: riparto dell'ulteriore disponibilità 2020

Il decreto attua l'art. 29 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ripartendo tra le regioni l'incremento di 160 milioni di euro del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il provvedimento interviene nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e coordina il riparto con le misure già previste per il sostegno agli inquilini e per la riduzione del disagio abitativo.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama la disciplina della legge n. 431/1998, il decreto ministeriale 7 giugno 1999 sui requisiti minimi dei conduttori e sui criteri di accesso ai contributi, il decreto ministeriale 14 settembre 2005 sui criteri di riparto delle risorse del Fondo e le norme emergenziali del 2020. In particolare:

  • l'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 incrementa di 160 milioni di euro la dotazione del Fondo per il 2020;
  • il comma 1-bis riserva 20 milioni di euro alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 15.000 euro;
  • l'art. 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 18/2020 disciplina un riparto accelerato delle risorse e il trasferimento ai comuni.

La finalità dichiarata è ridurre il disagio abitativo aggravato dalla crisi sanitaria ed economica, rendendo più rapido ed efficace l'utilizzo delle risorse statali.

Riparto delle risorse tra le regioni

L'art. 1 dispone la ripartizione dell'incremento di 160 milioni di euro secondo la tabella allegata. Il riparto è articolato in due componenti:

  • 140 milioni di euro quale "Quota Fondo locazioni";
  • 20 milioni di euro quale "Quota studenti universitari".

La tabella allegata indica per ciascuna regione il coefficiente di riparto e gli importi spettanti sulle due componenti. Il decreto precisa che il riparto tiene conto dei medesimi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi alle annualità 2019 e 2020, in coerenza con la disciplina emergenziale.

Trasferimento delle risorse ai comuni

Le regioni devono attribuire ai comuni le risorse assegnate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34/2020. Il trasferimento avviene:

  • anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse;
  • anche per consentire l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale;
  • ricorrendo, se necessario, all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio per l'ordinazione e il pagamento della spesa.

Il decreto consente inoltre alle regioni di destinare le nuove risorse a integrazione di misure di sostegno all'affitto già avviate e riconducibili all'emergenza COVID-19 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34/2020.

Requisiti di accesso e criteri per i beneficiari

I comuni, sulla base delle risorse assegnate, formano la graduatoria dei soggetti ammessi nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1999.

Per agevolare l'utilizzo delle risorse, il decreto amplia la platea dei possibili beneficiari ai soggetti che:

  • abbiano un ISEE non superiore a 35.000 euro;
  • presentino un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, per effetto dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
  • dichiarino di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Incompatibilità e coordinamento con altri fondi

I contributi concessi ai sensi del decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Le risorse possono essere utilizzate in modo coordinato con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, e possono sostenere anche iniziative regionali e comunali tramite:

  • agenzie per la locazione;
  • istituti per la locazione;
  • fondi di garanzia finalizzati a favorire la mobilità nel settore della locazione;
  • reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato anche a soggetti non più in possesso dei requisiti per l'edilizia residenziale pubblica.

Monitoraggio, rendicontazione e revisione dei criteri

Le regioni devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2020, un resoconto contenente:

  • le modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni;
  • le procedure e i requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi;
  • il fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale;
  • le modalità di controllo adottate e programmate;
  • le eventuali criticità gestionali riscontrate.

Il monitoraggio deve essere effettuato secondo un format predisposto dalla Direzione generale per la condizione abitativa entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto; i dati confluiscono anche nell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. I risultati saranno utilizzati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per la revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale, attualmente fissati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999.

Allegato: ripartizione per regione

L'allegato riporta la distribuzione delle risorse tra le regioni italiane con i relativi coefficienti di riparto. Tra i dati più rilevanti:

  • Lombardia: 25.948.115,99 euro complessivi;
  • Lazio: 17.092.108,18 euro;
  • Campania: 15.818.070,79 euro;
  • Emilia-Romagna: 13.257.375,80 euro;
  • Piemonte: 12.414.011,26 euro.

Il totale complessivo è pari a 160 milioni di euro, di cui 140 milioni per la quota locazioni e 20 milioni per la quota studenti universitari.

Punti principali

Riparto dell'incremento di 160 milioni

L'incremento di 160 milioni di euro del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, disposto dall'art. 29 del decreto-legge n. 34/2020, è ripartito tra le regioni secondo la tabella allegata al decreto. La ripartizione distingue tra "Quota Fondo locazioni" pari a 140 milioni di euro e "Quota studenti universitari" pari a 20 milioni di euro.

Trasferimento delle risorse ai comuni

Le regioni devono attribuire ai comuni le risorse assegnate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34/2020. Il trasferimento può avvenire anche secondo quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse e mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale. È ammesso, ai fini del pagamento, l'uso coordinato di titoli, capitoli e articoli di bilancio.

Criteri di accesso e ampliamento della platea

I comuni formano la graduatoria dei beneficiari sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1999. L'accesso è esteso ai soggetti con ISEE non superiore a 35.000 euro che autocertifichino una perdita del reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e l'insufficiente liquidità per sostenere canone e/o oneri accessori.

Incompatibilità e coordinamento con altri strumenti

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota affitto del reddito di cittadinanza. Le risorse assegnate possono essere utilizzate in modo coordinato con il Fondo inquilini morosi incolpevoli e, se le regioni hanno già avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, le nuove risorse possono integrare tali misure. È inoltre richiamata la possibilità di sostenere agenzie per la locazione, istituti per la locazione e fondi di garanzia.

Monitoraggio e revisione dei criteri

Entro il 31 dicembre 2020 le regioni devono trasmettere al MIT un resoconto su trasferimenti, procedure, requisiti, fabbisogno territoriale, controlli e criticità gestionali. I dati sono raccolti tramite un format predisposto dalla Direzione generale per la condizione abitativa e resi disponibili anche nell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. I risultati serviranno per la revisione dei criteri di accesso, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Come è indicizzato

Materieediliziafinanziamenti e contributilocazioni abitativemisure emergenziali covid-19

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