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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 439 del 08/10/2020

Criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese ferroviarie per le attività di formazione delle figure professionali addette alla circolazione ferroviaria diverse da quelle del personale di condotta dei treni, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce criteri, modalità e modulistica per l’erogazione di contributi, per gli anni 2020-2022, alle imprese ferroviarie che realizzano corsi di formazione per il personale specialistico addetto alla circolazione ferroviaria diverso dal personale di condotta dei treni. Il sostegno è subordinato, tra l’altro, alla sede in Italia, al possesso del certificato di sicurezza, all’assunzione di almeno il 70% del personale formato e alla circostanza che la formazione non sia stata pagata dai partecipanti. Sono disciplinati termini per la domanda, rendicontazione, costi ammissibili, controlli e cause di perdita del contributo.

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese ferroviarie per la formazione del personale addetto alla circolazione ferroviaria non di condotta

Criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese ferroviarie per la formazione del personale addetto alla circolazione ferroviaria

Il decreto ministeriale disciplina l’attuazione dell’art. 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come integrato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Esso definisce criteri, requisiti, termini e modulistica per l’erogazione di contributi alle imprese ferroviarie che svolgono formazione professionale per figure addette alla circolazione ferroviaria diverse dal personale di condotta dei treni, per le annualità 2020, 2021 e 2022.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama, tra le fonti rilevanti, gli articoli 107 e 108 TFUE, la raccomandazione 2003/361/CE sulle PMI e il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare l’art. 31 sugli aiuti alla formazione. La finalità dichiarata è incentivare la formazione e l’assunzione del personale formato, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto ferroviario.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai contributi concessi alle imprese ferroviarie per progetti formativi realizzati negli anni 2020, 2021 e 2022. Le attività di formazione possono essere svolte anche avvalendosi di organismi riconosciuti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto:

  • per "Ministero" si intende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
  • per "impresa ferroviaria" si intende l’impresa pubblica o privata titolare di certificato di sicurezza in corso di validità, la cui attività consista nel trasporto o nella manovra di merci per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione, nonché le imprese che forniscono solo la trazione;
  • per "beneficiaria" si intende l’impresa ferroviaria che soddisfa i requisiti dell’art. 4.

Risorse finanziarie

Le risorse destinate all’intervento sono:

  • 100.000 euro per il 2020;
  • 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le somme gravano sul capitolo 1267, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono erogate nei limiti delle disponibilità annuali.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare dei contributi le imprese ferroviarie che:

  • abbiano sede in Italia;
  • siano titolari di certificato di sicurezza in corso di validità già al momento della domanda;
  • abbiano avviato negli anni 2020, 2021 e 2022 corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico addetto alla circolazione ferroviaria per la figura professionale di "personale di preparazione dei treni";
  • abbiano effettuato la prima assunzione di almeno il 70% del personale che abbia completato con esito positivo il corso, per ciascun corso per cui si chiede il contributo;
  • non abbiano richiesto o ricevuto alcuna somma dai partecipanti ai corsi; se la formazione è erogata da un organismo di cui all’art. 2, comma 3, anche tale organismo non deve aver richiesto o ricevuto somme dai partecipanti.

La prima assunzione può essere anche a tempo determinato, purché con termine non inferiore a 18 mesi, eventualmente comprensivo del periodo di formazione. Le medesime condizioni si applicano anche ai casi in cui il personale sia stato assunto prima dell’avvio della formazione, se tra assunzione e inizio attività formative non sono trascorsi più di 12 mesi.

Procedura di accesso al contributo

L’impresa ferroviaria presenta istanza al Ministero utilizzando il modello dell’allegato 1:

  • entro il 30 novembre 2020 per l’annualità 2020;
  • entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le rispettive annualità.

La domanda deve indicare i dati dell’impresa, l’elenco dei progetti formativi, il numero dei partecipanti e il costo stimato sulla base dei soli costi ammissibili. Nella stessa domanda l’impresa dichiara l’impegno ad assumere almeno il 70% del personale formato, a collaborare in caso di accessi o ispezioni e a comunicare in sede di rendicontazione le modalità di assolvimento dell’obbligo informativo previsto dall’art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Le domande non conformi al modello o presentate oltre termine non sono considerate. Il Ministero comunica l’esito dell’istanza entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione.

Rendicontazione ed erogazione

L’impresa ammessa deve presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale ha chiesto il contributo, una comunicazione di rendicontazione secondo le specifiche ministeriali. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e determina, per ciascuna annualità, la quota di contributo da erogare a ciascuna impresa beneficiaria in base alle risorse effettivamente disponibili.

Il contributo è determinato forfetariamente sulla base di ogni unità di personale formata e assunta, nei limiti delle risorse disponibili e comunque non oltre il costo medio di formazione per partecipante risultante dalla rendicontazione dei soli costi ammissibili.

Costi ammissibili

Il contributo è riconosciuto entro il limite dell’impegno assunto e comunque in misura non superiore al 50% dei soli costi ammissibili. Dal totale vanno detratti eventuali altri interventi pubblici, europei, statali, regionali o locali riferiti ai medesimi costi.

Sono ammissibili esclusivamente:

  • i costi dei formatori per le ore di partecipazione alla formazione, se documentati da fattura o ricevuta con indicazione specifica del corso e delle giornate di servizio; per i formatori dipendenti dell’impresa ferroviaria, il costo è calcolato in via convenzionale sulla base della retribuzione lorda mensile rapportata alle ore contrattuali e alle ore di formazione effettuate;
  • i costi documentati relativi ai partecipanti; per il personale già dipendente, il costo è calcolato in via convenzionale sulla base della retribuzione lorda mensile rapportata ai giorni contrattuali e ai giorni di corso e/o esame frequentati per almeno 6 ore; per il personale non dipendente è riconoscibile un rimborso forfetario fino a 50 euro al giorno per trasferta e vitto, a condizione che l’importo sia restituito al partecipante tramite strumenti di pagamento tracciati;
  • i costi di affitto delle strutture per la formazione e/o gli esami, esclusi gli ammortamenti, entro il limite massimo, per ogni corso, di un decimo della somma dei costi di cui alle lettere precedenti;
  • i costi per le visite mediche, se nelle fatture o nella documentazione allegata è specificato il codice fiscale della persona interessata.

Non sono ammissibili costi diversi da quelli elencati o non documentati secondo le modalità richieste.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

Il Ministero può effettuare accessi e ispezioni documentali in ogni fase del procedimento e anche dopo l’erogazione, presso le sedi delle imprese o presso i soggetti depositari della documentazione. Le imprese devono mettere a disposizione la documentazione giustificativa e collaborare alle attività di vigilanza.

Le richieste istruttorie sono comunicate via PEC e, se non riscontrate entro 15 giorni, sono sollecitate una sola volta. La mancata risposta al sollecito entro il termine assegnato comporta automaticamente la perdita del diritto al contributo.

Clausola di invarianza e trattamento dei dati

Il Ministero provvede agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I dati personali forniti dalle imprese sono trattati dal Ministero per le sole finalità del decreto, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Modulistica allegata

L’allegato 1 contiene il fac-simile della domanda di ammissione ai contributi, con dichiarazioni su certificato di sicurezza, corsi attivati, gratuità della formazione e impegni dell’impresa. L’allegato 2 contiene il fac-simile della comunicazione di esecuzione dell’attività e rendicontazione dei progetti, con indicazione del conto corrente per l’accredito, dichiarazioni sull’assunzione del 70% dei formati, sull’assenza di somme richieste ai partecipanti e sull’assenza di altri aiuti pubblici riferiti ai medesimi costi.

Punti principali

Finalità dell’intervento e base normativa

Il decreto attua l’art. 47, comma 11-quinquies, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, e disciplina contributi destinati alla formazione di personale impiegato nella circolazione ferroviaria, con l’obiettivo di incentivare anche l’assunzione dei formati e incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario.

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere ai contributi le imprese ferroviarie aventi sede in Italia e titolari di certificato di sicurezza in corso di validità al momento della domanda. Devono avere avviato, negli anni 2020, 2021 e 2022, corsi di formazione per la figura del personale di preparazione dei treni, aver assunto almeno il 70% dei formati e non aver richiesto o ricevuto somme dai partecipanti ai corsi; la stessa regola vale anche per eventuali organismi di formazione coinvolti.

Risorse finanziarie e limiti di copertura

Le risorse disponibili sono pari a 100.000 euro per il 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul capitolo 1267, piano gestionale 1, del bilancio del MIT. Il contributo copre parzialmente i costi sostenuti e non può generare maggiori oneri per lo Stato oltre le disponibilità annuali.

Procedura di accesso e rendicontazione

La domanda di ammissione va presentata con il modello dell’allegato 1 entro il 30 novembre 2020 per il 2020 e entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le annualità successive. L’impresa ammessa deve poi presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo, una comunicazione di rendicontazione con il modello dell’allegato 2 e la documentazione richiesta dal Ministero.

Costi ammissibili, misura del contributo e controlli

Il contributo è riconosciuto entro il limite dell’impegno assunto e comunque in misura non superiore al 50% dei costi ammissibili, al netto di altri aiuti pubblici. Sono ammissibili soltanto i costi per formatori, partecipanti, affitto delle strutture e visite mediche, secondo criteri puntualmente indicati. Il Ministero può svolgere accessi e ispezioni documentali in ogni fase del procedimento; la mancata risposta alle richieste istruttorie, dopo un sollecito via PEC, comporta la perdita del diritto al contributo.

Come è indicizzato

Materieferroviefinanziamenti e contributiformazione professionalesicurezza ferroviaria

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