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Provvedimento

Provvedimento del 23/04/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva gli schemi telematici per identificazione, opzione, variazioni e dichiarazioni trimestrali del regime speciale IVA "Mini One Stop Shop" e individua il Centro Operativo di Venezia come ufficio competente.

Approvazione degli schemi dati e individuazione del Centro Operativo di Venezia per il regime IVA speciale MOSS

Approvazione degli schemi dati e disciplina operativa del regime speciale IVA MOSS

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate attua le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 in materia di regime speciale IVA "Mini One Stop Shop" (MOSS). Esso approva gli schemi di dati da trasmettere per via telematica per l’identificazione, l’opzione, le variazioni, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale, e individua il Centro Operativo di Venezia quale ufficio competente.

Ambito di applicazione del regime speciale

Il provvedimento riguarda le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea.

Sono previste due principali fattispecie:

  • soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che possono avvalersi del regime speciale di cui all’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, nonché soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che possono optare per il regime speciale ai sensi dell’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972.

Identificazione, opzione e variazioni dati

Per i soggetti non UE non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, la richiesta di identificazione in Italia deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle entrate, compilando i dati dello schema di cui all’allegato A.

Per i soggetti residenti o domiciliati in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l’opzione per il regime speciale va esercitata telematicamente trasmettendo i dati dello schema di cui all’allegato B.

Le variazioni dei dati già comunicati, l’intenzione di cessare la prestazione dei servizi interessati e la perdita dei requisiti del regime devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate per via telematica, mediante le funzionalità rese disponibili sul sito istituzionale.

Dichiarazioni trimestrali IVA

I soggetti identificati ai fini dell’articolo 74-quinquies devono presentare una dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate, anche in assenza di operazioni.

La dichiarazione deve essere trasmessa:

  • entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento;
  • per via telematica;
  • utilizzando lo schema dell’allegato C per i soggetti non UE identificati ai sensi dell’articolo 74-quinquies;
  • utilizzando lo schema dell’allegato D per i soggetti che hanno optato ai sensi dell’articolo 74-sexies.

Ufficio competente

Il provvedimento attribuisce al Centro Operativo di Venezia la competenza per le attività di assistenza e liquidazione relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972, derivanti dall’applicazione del regime speciale.

Contenuto degli allegati

Gli allegati definiscono i dati da comunicare nei vari adempimenti.

Allegato A - richiesta di identificazione

  • dati anagrafici del soggetto o denominazione/ragione sociale;
  • Paese di stabilimento;
  • indirizzo completo dell’attività;
  • indirizzi e-mail e sito web;
  • eventuale codice fiscale estero;
  • dichiarazione di non essere già identificato ai fini IVA nell’Unione europea;
  • dati bancari (intestatario, OBAN/IBAN e BIC);
  • data di inizio del regime, se anteriore alla registrazione;
  • dati del referente per i contatti con l’Agenzia.

Allegato B - esercizio dell’opzione

  • numero di partita IVA;
  • indirizzi e-mail e sito web;
  • Paese della sede dell’attività se fuori UE;
  • numeri di identificazione IVA o di registrazione fiscale delle stabili organizzazioni in altri Stati membri;
  • indirizzi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni;
  • numeri di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito;
  • dati bancari (IBAN e BIC);
  • data di inizio del regime, se anteriore alla registrazione;
  • dati del referente;
  • indicazione di appartenenza a un gruppo IVA.

Allegato C - dichiarazione trimestrale per soggetti identificati ex articolo 74-quinquies

  • numero di identificazione del soggetto;
  • anno e trimestre di riferimento;
  • eventuale data di inizio e fine periodo se vi sono più dichiarazioni nello stesso trimestre;
  • codice Paese dello Stato membro dei committenti;
  • ammontare imponibile delle prestazioni, distinto per Stato membro e per aliquote;
  • aliquote applicate;
  • ammontare dell’IVA dovuta per ciascuno Stato membro;
  • importo totale dell’imposta dovuta.

Allegato D - dichiarazione trimestrale per soggetti che hanno optato ex articolo 74-sexies

  • numero di partita IVA;
  • anno e trimestre di riferimento;
  • eventuale data di inizio e fine periodo se vi sono più dichiarazioni nello stesso trimestre;
  • per le prestazioni effettuate dalla sede o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato: codice Paese del committente, imponibile, aliquote, IVA dovuta e totale;
  • per le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri: imponibile distinto per Stato membro e aliquota, oltre al numero identificativo IVA o numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione con relativo codice Paese;
  • importo totale dell’imposta dovuta per tutte le prestazioni rientranti nel regime.

Riferimenti normativi e modalità di pubblicazione

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il D.P.R. n. 633 del 1972, la legge n. 88 del 2009, le direttive 2006/112/CE e 2008/8/CE, i regolamenti UE n. 904/2010, n. 282/2011, n. 815/2012, n. 967/2012 e n. 1042/2013, nonché il decreto legislativo n. 42 del 2015.

È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

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