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Sentenza

Sentenza n. 1800/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza preliminare di compatibilità per la realizzazione di un centro residenziale hospice con dieci posti letto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto all’Assessorato Regionale della Salute il parere previsto dall’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 sulla realizzabilità di un centro residenziale hospice presso una RSA sita nel Comune di Itala. L’Amministrazione ha archiviato l’istanza richiamando il piano regionale di potenziamento delle cure palliative per gli anni 2025-2026, secondo cui la valutazione dell’eventuale incremento della residenzialità nella rete hospice sarebbe stata rinviata alle annualità successive alla scadenza del piano. La ricorrente ha dedotto: eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché violazione e falsa applicazione del piano regionale; violazione dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 97 Cost., oltre a carenza di motivazione. In particolare, ha lamentato che l’Amministrazione non avesse svolto una concreta e attuale verifica del fabbisogno complessivo di assistenza, della localizzazione territoriale delle strutture esistenti e dell’idoneità del progetto a soddisfare il fabbisogno regionale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ricordato che la verifica regionale prevista dall’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 deve essere svolta in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi e un’equilibrata distribuzione territoriale. Tale verifica riguarda il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie e non coincide con le vicende dell’accreditamento o con la determinazione dei tetti di spesa; non può quindi essere utilizzata per proteggere le strutture già operanti o per bloccare indefinitamente l’accesso di nuovi operatori privati. Il giudice ha inoltre affermato che la valutazione concreta e attuale del fabbisogno è necessaria anche in assenza di un atto generale di programmazione regionale. Nel caso esaminato, l’Assessorato si è limitato a richiamare il rinvio contenuto nel piano regionale, senza svolgere alcuna istruttoria specifica sul fabbisogno territoriale, sulla distribuzione delle strutture esistenti e sulla realizzabilità del progetto. Il rinvio della programmazione a un momento successivo non esonerava l’Amministrazione dal compiere la verifica richiesta in occasione dell’istanza. Il TAR ha valorizzato anche il dato, già risultante dal piano, della presenza di soli 135 posti hospice attivi a fronte dei 177 programmati. Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare e decidere nuovamente sull’istanza. L’Assessorato è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 1, d.lgs. 502/1992

    La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione.

    La realizzazione, l’adattamento, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture sanitarie e sociosanitarie richiedono il titolo autorizzatorio previsto dalla legge.

  • art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992

    Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

    La Regione deve svolgere una valutazione concreta, attuale, accurata e adeguatamente istruita del fabbisogno sanitario complessivo e della distribuzione territoriale delle strutture esistenti. La verifica non può essere sostituita dal mero richiamo a un rinvio della programmazione futura.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa impongono un’istruttoria effettiva e una motivazione adeguata nella decisione sulla compatibilità del progetto sanitario.

  • D.A. n. 588/2025

    La valutazione circa l’eventuale incremento della residenzialità, tenuto conto delle indicazioni formulate al riguardo dal DM 77/22, è rimandata alle annualità successive alla scadenza del piano di che trattasi.

    Il rinvio della valutazione dell’incremento della residenzialità a successive annualità non esclude né sospende l’obbligo di esaminare concretamente e attualmente il fabbisogno in relazione alla singola istanza.

Massime di principio

  • La verifica di compatibilità prevista dall’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 deve accertare in concreto e attualmente il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie e la localizzazione territoriale delle strutture esistenti, valutando l’idoneità del nuovo progetto a soddisfare una parte di tale fabbisogno.
  • La verifica di compatibilità ex art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 richiede un’istruttoria specifica e una motivazione puntuale; il mero richiamo a un atto di programmazione che rinvii al futuro la valutazione dell’incremento dell’offerta non è sufficiente a definire o archiviare l’istanza.
  • La verifica di compatibilità prevista dall’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 riguarda il fabbisogno complessivo e l’equilibrata distribuzione territoriale delle strutture, non l’allocazione della spesa sanitaria pubblica, l’accreditamento o la determinazione dei tetti di branca.
  • L’assenza di uno strumento generale di programmazione regionale non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere, in occasione della singola richiesta autorizzatoria, una valutazione concreta e attuale del fabbisogno regionale e locale.
  • La disciplina della compatibilità sanitaria non può essere applicata in modo da determinare un blocco indefinito dell’accesso di nuovi operatori privati al mercato o da salvaguardare posizioni di privilegio delle strutture già presenti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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