Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1685

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003

Normativa europea32018R1685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce regole uniformi per la trasmissione alla Commissione delle serie storiche relative alla nuova ripartizione regionale NUTS. Esso si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dalla Commissione con decorrenza 1° gennaio 2018, e mira a garantire la continuità e l'armonizzazione delle statistiche regionali dell'Unione. L'allegato specifica, per ciascun settore statistico, da quale anno debba iniziare la serie storica richiesta e se la trasmissione sia o meno obbligatoria.

Condizioni uniformi per la trasmissione alla Commissione delle serie storiche da parte degli Stati membri in seguito alla nuova ripartizione regionale NUTS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, limitatamente all'obbligo di trasmettere alla Commissione le serie storiche necessarie per adeguare la produzione di statistiche regionali alla nuova ripartizione territoriale NUTS introdotta con effetto dal 1° gennaio 2018. L'applicazione riguarda i settori statistici elencati nell'allegato e i livelli NUTS 2 e/o NUTS 3 indicati per ciascun settore. Sono previste esclusioni ed esenzioni specifiche per alcuni anni di riferimento e, in taluni casi, per la trasmissione stessa.

Condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione disciplina le modalità uniformi con cui gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le serie storiche necessarie per adeguare le statistiche regionali alla nuova ripartizione NUTS. Esso si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003 sulla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica, modificato con effetto dal 1° gennaio 2018.

Quadro normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce la base giuridica della classificazione regionale NUTS e serve a garantire la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione. A seguito della modifica della classificazione effettuata dal regolamento (UE) 2016/2066, la Commissione ha ritenuto necessario stabilire condizioni uniformi per la trasmissione delle serie storiche, così da assicurare continuità comparabilità dei dati tra vecchia e nuova ripartizione territoriale.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'obbligo è posto a carico degli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione le serie storiche richieste. Il regolamento riguarda esclusivamente i settori statistici elencati nell'allegato e si applica ai livelli territoriali NUTS 2 e NUTS 3 secondo la ripartizione indicata per ciascun settore. Il testo non introduce una disciplina generale di raccolta dati, ma una regola tecnica di transizione per l'adeguamento delle serie storiche alla nuova classificazione regionale.

Contenuto dell'obbligo di trasmissione

L'articolo 1 dispone che gli Stati membri trasmettano le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all'allegato. L'allegato specifica, settore per settore, l'anno di inizio richiesto della serie storica, in modo da definire l'estensione temporale minima dei dati da fornire. I settori interessati includono:

  • agricoltura;
  • demografia – popolazione, nati vivi, decessi;
  • mercato del lavoro – occupazione, disoccupazione;
  • istruzione;
  • ambiente – impianti di trattamento dei rifiuti;
  • sanità – cause di decesso, infrastrutture, pazienti;
  • società dell'informazione;
  • conti economici regionali – conti delle famiglie e conti regionali;
  • scienza e tecnologia – spesa e personale per R&S;
  • turismo.

Anni di riferimento e esenzioni

L'allegato non si limita a indicare i settori, ma precisa anche gli anni di partenza delle serie storiche richieste. In particolare:

  • per l'agricoltura è richiesto l'anno 2013;
  • per la demografia è richiesto l'anno 1990, ma la trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012;
  • per il mercato del lavoro l'anno richiesto è 2013; per il livello NUTS 3 la trasmissione non è obbligatoria;
  • per l'istruzione è richiesto l'anno 2013;
  • per l'ambiente – impianti di trattamento dei rifiuti è richiesto l'anno 2014;
  • per la sanità – cause di decesso è richiesto il 1997, ma la trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1997 al 2011;
  • per la sanità – infrastrutture è richiesto il 1996, ma la trasmissione non è obbligatoria al livello indicato in allegato;
  • per la sanità – pazienti è richiesto il 2003, ma la trasmissione non è obbligatoria al livello indicato in allegato;
  • per la società dell'informazione è richiesto il 2013, con trasmissione non obbligatoria al livello indicato in allegato;
  • per i conti economici regionali – conti delle famiglie e conti regionali è richiesto l'anno 2000; per i conti regionali la serie è richiesta anche a livello NUTS 3 dal 2000;
  • per scienza e tecnologia – spesa e personale per R&S e per il turismo è richiesto il 2015.

Entrata in vigore e natura giuridica

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Significato pratico per gli operatori

Per amministrazioni statistiche e soggetti che supportano la produzione di dati pubblici, il regolamento rileva come atto tecnico di armonizzazione: impone di ricostruire e trasmettere serie storiche coerenti con la nuova geografia NUTS, assicurando la confrontabilità temporale delle statistiche regionali. Per i professionisti, il punto centrale è la verifica dei settori interessati, dei livelli territoriali richiesti e delle esenzioni previste dall'allegato, che delimitano in modo puntuale l'estensione degli adempimenti.

Disposizioni principali

Obbligo di trasmissione delle serie storiche

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all'allegato. L'obbligo è funzionale all'adeguamento delle statistiche regionali alla classificazione NUTS aggiornata.

Ambito settoriale e livelli territoriali NUTS

L'allegato individua i settori statistici interessati e, per ciascuno, il livello territoriale pertinente (NUTS 2 e/o NUTS 3). Sono inclusi, tra gli altri, agricoltura, demografia, mercato del lavoro, istruzione, ambiente, sanità, società dell'informazione, conti economici regionali, scienza e tecnologia e turismo.

Anni di inizio delle serie e deroghe alla trasmissione

Per ciascun settore l'allegato stabilisce l'anno di inizio richiesto della serie storica. In alcuni casi la trasmissione non è obbligatoria: per la demografia (popolazione, nati vivi, decessi) non è obbligatoria per gli anni 1990-2012; per il mercato del lavoro – occupazione/disoccupazione a livello NUTS 3 non è obbligatoria; per la sanità – cause di decesso non è obbligatoria per gli anni 1997-2011; per altre voci indicate dall'allegato la trasmissione non è obbligatoria.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e contesto

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, relativo alla classificazione NUTS. Considerando la modifica della NUTS operata dal regolamento (UE) 2016/2066 con effetto dal 1° gennaio 2018, il regolamento disciplina la transizione statistica conseguente alla nuova suddivisione territoriale.

Come è indicizzato

Materiestatisticacooperazione amministrativaordinamento territorialepolitica regionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.