Regolamento (UE) 2018/1684
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping contro le importazioni dalla Cina di meccanismi a leva per raccoglitori. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Viene quindi istituito un dazio definitivo differenziato per il solo produttore cinese individuato e per tutte le altre società cinesi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di meccanismi a leva per raccoglitori attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050) e originari della Repubblica popolare cinese. Incide su importatori, operatori doganali e, indirettamente, su produttori e utilizzatori del prodotto nell’Unione. Le misure sono adottate a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; restano ferme le norme generali in materia di dazi doganali, salvo diversa indicazione. È prevista una disciplina specifica degli interessi di mora in caso di rimborso di dazi definitivi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684: dazio antidumping definitivo sui meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sui meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, in assenza delle misure, si ripresenteranno dumping e pregiudizio per l’industria dell’Unione, con un rischio elevato di nuova compressione dei prezzi e di perdita di redditività.
Contesto procedurale e normativa di base
Il procedimento è avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di una domanda presentata il 30 maggio 2017 dall’associazione Lever Arch Mechanism Manufacturers Association per conto di tre produttori dell’Unione rappresentanti circa il 95 % della produzione unionale. La Commissione apre formalmente il riesame il 1° settembre 2017 e definisce il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017; l’analisi delle tendenze si estende dal 1° gennaio 2014 alla fine del PIR.
Prodotto interessato e ambito materiale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da meccanismi a leva generalmente usati per archiviare fogli e documenti in raccoglitori, composti da elementi metallici ad arco montati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura. Il prodotto è classificato al codice NC ex 8305 10 00, codice TARIC 8305100050. La Commissione conferma che il prodotto cinese esportato nell’Unione e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e ricorso ai dati disponibili
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta, né vi è stata partecipazione da parte degli importatori indipendenti. Anche i produttori di potenziali paesi di riferimento hanno risposto solo in modo insufficiente o non hanno risposto. La Commissione ha quindi fatto applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili, comprese informazioni pubbliche, dati della domanda di riesame e risposte dei produttori dell’Unione.
Analisi del rischio di reiterazione del dumping
La Commissione non è riuscita a calcolare un dumping attuale verso l’Unione per assenza di dati affidabili sui prezzi all’esportazione verso il mercato unionale. Per il valore normale ha infine utilizzato, in via residuale, i prezzi realmente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, poiché non era possibile utilizzare in modo soddisfacente un paese di riferimento. Confrontando tale valore con i prezzi all’esportazione dalla RPC verso paesi terzi, ha rilevato un differenziale negativo del 22,1-32,2 %, conclusione che sorregge il giudizio secondo cui, senza dazi, le esportazioni verso l’Unione tornerebbero verosimilmente a essere praticate in dumping.
Capacità produttiva cinese e attrattività del mercato unionale
La Commissione stima la capacità produttiva cinese tra 600 e 850 milioni di unità, con una capacità inutilizzata molto rilevante, pari a oltre il consumo complessivo dell’Unione nel PIR. Il mercato unionale è descritto come il più grande mercato mondiale per questi prodotti e come più remunerativo rispetto a molti mercati terzi, mentre la domanda interna cinese è bassa e non appare in grado di assorbire l’eccesso di capacità. Ne deriva il rischio che, in caso di abrogazione delle misure, ingenti volumi di esportazioni cinesi si indirizzino verso l’Unione.
Situazione dell’industria dell’Unione e rischio di pregiudizio
L’industria dell’Unione comprende sei produttori noti; nel periodo considerato alcuni operatori hanno cessato l’attività o sono falliti, e il campione scelto copre oltre il 75 % della produzione e delle vendite unionale. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione diminuisce dell’11 %, le importazioni dalla RPC crollano fino a livelli quasi nulli, mentre la produzione unionale rimane sostanzialmente stabile e la redditività resta sopra il profitto di riferimento. La Commissione osserva tuttavia che tali risultati positivi dipendono proprio dalle misure vigenti; se queste venissero meno, le importazioni cinesi a basso prezzo eserciterebbero una forte pressione sui prezzi, riducendo vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti e redditività, fino a compromettere la sopravvivenza dell’industria unionale.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento degli interessi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non esistono motivi di interesse generale contrari al mantenimento del dazio. Gli importatori non hanno collaborato e, in assenza di elementi contrari, si ritiene che il mantenimento delle misure non produca effetti negativi sostanziali su di essi. Quanto agli utilizzatori, il costo del prodotto sul prezzo finale dei raccoglitori è considerato molto contenuto; inoltre, senza misure, il mercato rischierebbe una riduzione della concorrenza per la possibile scomparsa della produzione unionale.
Dispositivo finale e decorrenza
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con le aliquote sopra indicate. L’articolo 2 stabilisce che, salvo diverse indicazioni, si applicano le normali disposizioni in materia di dazi doganali e fissa la regola per gli interessi di mora sui rimborsi. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori, classificati al codice NC ex 8305 10 00 (TARIC 8305100050), originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono: 27,1 % per DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A729) e 47,4 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999).
Interessi di mora sui rimborsi
In caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora, questi sono dovuti al tasso applicato dalla BCE alle operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella GUUE, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 1 punto percentuale.
Motivazione del riesame e conclusione sul dumping
Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato su richiesta dell’associazione dei produttori dell’Unione, che rappresentava circa il 95 % della produzione unionale. Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le conclusioni sui dati disponibili. Non è stato possibile accertare direttamente il dumping sulle esportazioni verso l’Unione; l’analisi si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione, ritenuto elevato in ragione del differenziale tra valore normale e prezzi verso paesi terzi (inferiori del 22,1-32,2 % rispetto al valore normale).
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione rileva una significativa capacità produttiva inutilizzata nella RPC, stimata tra 600 e 850 milioni di unità, superiore al consumo dell’Unione nel periodo d’inchiesta di riesame; il mercato dell’Unione resta inoltre il maggiore mercato mondiale per il prodotto ed è considerato attrattivo per le esportazioni cinesi. In caso di scadenza delle misure, le importazioni cinesi sarebbero verosimilmente dirette verso l’Unione in quantità considerevoli e a prezzi di dumping, con probabile deterioramento della redditività, delle vendite e degli investimenti dell’industria unionale.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse dell’Unione. Per l’industria unionale, l’abrogazione delle misure comporterebbe una forte pressione sui prezzi, perdita di quote di mercato e rischio di chiusura di stabilimenti; per importatori e utilizzatori non sono emersi elementi idonei a dimostrare un pregiudizio sostanziale derivante dal mantenimento delle misure.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1685
- Regolamento · 8 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1686
- Regolamento · 7 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1659
- Regolamento · 7 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1660
- Regolamento · 7 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1661
- Regolamento · 7 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1694
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →