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Sentenza

Sentenza n. 7261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego ministeriale del 4 luglio 2019 della concessione della cittadinanza italiana richiesta il 1° ottobre 2015; in appello, sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 4 aprile 2024, n. 13531, che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cittadina straniera aveva impugnato il diniego fondato sulle risultanze istruttorie della Questura di Verona, secondo cui il coniuge era stato condannato, con applicazione della pena su richiesta, per violenza sessuale e violenza privata. Aveva dedotto carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, valorizzando anche la riabilitazione del coniuge intervenuta nel 2020. Il TAR aveva respinto il ricorso e l’appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime censure, contestando inoltre la rilevanza della condanna del familiare e dell’omessa dichiarazione della stessa nella domanda.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato ribadisce che la concessione della cittadinanza è oggetto di un potere altamente discrezionale e che il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco dei vizi sintomatici di eccesso di potere, senza sostituzione del giudice nella valutazione di idoneità all’integrazione. La condanna del coniuge per violenza sessuale, reato connotato da particolare disvalore anche nella forma di minore gravità, poteva legittimamente concorrere al giudizio prognostico dell’Amministrazione; ciò non viola il principio di personalità della responsabilità penale, considerati anche gli effetti dello status sui familiari conviventi entro il secondo grado, tra cui il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998. L’asserita ignoranza della condanna e l’omessa dichiarazione non sono state ritenute idonee a superare tale valutazione, anche in assenza di prova contraria e tenuto conto che il coniuge aveva a sua volta chiesto la cittadinanza. La riabilitazione del 2020 è successiva al diniego del 4 luglio 2019 e non ne determina l’illegittimità postuma: la legittimità dell’atto va valutata alla data della sua adozione. La valutazione della sopravvenienza spetta all’Amministrazione nell’ambito di una nuova istanza, che l’interessata può presentare. Nessuna pronuncia sulle spese, data la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto del 4 luglio 2019 il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della l. n. 91 del 1992, dalla cittadina -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 1° ottobre 2015.

    La norma è indicata quale base della domanda di concessione della cittadinanza per residenza; la decisione riconduce la concessione a una valutazione altamente discrezionale dell’Amministrazione e non a un diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta un’istanza di concessione della cittadinanza è giustificata dalla circostanza che l’acquisizione in via definitiva di detto status implica benefici diretti per i parenti conviventi entro il secondo grado, consistenti, in primo luogo, nel divieto di espulsione, ex art. 19, comma 2, del d.lgs. 286/1998.

    Il divieto di espulsione dei familiari conviventi entro il secondo grado è richiamato per giustificare la cautela dell’Amministrazione nel valutare la domanda di cittadinanza e la considerazione del contesto familiare.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Nel caso di specie l’asserita ignoranza della condanna del marito per il reato di violenza sessuale, posta a giustificazione dell’omessa dichiarazione nella relativa istanza di cittadinanza, benché sottoscritta ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, postula, in assenza di prova contraria, la sussistenza di una condivisa scelta familiare, dovendosi rilevare che anche il coniuge, come asserito nell’atto di appello, aveva avanzato apposita istanza per avere concessa la cittadinanza italiana.

    Nel caso deciso, la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 75 e l’omessa indicazione della condanna, a fronte dell’asserita ignoranza non supportata da prova contraria, sono state considerate insieme alle circostanze familiari nella valutazione della domanda.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La regola generale che impone di valutare la legittimità del provvedimento al momento della sua adozione, trova il suo fondamento: - nel principio di legalità dell’azione amministrativa (l’Amministrazione è tenuta al rispetto delle regole vigenti ratione temporis avuto riguardo alla situazione fattuale che ha di fronte e non può essere ritenuta responsabile per non aver previsto sopravvenienze inesistenti al momento dell’adozione dell’atto); - nell’esigenza di certezza dell’azione amministrativa; - nel principio costituzionale di separazione dei poteri, da cui discende il divieto per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione (salvi i casi espressamente consentiti dalla legge, come nel giudizio di ottemperanza), e di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, co. 2, c.p.a.).

    Il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati concorre a escludere che il giudice valuti la riabilitazione sopravvenuta per compiere direttamente il giudizio di integrazione: tale valutazione compete all’Amministrazione in sede di nuova istanza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di un potere altamente discrezionale e non costituisce un diritto soggettivo; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione sull’idoneità del richiedente a integrarsi stabilmente nella collettività nazionale, ma può sindacare l’esercizio del potere per inadeguatezza dell’istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o difetto di motivazione.
  • Nel valutare una domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può considerare una condanna penale a carico del coniuge del richiedente quale elemento del giudizio prognostico sull’integrazione e sulla compatibilità con i valori e le regole dell’ordinamento; tale considerazione non equivale ad attribuire al richiedente la responsabilità penale del familiare.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo si valuta, di regola, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione intervenuta successivamente non determina l’illegittimità postuma del diniego, ma può essere sottoposta all’Amministrazione con una nuova istanza.
  • Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un potere non ancora esercitato, valutando direttamente una sopravvenienza ai fini di una nuova prognosi amministrativa; la valutazione della sopravvenienza compete all’Amministrazione in sede di riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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