Sentenza n. 3292/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- emanato in data 7 novembre 2025 e notificato in pari data con cui la Prefettura di Sondrio ha disposto che “è fatto divieto al (ricorrente) […] di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti […] entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica del presente atto, il (ricorrente) può cedere a terzi, non conviventi con lo stesso, dandone comunicazione a quest’Ufficio nello stesso termine, le armi a suo tempo regolarmente denunciate. In caso di mancata cessione, è disposta la confisca delle armi detenute ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L. 22 maggio 1975 n. 152”; di ogni atto connesso, presupposto, e conseguenziale; e per la condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica e/o per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e prodotti esplodenti, con facoltà di cessione a terzi non conviventi e previsione della confisca in caso di mancata cessione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio fondato su una condanna per bancarotta fraudolenta relativa a fatti del 2015, definita nel 2017, nonché sull'attuale affidamento in prova ai servizi sociali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, travisamento e violazione del principio di proporzionalità. Ha sostenuto che la bancarotta fosse risalente e non attinente all'uso delle armi, valorizzando la detenzione ultradecennale in forza di titolo legittimo, il recente accertamento di idoneità psicofisica, le valutazioni dei magistrati di sorveglianza e la propria condotta sociale. Con il secondo motivo ha contestato la previsione di cessione esclusivamente a terzi non conviventi, ritenendola automatica, sproporzionata e priva di una valutazione individualizzata del contesto familiare. In corso di causa ha inoltre precisato di essere titolare, dal 1982, di una licenza di collezione di armi comuni da sparo e di detenere armi comuni sportive da caccia e armi in collezione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio prefettizio di non affidabilità. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l'amministrazione può fondare il divieto di detenzione anche su condotte non direttamente attinenti all'uso delle armi, purché indicative di una non conformità ai canoni di buona condotta. Non sono necessari né una concreta pericolosità sociale, né un abuso delle armi, né una condanna penale definitiva, poiché la misura ha natura cautelare e preventiva. La bancarotta fraudolenta, pur estranea alla materia delle armi e risalente nel tempo, è stata ritenuta condotta idonea a porre in dubbio l'affidabilità del soggetto. I precedenti rilasci o rinnovi di titoli di polizia non attribuiscono un'aspettativa alla conservazione del titolo, dovendo l'amministrazione svolgere una valutazione attuale dell'affidabilità e dell'ordine pubblico. L'affidamento in prova e le valutazioni del Tribunale di sorveglianza riguardano l'esecuzione della pena e non escludono il quadro indiziario rilevante ai fini della disciplina delle armi. Neppure l'idoneità psicofisica è decisiva, perché attiene a profili diversi dalla buona condotta e dall'affidabilità. Il TAR ha tuttavia precisato che il divieto riguarda esclusivamente le armi comuni sportive da caccia soggette all'obbligo di denuncia e non le armi artistiche, rare o antiche detenute in collezione, sottoposte a una disciplina speciale. Per la stessa ragione, le armi in collezione non sono soggette al divieto di cessione a parenti; per le armi comuni da sparo, invece, l'esclusione dei conviventi è legittima perché la detenzione da parte di prossimi congiunti potrebbe consentire l'elusione del divieto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Deve ragionevolmente temere che l'interessato sia potenzialmente capace di abusarne; la licenza può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorità di pubblica sicurezza possono vietare la detenzione o negare e revocare i titoli di polizia sulla base di una valutazione ampia e preventiva dell'affidabilità e della buona condotta, senza necessità di provare un concreto abuso delle armi o una specifica pericolosità sociale.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo a motivazione e istruttoria è stato ritenuto infondato, poiché il decreto individuava elementi concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità.
art. 10 l. 22 maggio 1975, n. 110
Richiamato in relazione alla licenza di collezione, soggetta a un regime di detenzione statica distinto da quello delle armi comuni da sparo.
art. 6, comma 5, l. 22 maggio 1975, n. 152
Richiamato nel decreto prefettizio quale base della confisca in caso di mancata cessione; la previsione non è stata applicata alle armi in collezione, sottratte al divieto.
art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Sono esenti dall'obbligo di denuncia i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche.
Il divieto prefettizio ex art. 39 riguarda le armi soggette all'obbligo di denuncia e non le armi artistiche, rare o antiche comprese in una raccolta autorizzata.
art. 47 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Richiamato per il carattere permanente della licenza relativa alle armi storiche.
artt. 8 e 12 D.M. 14 aprile 1982
Prevedono uno specifico procedimento per la licenza di collezione e una disciplina particolare della sua revoca, con trasferimento delle armi a persone o enti legittimati o deposito presso enti pubblici abilitati.
art. 32 l. 18 aprile 1975, n. 110
Esprime la tutela delle armi antiche e artistiche, vietandone la distruzione senza il previo esame previsto dalla legge e destinando quelle di interesse storico-artistico a raccolte pubbliche.
artt. 60, 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamati dal TAR per la definizione e la motivazione della controversia mediante rinvio alle risultanze e alle argomentazioni già sviluppate.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva: può essere adottato sulla base di un giudizio di non affidabilità fondato su condotte non direttamente connesse all'uso delle armi, senza necessità di accertare una concreta pericolosità sociale, un abuso delle armi o una condanna penale definitiva.
- Nel valutare l'affidabilità ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l'amministrazione può valorizzare una condotta di bancarotta fraudolenta, anche se risalente e non attinente alla materia delle armi, quale elemento oggettivo contrario ai canoni di buona condotta.
- Il precedente rilascio o rinnovo di un titolo di polizia non crea un'aspettativa alla sua conservazione: ogni nuova valutazione deve considerare attualmente gli interessi pubblici e privati e l'affidabilità del detentore.
- La licenza di collezione di armi artistiche, rare o antiche è soggetta a una disciplina speciale; il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. non si estende alle armi comprese nella raccolta autorizzata, né può comportarne automaticamente la confisca o la cessione secondo il regime delle armi comuni da sparo.
- L'esclusione dei conviventi dalla possibilità di ricevere armi comuni da sparo oggetto di un divieto di detenzione è legittima se giustificata dal rischio concreto di elusione della misura mediante la detenzione delle armi da parte di prossimi congiunti; tale esclusione non si applica alle armi in collezione sottratte al divieto.
- L'accertamento di idoneità psicofisica e la valutazione del Tribunale di sorveglianza non escludono autonomamente il giudizio prefettizio di non affidabilità, perché riguardano profili diversi dalla buona condotta richiesta per la detenzione e il porto delle armi.
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