Risoluzione n. 47 del 14/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo per versare, con modello F24 e F24EP, il contributo di solidarietà del 3% sui redditi complessivi superiori a 300.000 euro lordi annui, disciplinandone anche le modalità di compilazione dei modelli.
Istituzione codici tributo per il contributo di solidarietà
Istituzione dei codici tributo per il contributo di solidarietà
La risoluzione disciplina i codici tributo da utilizzare per il versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato. Il documento distingue tra il contributo determinato in dichiarazione dei redditi e quello trattenuto dal sostituto d’imposta o a seguito di assistenza fiscale, fornendo inoltre le regole operative per la compilazione dei modelli F24 e F24EP.
Quadro normativo e caratteristiche del contributo
Il contributo di solidarietà è dovuto, dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sui redditi complessivi di cui all’articolo 8 del TUIR eccedenti 300.000 euro lordi annui. L’aliquota prevista è pari al 3% sulla sola parte eccedente tale soglia.
Per accertamento, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 ha definito le modalità tecniche di attuazione.
Modalità di determinazione e versamento
Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi e va versato in un’unica soluzione unitamente al saldo dell’IRPEF, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 novembre 2011.
La circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 ha chiarito che, per il versamento del contributo, il contribuente può avvalersi:
- della compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- della rateizzazione fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per il versamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 20.
Codici tributo istituiti per il modello F24
Per il versamento tramite modello F24 del contributo determinato in dichiarazione, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1683: "Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011";
- 1619: "Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale".
Compilazione del codice 1683
Il codice 1683 va indicato nella sezione Erario del modello F24, nella colonna degli importi a debito versati, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo Anno di riferimento nel formato AAAA. Il codice è utilizzabile anche in corrispondenza degli importi a credito compensati.
In caso di versamento rateale, il campo rateazione/regione/prov./mese rif. deve riportare il numero della rata nel formato NNRR, dove:
- NN = numero della rata in pagamento;
- RR = numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo va compilato con 0101.
Compilazione del codice 1619
Il codice 1619 va esposto nella sezione Erario, nella colonna degli importi a debito versati, con indicazione nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. e nel campo Anno di riferimento del mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nei formati 00MM e AAAA.
Codice tributo per il modello F24EP
Per il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24EP), del contributo trattenuto a seguito di assistenza fiscale, viene istituito il codice tributo:
- 146E: "Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale".
Compilazione del modello F24EP
Nel modello F24EP il codice 146E va esposto nella sezione Erario (valore F), indicando:
- nel campo riferimento A il mese nel formato 00MM;
- nel campo riferimento B l’anno nel formato AAAA.
I campi codice ed estremi identificativi non devono essere compilati.
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