Risoluzione n. 50 del 14/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 4040 per consentire, tramite modello F24, il versamento dell’imposta dovuta dal creditore pignoratizio sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi. Il documento richiama il quadro normativo e le modalità di compilazione dell’F24.
Istituzione del codice tributo 4040 per l’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi
Istituzione del codice tributo per i redditi da pignoramento presso terzi
La risoluzione disciplina l’istituzione di un nuovo codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sui redditi percepiti dal creditore pignoratizio in relazione a somme corrisposte tramite pignoramento presso terzi. Il documento si inserisce nel quadro normativo già definito dalla legge n. 449 del 1997, come modificata, e dal provvedimento direttoriale del 3 marzo 2010.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama l’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale disposizione estende le regole sulle ritenute alla fonte anche ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, quando il credito riguarda somme soggette a ritenuta.
In tale ipotesi, il terzo erogatore deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta nella misura del 20%, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Provvedimento del 3 marzo 2010 e adempimenti connessi
Viene richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010, con il quale sono state definite:
- le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte;
- gli adempimenti del sostituto d’imposta, del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.
La risoluzione ricorda inoltre che, con precedente risoluzione 9 marzo 2010, n. 18/E, era già stato istituito il codice tributo “1049” per il versamento della ritenuta a titolo di acconto.
Obbligo dichiarativo del creditore pignoratizio
Il provvedimento del 3 marzo 2010, all’articolo 3, prevede che il creditore pignoratizio debba indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite, anche quando si tratti di redditi soggetti a:
- tassazione separata;
- ritenuta a titolo di imposta;
- imposta sostitutiva.
Nuovo codice tributo 4040
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi percepiti dal creditore pignoratizio, viene istituito il codice tributo:
- “4040” denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 4040 deve essere indicato nella sezione “Erario”:
- in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”;
- con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La risoluzione precisa inoltre che il codice tributo 4040 può essere utilizzato anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
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