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Risoluzione

Risoluzione n. 46 del 11/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce tre codici tributo F24 per il versamento delle sanzioni previste dall’articolo 2 del DL n. 16/2012, in materia di rimessione in bonis, 5 per mille e cessioni di eccedenze. Indica anche le modalità di compilazione del modello F24 e i casi applicativi per ciascun codice.

Istituzione dei codici tributo 8114, 8115 e 8116 per sanzioni in caso di rimessione in bonis

Istituzione dei codici tributo per la rimessione in bonis e altre fattispecie sanzionatorie

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce tre codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento di sanzioni collegate alle ipotesi previste dall’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il documento disciplina i casi di regolarizzazione tardiva di adempimenti formali, l’accesso al riparto del 5 per mille e la mancata indicazione di dati nelle cessioni di eccedenze fiscali.

Rimessione in bonis per benefici fiscali e regimi opzionali

L’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012 consente di non precludere la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali quando un obbligo di preventiva comunicazione o altro adempimento formale non sia stato eseguito tempestivamente, a condizione che:

  • la violazione non sia stata già constatata;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti;
  • la comunicazione o l’adempimento venga effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • venga versato contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del dlgs n. 471/1997, secondo le modalità dell’articolo 17 del dlgs n. 241/1997, senza compensazione.

Per tale fattispecie viene istituito il codice tributo 8114, denominato: "Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS".

Rimessione in bonis per il 5 per mille

L’articolo 2, comma 2, del DL n. 16/2012 prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’IRPEF anche gli enti che non abbiano assolto tempestivamente, in tutto o in parte, gli adempimenti richiesti, purché:

  • abbiano i requisiti sostanziali previsti;
  • presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
  • versino contestualmente la sanzione minima di cui all’articolo 11, comma 1, del dlgs n. 471/1997, secondo le modalità dell’articolo 17 del dlgs n. 241/1997, senza compensazione.

Per questa ipotesi è istituito il codice tributo 8115, denominato: "Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del dl n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille".

Cessione di eccedenze e sanzione per omissioni formali

Il comma 3 dell’articolo 2 del DL n. 16/2012 interviene sull’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973, prevedendo che, in caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione del consolidato di cui all’articolo 122 del TUIR, la mancata indicazione degli estremi del cessionario e dell’importo ceduto non rende inefficace la cessione; in tal caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del dlgs n. 471/1997, nella misura massima.

Il comma 3-bis estende il medesimo principio alle cessioni di eccedenze utilizzabili in compensazione ex articolo 17 del dlgs n. 241/1997 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo: la mancata indicazione degli estremi del cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina inefficacia della cessione, fermo restando l’applicazione della sanzione massima di cui all’articolo 8, comma 1, del dlgs n. 471/1997.

Per questi casi viene istituito il codice tributo 8116, denominato: "Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS".

Modalità di compilazione del modello F24

Per tutti e tre i codici tributo, la risoluzione dispone che il versamento avvenga nel modello F24 nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati". Nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Codici tributo istituiti

  • 8114: sanzione per rimessione in bonis ai sensi dell’articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012.
  • 8115: sanzione per la rimessione in bonis relativa al 5 per mille, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, DL n. 16/2012.
  • 8116: sanzione per le ipotesi di cessione di eccedenze con omissioni formali, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 3-bis, DL n. 16/2012.

Testo integrale

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