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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 7/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le BCC, le agevolazioni fiscali spettano se sussistono i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. e l’operatività prevalente con i soci ex art. 35 TUB; precisa che il controllo della prevalenza va effettuato a fine periodo d’imposta e che il parere preventivo di Banca d’Italia o Ministero non è sempre necessario nelle verifiche fiscali sui comportamenti effettivi.

Agevolazioni tributarie per le banche di credito cooperativo

Agevolazioni tributarie per le banche di credito cooperativo

La risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012 della Direzione Centrale Normativa esamina le condizioni di applicabilità delle agevolazioni fiscali alle banche di credito cooperativo (BCC), con particolare riferimento ai requisiti di mutualità, al momento di verifica dell’operatività prevalente con i soci e alla necessità del parere preventivo degli organi di vigilanza nelle attività di controllo fiscale.

Quesiti posti dal contribuente

L’istanza di consulenza giuridica riguardava tre profili:

  • le condizioni che una BCC deve rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali;
  • il momento in cui va verificata l’operatività prevalente con i soci;
  • la necessità di acquisire un preventivo parere della Banca d’Italia e del Ministero dello sviluppo economico in caso di verifiche fiscali sui requisiti mutualistici.

Il contribuente sosteneva che fossero sufficienti i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. e l’operatività prevalente con i soci di cui all’art. 35, comma 1, TUB, escludendo ulteriori elementi come la cosiddetta mutualità di vantaggio e il requisito del localismo. Riteneva inoltre che la prevalenza dovesse risultare al 31 dicembre o, in alternativa, come media dell’esercizio, e che l’organo verificatore dovesse sempre richiedere un parere preventivo agli organi di vigilanza.

Requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate conferma che, ai fini delle disposizioni fiscali agevolative, le BCC sono considerate cooperative a mutualità prevalente solo se rispettano entrambi i seguenti requisiti:

  • i requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c.;
  • il requisito dell’operatività prevalente a favore dei soci previsto dall’art. 35, comma 1, TUB.

L’art. 2514 c.c. richiede negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente:

  • il divieto di distribuire dividendi oltre il limite dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori oltre 2 punti rispetto al limite massimo dei dividendi;
  • il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
  • l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l’intero patrimonio sociale, dedotto solo capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L’art. 35, comma 1, TUB stabilisce che le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci; la Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati e per ragioni di stabilità, una prevalenza verso soggetti diversi dai soci, e tale autorizzazione non esclude il presupposto per le agevolazioni.

Mutualità di vantaggio e localismo

L’Agenzia ritiene che le norme fiscali richiamate individuino i requisiti necessari per la mutualità prevalente, senza richiedere ulteriori presupposti autonomi come la c.d. mutualità di vantaggio intesa come obbligo di garantire in ogni momento ai soci condizioni economiche sempre più favorevoli rispetto ai non soci o al mercato.

In particolare:

  • la mutualità di vantaggio è coerente con lo scopo mutualistico tipico della cooperativa;
  • tuttavia, non deve necessariamente sussistere in modo costante e assoluto per non perdere le agevolazioni;
  • la sua mancanza, specie se temporanea e giustificata da ragioni economiche contingenti, non comporta automaticamente la revoca del beneficio.

Analogamente, il mancato rispetto dell’art. 35, comma 2, TUB sulla competenza territoriale non costituisce di per sé autonoma causa di revoca. Le istruzioni di vigilanza consentono che fino al 5% del totale delle attività di rischio sia assunto fuori dalla zona di competenza territoriale, ma tale margine non è parametro fiscale la cui violazione determini automaticamente la perdita delle agevolazioni. Gli uffici possono comunque controllare la correttezza dei dati utilizzati per il calcolo.

Resta salva la revoca se il mancato rispetto delle regole sulla competenza territoriale o di altre disposizioni sulla mutualità evidenzi, in concreto, una gestione speculativa incompatibile con una vera attività mutualistica.

Momento di verifica dell’operatività prevalente

Sul secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che l’art. 35 TUB non indica espressamente il momento in cui deve essere accertata la prevalenza dell’operatività verso i soci.

La verifica va effettuata:

  • al termine del periodo d’imposta;
  • come dato medio ricavabile dall’indice di operatività prevalente rilevato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, in corrispondenza delle segnalazioni di vigilanza trimestrali.

Se tale dato è negativo, la banca può comunque dimostrare la prevalenza dell’operatività come media dei dati giornalieri del periodo d’imposta.

Parere preventivo degli organi di vigilanza

In merito al terzo quesito, la risoluzione richiama l’art. 14, comma 3, del DPR n. 601/1973, secondo cui i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

La giurisprudenza di legittimità richiamata distingue due momenti:

  • la verifica delle caratteristiche originarie dell’ente che chiede di fruire delle agevolazioni, per la quale il parere dell’organo di vigilanza è indispensabile;
  • l’accertamento dei comportamenti concretamente tenuti nel corso dell’attività, per il quale l’amministrazione finanziaria può procedere anche senza parere preventivo, se dispone degli elementi necessari.

Di conseguenza, nelle verifiche fiscali sui singoli periodi d’imposta, l’Agenzia può disconoscere le agevolazioni sulla base di dati concreti che dimostrino che la veste mutualistica copre una normale attività imprenditoriale.

Coordinamento con la Convenzione del 28 settembre 2010 e con la normativa sulla vigilanza cooperativa

La risoluzione richiama anche la Convenzione del 28 settembre 2010 tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle Entrate, che prevede forme di collaborazione per il controllo delle società cooperative e, in caso di richiesta dell’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 14 DPR n. 601/1973, l’impegno del Ministero ad affidare l’incarico di vigilanza a un funzionario dell’Agenzia abilitato entro 30 giorni dalla richiesta.

Viene inoltre chiarito che la modifica dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 220/2002, operata dalla legge n. 99/2009, ha natura esplicativa e non innovativa. L’accertamento ministeriale resta amministrativo e riservato in via esclusiva al Ministero, ma ciò non elimina i poteri dell’Amministrazione finanziaria di verificare i comportamenti effettivi ai fini fiscali.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma quindi che:

  • per le BCC rilevano i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e all’art. 35, comma 1, TUB;
  • la mutualità di vantaggio e il localismo non integrano, di per sé, autonome cause di decadenza dalle agevolazioni;
  • la prevalenza dell’operatività va valutata a fine esercizio, secondo i dati di vigilanza trimestrali, con possibile verifica integrativa sui dati giornalieri;
  • il parere preventivo dell’organo di vigilanza non è necessario per l’accertamento dei comportamenti effettivi, fermo il potere dell’amministrazione di disconoscere le agevolazioni quando l’attività concreta sia incompatibile con la mutualità dichiarata.

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