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Risoluzione

Risoluzione n. 44 del 7/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i servizi di formazione e aggiornamento professionale, dal 1° luglio 2011, rientrano tra le prestazioni didattiche e, ai fini IVA, seguono il criterio territoriale dell’art. 7-quinquies del d.P.R. n. 633/1972: per i committenti non soggetti passivi vale il luogo di materiale svolgimento, mentre per i committenti soggetti passivi si applica il criterio generale B2B dell’art. 7-ter. Vengono superati i precedenti orientamenti della circolare n. 36/E del 2010.

Trattamento IVA dei servizi di formazione e aggiornamento professionale e criterio di territorialità

Trattamento fiscale dei servizi di formazione e aggiornamento professionale

La risoluzione n. 44/E del 7 maggio 2012 interviene per chiarire il criterio di individuazione del presupposto territoriale, ai fini IVA, dei servizi di formazione e di aggiornamento professionale. Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa e individua il corretto collegamento territoriale distinguendo tra rapporti con committenti soggetti passivi e non soggetti passivi.

Evoluzione normativa e superamento del precedente regime

Fino al 31 dicembre 2009, tali prestazioni erano assimilate, ai fini della territorialità, ai servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale e seguivano la disciplina dell’art. 7, quarto comma, lettera d), del d.P.R. n. 633/1972, risultando imponibili nel luogo in cui era stabilito il committente.

Dal 1° gennaio 2010, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, i servizi di formazione professionale non risultano più espressamente menzionati nelle disposizioni sulla territorialità. In particolare, l’art. 7-septies, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972, nel richiamare i servizi di consulenza tecnica o legale, non contempla più tale assimilazione.

Chiarimento della natura dei servizi di formazione

Il documento richiama l’art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° luglio 2011, che chiarisce la natura dei servizi di formazione o di riqualificazione professionale. Tali servizi comprendono:

  • le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale;
  • le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale.

In conseguenza di tale disposizione comunitaria, risultano superate le indicazioni della circolare 21 ottobre 2010, n. 36/E, secondo cui i corsi di formazione e addestramento del personale rientravano tra le prestazioni generiche disciplinate dall’art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972.

Criterio di territorialità applicabile

Poiché i servizi di formazione sono ricondotti nell’ambito delle prestazioni didattiche, il loro collegamento territoriale deve essere individuato secondo l’art. 7-quinquies del d.P.R. n. 633/1972, relativo alle prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.

La risoluzione evidenzia che, ai fini della tassazione, occorre distinguere tra:

  • servizi resi a committenti non soggetti passivi IVA, ossia rapporti B2C;
  • servizi resi a committenti soggetti passivi IVA, ossia rapporti B2B, secondo la nozione di cui all’art. 7-ter, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972.

Regola per i rapporti B2C

Per i servizi di formazione e aggiornamento professionale resi nei confronti di committenti non soggetti passivi, opera l’art. 7-quinquies, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. Tali prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le attività sono ivi materialmente svolte.

Regola per i rapporti B2B

Per i medesimi servizi resi nei confronti di committenti soggetti passivi, trova applicazione il criterio generale previsto dall’art. 7-ter, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. La territorialità in Italia dipende quindi dalla regola generale B2B e non dal criterio del luogo di materiale svolgimento.

Rilievo dello status del committente e prova

La risoluzione sottolinea che la corretta individuazione del presupposto territoriale dipende strettamente dalla verifica dello status del committente come soggetto passivo IVA. Per la prova di tale status e per la qualità di soggetto passivo del committente, viene rinviato ai chiarimenti contenuti nella circolare 29 luglio 2011, n. 37/E.

Indicazioni finali di vigilanza

Il documento si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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