Circolare numero 92 del 11-07-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 22 aprile 2014 tra INPS e CONF.I.L. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle deleghe e dei dati degli associati, le verifiche da parte delle strutture territoriali INPS, i termini per le comunicazioni annuali e per l’eventuale rinnovo della convenzione, nonché gli importi dovuti all’Istituto per il servizio reso. Sono inoltre indicati il conto contabile istituito e l’ufficio centrale competente per la gestione dei rapporti finanziari.
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 22 aprile 2014 tra INPS e CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti e ne disciplina modalità operative, flussi informativi, costi e aspetti contabili.
Ambito della riscossione e natura del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento rivolto ai contribuenti, l’INPS deve indicare l’importo della quota con la dicitura specifica "quota associativa CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori".
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Trasmissione dei dati da parte della CONF.I.L.
La CONF.I.L. deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi dei soggetti che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.
I termini indicati sono i seguenti:
- entro il 10 gennaio di ciascun anno per i dati principali;
- entro il 30 marzo di ciascun anno per la parte residua.
Verifiche delle strutture territoriali INPS e deleghe
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti dall’Organizzazione sindacale. Le strutture territoriali devono confermare il contenuto delle informazioni dopo averle verificate con le deleghe degli associati in loro possesso.
Le deleghe, sottoscritte da ciascun socio e controfirmate e timbrate dal responsabile della CONF.I.L., devono essere presentate dall’Organizzazione sindacale alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione sono stati aggiornati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
- € 1,99 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta della CONF.I.L., che deve pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC.
Aspetti organizzativi e contabili
La sede della CONF.I.L. è indicata in piazza Unità d’Italia n. 5, Sannicandro di Bari (BA).
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell’Organizzazione sindacale, viene istituito il conto GPN 25143, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori".
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CONF.I.L. sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è richiamata la variazione apportata al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
L’INPS e la CONF.I.L. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’Istituto indica l’importo della quota con la dicitura specifica "quota associativa CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori".
Natura volontaria del contributo
La circolare precisa che l’incasso congiunto con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.
Trasmissione dei dati e delle deleghe
La CONF.I.L. deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’Organizzazione sindacale, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Verifiche delle strutture territoriali INPS
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette a disposizione delle strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti dalla CONF.I.L., affinché queste confermino il contenuto delle informazioni dopo averle verificate con le deleghe degli associati in loro possesso.
Costi del servizio e importi previsti
I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica 2013. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali; € 1,99 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali; € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta della CONF.I.L., da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC).
Dati identificativi della CONF.I.L. e aspetti contabili
La sede della CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori è indicata in piazza Unità d’Italia n. 5, Sannicandro di Bari (BA). Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN 25143, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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