Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 90 del 11-07-2014

1. Premessa 2. Requisiti del Lavoratore 2.1 Determinazione della competenza 3. Determinazione della contribuzione figurativa correlata 4. Codifica aziendale. Modalità di composizione del flusso Uniemens

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gestione ex Enpals, la disciplina dell’esodo incentivato prevista dall’art. 4 della legge n. 92/2012, richiamando le indicazioni della circolare n. 119/2013 e dei successivi messaggi, salvo specifiche regole amministrative e operative. Vengono precisati i requisiti soggettivi, i criteri per verificare la competenza e la possibilità di totalizzazione/cumulo con altre gestioni, le modalità di calcolo e versamento della contribuzione figurativa correlata, nonché le istruzioni per l’apertura della posizione aziendale, la compilazione dell’Uniemens e il monitoraggio dei versamenti. È inoltre disciplinato il conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità.

Attuazione dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals)

Attuazione dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals)

La circolare disciplina l’applicazione delle regole sull’esodo incentivato di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gestione ex Enpals. Il documento integra e specifica la disciplina già illustrata nella circolare n. 119/2013 e nei successivi messaggi richiamati, limitatamente ai profili amministrativi e operativi particolari per questa platea.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 182/1997 che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La circolare precisa inoltre che la disciplina si estende a tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals, purché prestino attività a tempo indeterminato.

Per l’inquadramento dei requisiti pensionistici vengono richiamate le circolari n. 35 e n. 36 del 2012, che illustrano la normativa in vigore dal 1° gennaio 2012 in materia di pensione di vecchiaia e anticipata, nonché i requisiti contributivi e anagrafici previsti dall’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Determinazione della competenza e cumulo dei contributi

Quando l’accesso alla prestazione richiede la verifica della competenza tra gestioni, la determinazione deve avvenire già nella fase iniziale e deve essere riesaminata alla scadenza del periodo di esodo, ai fini del controllo del perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, assicurativi e anagrafici.

Per i lavoratori con contribuzione presso la gestione ex Enpals, il Fondo Lavoratori Dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’accertamento del diritto a pensione deve seguire un criterio progressivo:

  • in primo luogo, verifica della maturazione del diritto tramite unificazione dei contributi ex Enpals e gestione lavoratori dipendenti;
  • se tale verifica è negativa, valutazione del diritto mediante cumulo tra contribuzione della gestione speciale e del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • in via residuale, conseguimento del diritto con l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre gestioni.

La circolare precisa inoltre che la contribuzione già accreditata presso la gestione ex Enpals può essere utilizzata, previo trasferimento alla gestione AGO dell’Istituto, con i criteri applicabili alla contribuzione AGO e, conseguentemente, essere cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale. Viene poi richiamata la possibilità di totalizzazione con la contribuzione della Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell’art. 4-ter della legge n. 63/1993.

Contribuzione figurativa correlata

La prestazione comporta, per il periodo di erogazione, il versamento a totale carico del datore di lavoro della contribuzione figurativa correlata, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

In analogia con quanto previsto per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro in materia di ASpI, la retribuzione media mensile di riferimento viene determinata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, costituendo il cosiddetto "imponibile di riferimento".

Le somme necessarie alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per il 2014 la circolare indica due ipotesi:

  • per i soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, aliquota del 33,00% sull’imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di € 729,90, con applicazione del sistema per fasce di retribuzione giornaliera e senza contribuzione di solidarietà sul massimale di ciascuna fascia;
  • per i soggetti iscritti dopo il 31.12.1995, aliquota del 33,00% sull’imponibile di riferimento fino al massimale annuo di € 100.123,00, senza applicazione della contribuzione di solidarietà sull’eccedenza.

Il versamento deve essere effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi pensionistici, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della dichiarazione contributiva relativa ai lavoratori posti in esodo, tramite modello F24 compilato secondo le istruzioni operative vigenti per la gestione ex Enpals.

In caso di morte del lavoratore, poiché la prestazione non è reversibile, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvede al rimborso dell’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata versata dal datore di lavoro.

Posizione aziendale e flusso Uniemens

Dopo l’accettazione della fideiussione, la Sede competente dell’Istituto, individuata nella sede presso la quale il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivi della gestione "Aziende DM", con il supporto del Polo PALS territorialmente competente, apre una posizione contributiva dedicata all’attività di impresa ex ENPALS per il versamento della contribuzione correlata dei lavoratori in esodo.

La posizione deve essere denominata "Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art.4 legge n.92/2012".

Nel flusso Uniemens la contribuzione correlata va esposta in tale posizione, valorizzando il nuovo valore "9" con significato di "lavoratori in esodo ex art.4 legge n.92/2012". Per ciascun lavoratore la compilazione segue le regole ordinarie, salvo specifiche indicazioni operative:

  • l’imponibile di riferimento deve essere indicato nell’apposito elemento;
  • per l’elemento relativo al tipo di imponibile sono ammessi solo i valori "RN" per l’imponibile mensile e "CL" per eventuali conguagli dell’imponibile di riferimento derivanti dall’accredito di competenze retributive afferenti al biennio precedente la decorrenza del trattamento;
  • deve essere valorizzato il codice di agevolazione "ES", riservato ai lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012;
  • deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare, calcolato secondo la metodologia descritta nella circolare e sulla base dell’aliquota e dei massimali vigenti.

Controlli, fideiussione e gestione di più regimi pensionistici

Il monitoraggio dei versamenti è affidato al Polo PALS territorialmente competente, che con cadenza bimestrale verifica la coerenza tra quanto dichiarato nel flusso contributivo e quanto effettivamente versato. In caso di discordanza, il Polo comunica gli esiti alla Sede competente, la quale attiva le azioni necessarie per l’escussione della fideiussione bancaria secondo la prassi prevista.

Se il programma di esodo coinvolge lavoratori appartenenti a gestioni pensionistiche diverse, come ad esempio Fondo pensione lavoratori dipendenti e Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, deve essere presentata una fideiussione bancaria distinta per ciascuna gestione interessata.

Conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità

Per il recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, come richiamato dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 per gli accordi sindacali conclusi nell’ambito delle procedure ex art. 4 e art. 24 della medesima legge n. 223/1991, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità deve essere esposto in un flusso Uniemens separato rispetto a quello destinato alla contribuzione figurativa correlata, secondo le istruzioni già fornite dalla circolare n. 119/2013.

Punti principali

Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina generale

La circolare rende applicabili ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gestione ex Enpals, le disposizioni dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 221/2012. Per tale platea valgono le indicazioni della circolare n. 119/2013 e dei messaggi n. 17768/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014, salvo le specifiche amministrative e operative contenute nel documento.

Requisiti del lavoratore

La disciplina si applica agli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 182/1997 che maturino i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o anticipata nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione opera per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals, purché prestino attività a tempo indeterminato. Vengono richiamate le circolari n. 35 e n. 36 del 2012 per il quadro normativo sui requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2012.

Determinazione della competenza e verifica dei requisiti pensionistici

Quando per l’accesso alla prestazione è necessario verificare la competenza tra gestioni, la stessa deve essere determinata fin dalla fase iniziale e nuovamente alla scadenza del periodo, ai fini del controllo del perfezionamento dei requisiti contributivi, assicurativi e anagrafici. Per i lavoratori con contribuzione ex Enpals, Fondo Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la verifica segue un ordine progressivo: prima unificazione ex Enpals/FPLD, poi eventuale cumulo con la gestione speciale e il FPLD, infine utilizzo residuale dei contributi delle tre gestioni. È inoltre richiamata la possibilità di totalizzazione con la contribuzione della Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni secondo l’art. 4-ter della legge n. 63/1993.

Contribuzione figurativa correlata

Per il periodo di erogazione della prestazione è dovuta, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento si ottiene dalla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L’onere è calcolato applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per il 2014 sono indicati massimali e aliquote differenziati per assicurati ante 31.12.1995 e successivi, entrambi al 33,00% con i rispettivi limiti di base di calcolo.

Versamento, scadenze e ipotesi di morte del lavoratore

Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato per il periodo tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti pensionistici, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della dichiarazione contributiva relativa ai lavoratori posti in esodo, tramite modello F24 secondo le istruzioni della gestione ex Enpals. In caso di morte del lavoratore, poiché la prestazione non è reversibile, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto rimborsa al datore di lavoro l’eventuale eccedenza versata.

Codifica aziendale e flusso Uniemens

Dopo l’accettazione della fideiussione, la Sede competente, individuata presso la sede che assolve gli obblighi contributivi della gestione "Aziende DM", con il supporto del Polo PALS, apre una posizione contributiva dedicata all’esodo dei lavoratori ex art. 4 legge n. 92/2012. La posizione è denominata "Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art.4 legge n.92/2012". Nel flusso Uniemens deve essere valorizzato il nuovo valore "9" per identificare i lavoratori in esodo, con regole ordinarie per gli altri elementi e con specifiche indicazioni per imponibile di riferimento, codice agevolazione "ES" e importo della contribuzione correlata.

Controlli sui versamenti e fideiussione

Il Polo PALS territorialmente competente monitora con cadenza bimestrale la coerenza tra dichiarazioni contributive e somme versate. In caso di scostamenti, comunica gli esiti alla Sede competente, che avvia le azioni necessarie per l’escussione della fideiussione bancaria. Se il programma di esodo coinvolge lavoratori appartenenti a diverse gestioni pensionistiche, occorre presentare una fideiussione separata per ciascuna gestione interessata.

Conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità

Per il recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991, richiamato dal comma 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012, l’eventuale conguaglio della tassa di ingresso alla mobilità deve essere esposto in un flusso Uniemens separato rispetto a quello relativo alla contribuzione figurativa correlata, secondo le istruzioni già contenute nella circolare n. 119/2013.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.