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Circolare

Circolare numero 87 del 08-07-2014

Aspetti contributivi riferiti alla previsione di cui all’articolo 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Modalità operative per l’assolvimento, da parte dei partiti e movimenti politici, della contribuzione in materia di Cigs e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’estensione ai partiti e movimenti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei contratti di solidarietà prevista dall’art. 16 del DL n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014. Vengono chiariti i soggetti interessati, i requisiti legati all’iscrizione nel Registro dei partiti, gli obblighi contributivi ordinari e addizionali, la riclassificazione previdenziale delle posizioni e le modalità operative per il versamento e la regolarizzazione delle somme dovute per il 2014. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti per la rilevazione dei contributi.

Estensione di CIGS e contratti di solidarietà a partiti e movimenti politici e relative istruzioni contributive

Estensione della CIGS e dei contratti di solidarietà ai partiti politici

La circolare illustra gli effetti contributivi dell’art. 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che estende ai partiti e movimenti politici il trattamento straordinario di integrazione salariale e la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi. Il documento fornisce inoltre le istruzioni operative per l’assolvimento dei relativi obblighi contributivi, la gestione delle posizioni assicurative e la contabilizzazione delle somme dovute.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 16 del DL n. 149/2013, con decorrenza 1 gennaio 2014, prevede l’applicazione ai partiti e movimenti politici e alle loro articolazioni e sezioni territoriali delle norme in materia di CIGS, inclusi i relativi obblighi contributivi, nonché della disciplina sui contratti di solidarietà di cui al DL n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984. Il finanziamento della misura è sostenuto sia dal contributo versato dai partiti sia da stanziamenti pubblici pari a 15 milioni di euro per il 2014, 8,5 milioni per il 2015 e 11,25 milioni annui dal 2016. Il comma 3 dell’art. 16 demanda a un decreto interministeriale Lavoro-Economia la definizione delle modalità attuative.

Decreto interministeriale 22 aprile 2014

Il DM 22 aprile 2014 individua criteri e procedure necessari a garantire il rispetto dei limiti di spesa. L’art. 1 ribadisce l’estensione ai partiti politici delle norme sulla CIGS e sui contratti di solidarietà, precisando che si tratta dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 1 della legge n. 863/1984. L’art. 2 stabilisce che ai trattamenti si applicano le disposizioni vigenti in materia, definisce i criteri di priorità per la concessione e dispone che i partiti siano tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni e del contributo di solidarietà secondo le regole previdenziali ordinarie. L’art. 3 affida all’INPS l’individuazione del limite di spesa annuo entro il primo trimestre di ogni anno, mentre l’art. 4 attribuisce all’Istituto il monitoraggio dei contributi dovuti, dei flussi di spesa per le prestazioni erogate e della contribuzione figurativa riconosciuta.

Soggetti interessati e condizioni di accesso

La disciplina riguarda i partiti e movimenti politici come definiti dal DL n. 149/2013, ossia le libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono democraticamente a determinare la politica nazionale, includendo partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni previste dall’art. 10. Per beneficiare degli ammortizzatori sociali è necessaria l’iscrizione nel Registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, nonché il mantenimento dell’iscrizione. La circolare evidenzia che, nelle more del termine previsto per la trasmissione dello statuto alla Commissione, i partiti già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto potevano comunque accedere agli interventi contemplati dall’art. 16.

Adempimenti contributivi dovuti

Per il finanziamento della CIGS continua ad applicarsi il contributo ordinario mensile previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori. Il contributo è dovuto per operai, intermedi, impiegati e quadri, anche con contratto a tempo determinato o part time, mentre restano esclusi dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio. Dal 1 gennaio 2014 l’obbligo contributivo opera a prescindere dal numero dei dipendenti.

In caso di utilizzo della CIGS, i datori di lavoro sono inoltre tenuti, di regola, al contributo addizionale, determinato in funzione della media dei lavoratori occupati nell’anno precedente:

  • 3% dell’integrazione salariale corrisposta per aziende fino a 50 dipendenti;
  • 4,5% per aziende con più di 50 dipendenti;
  • dopo 24 mesi dalla decorrenza del trattamento, il contributo raddoppia al 6% o al 9%.

La circolare precisa che il contributo addizionale non è dovuto nei casi di integrazioni salariali straordinarie autorizzate nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 della legge n. 863/1984.

Inquadramento previdenziale e riclassificazione

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici erano inquadrati nel settore terziario con CSC 70703 e ATECO 2007 94.92.00. In seguito all’estensione della CIGS, l’INPS dispone la riclassificazione centralizzata, con decorrenza gennaio 2014, al nuovo CSC 70710, mantenendo il medesimo codice ATECO.

La modifica non riguarda le posizioni contributive con CSC 70703 e c.a. 9U riferite al personale dirigente già assicurato presso l’ex INPDAI, poiché si tratta di soggetti esclusi dalla disciplina. Per le nuove posizioni viene altresì attribuito il codice di autorizzazione "1J", che identifica il datore di lavoro fino a 50 dipendenti tenuto al versamento del contributo addizionale in misura ridotta.

Modalità operative e regolarizzazione dei periodi pregressi

A partire dal periodo di paga di luglio 2014 i partiti e movimenti politici devono incrementare l’aliquota complessivamente dovuta dello 0,90% a titolo di CIGS. Per i periodi da gennaio a giugno 2014, il versamento deve essere effettuato senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Ai fini della denuncia Uniemens, la regolarizzazione va esposta con il codice causale "M132", avente il significato di "Contributo Cigs ex art. 16, del DL 149/2013", indicando l’importo complessivo da versare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione del contributo ordinario destinato al finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAU, sono istituiti due nuovi conti:

  • GAU21116, per i contributi di competenza degli anni precedenti;
  • GAU21176, per i contributi di competenza dell’anno in corso.

La procedura di ripartizione DM, opportunamente aggiornata, attribuisce automaticamente gli importi ai conti previsti. Le somme relative al periodo gennaio-giugno 2014, valorizzate con il codice causale "M132" nei flussi Uniemens, sono imputate al conto GAU21176.

Punti principali

Estensione della disciplina CIGS e contratti di solidarietà

Dal 1 gennaio 2014 l’art. 16 del DL n. 149/2013 estende ai partiti e movimenti politici, e alle loro articolazioni territoriali, la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale, compresi i relativi obblighi contributivi, e quella dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge n. 863/1984. Il finanziamento è assicurato anche tramite stanziamenti pubblici e con il contributo CIGS dovuto dai partiti.

Decreto interministeriale 22 aprile 2014

Il DM 22 aprile 2014 disciplina criteri e procedure per rispettare i limiti di spesa fissati dalla legge. Conferma l’applicazione delle norme vigenti in materia di CIGS e contratti di solidarietà, individua criteri di priorità per la concessione dei trattamenti, affida all’INPS il calcolo del limite di spesa annuo entro il primo trimestre di ogni anno e il monitoraggio dei contributi e delle prestazioni erogate.

Soggetti destinatari e requisiti di accesso

La disciplina si applica ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati individuati dal DL n. 149/2013. Per accedere ai benefici occorre l’iscrizione e la permanenza nel Registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. In pendenza del termine iniziale di iscrizione previsto dal decreto, i partiti già costituiti alla data di entrata in vigore potevano comunque fruire degli ammortizzatori sociali.

Adempimenti contributivi

Per i partiti politici si applicano il contributo ordinario CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori, e il contributo addizionale in caso di utilizzo della CIGS. Il contributo ordinario è dovuto per operai, intermedi, impiegati e quadri, anche a tempo determinato o part time, mentre restano esclusi dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio. Il contributo addizionale è pari al 3% o al 4,5% secondo la dimensione aziendale e raddoppia dopo 24 mesi; non è dovuto per le integrazioni salariali straordinarie autorizzate nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo.

Riclassificazione previdenziale

Per adeguare la gestione contributiva, i partiti e movimenti politici sono riclassificati centralmente da gennaio 2014 con il nuovo CSC 70710, mantenendo l’ATECO 2007 94.92.00. Rimane invariata la posizione con CSC 70703 e c.a. 9U riferita al personale dirigente già assicurato all’ex INPDAI, escluso dalla disciplina. Alle nuove posizioni viene attribuito il codice di autorizzazione 1J per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti soggetti al contributo addizionale ridotto.

Modalità operative e regolarizzazione

Dal periodo di paga di luglio 2014 l’aliquota complessiva dovuta dai partiti e movimenti politici aumenta dello 0,90% per il finanziamento CIGS. Il contributo relativo a gennaio-giugno 2014 deve essere versato, senza oneri accessori, entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare. Nella denuncia Uniemens la regolarizzazione va esposta con il codice causale M132, con indicazione della somma complessiva da pagare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione del contributo ordinario sono istituiti nella gestione GAU due nuovi conti: GAU21116 per la competenza degli anni precedenti e GAU21176 per la competenza dell’anno in corso. La procedura di ripartizione DM imputa automaticamente i versamenti ai conti corretti; le somme riferite a gennaio-giugno 2014, valorizzate con il codice M132, sono imputate al conto GAU21176.

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