Regolamento (UE) 2026/195
Regolamento delegato (UE) 2026/195 della Commissione, del 13 novembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione NUTS e gli elenchi delle unità amministrative e delle unità amministrative locali esistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (CE) n. 1059/2003 sostituendone integralmente gli allegati relativi alla classificazione NUTS, alle unità amministrative esistenti e alle unità amministrative locali. L’intervento recepisce le modifiche intervenute nelle divisioni territoriali degli Stati membri comunicate alla Commissione. La nuova versione si applica alla trasmissione dei dati a Eurostat dal 1° gennaio 2027, pur entrando in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento della classificazione statistica NUTS e degli elenchi delle unità amministrative e delle unità amministrative locali degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione territoriale utilizzata per la produzione e trasmissione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003, con effetti su tutti gli Stati membri elencati negli allegati aggiornati. Riguarda in particolare la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono aggiornati gli allegati relativi alle unità territoriali NUTS e agli elenchi delle unità amministrative esistenti e delle unità amministrative locali; non emergono esclusioni settoriali ulteriori dal testo fornito.
Aggiornamento della classificazione NUTS e degli elenchi territoriali
Il regolamento delegato (UE) 2026/195 modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003, che istituisce la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). La finalità è garantire la continua armonizzazione delle statistiche regionali dell’Unione, adeguando la classificazione alle modifiche territoriali comunicate dagli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è richiamato come base giuridica della classificazione territoriale comune utilizzata per la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate. I considerando evidenziano che gli allegati del regolamento contengono gli elenchi delle unità territoriali da utilizzare e che la classificazione era stata già modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/674. Poiché, secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri, varie divisioni territoriali sono cambiate, la Commissione interviene con un nuovo aggiornamento degli allegati.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sulla classificazione NUTS applicabile agli Stati membri e, in particolare, alla trasmissione dei dati statistici alla Commissione, tramite Eurostat. L’operatività sostanziale dell’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2027, mentre l’atto entra formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il testo non introduce esclusioni settoriali o deroghe specifiche, ma sostituisce integralmente gli elenchi territoriali allegati al regolamento base.
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003
L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo allegato al regolamento delegato. Si tratta, quindi, di un aggiornamento tecnico e sistematico della classificazione territoriale europea, che ha riflessi su tutte le statistiche regionali elaborate sulla base della NUTS.
Contenuto degli allegati NUTS
L’allegato I riporta la classificazione NUTS per Stato membro, articolata nei livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3, con i corrispondenti codici e denominazioni territoriali. L’elenco comprende anche le designazioni "Extra-Regio" per le unità al di fuori del territorio nazionale rilevante ai fini statistici. Il contenuto è esteso e dettagliato, ma la sua funzione è essenzialmente quella di sostituire i precedenti riferimenti territoriali con quelli aggiornati.
Unità amministrative esistenti
L’allegato II elenca le unità amministrative esistenti corrispondenti ai livelli NUTS. Tra le indicazioni rilevanti per operatori italiani, il testo conferma per l’Italia le "Regioni" a livello NUTS 2 e le "Province" e "Città Metropolitane" a livello NUTS 3. L’allegato svolge una funzione di raccordo tra classificazione statistica e assetto amministrativo degli Stati membri.
Unità amministrative locali
L’allegato III contiene l’elenco delle unità amministrative locali per gli Stati membri. Per l’Italia viene indicato il livello dei "Comuni". Anche questo allegato ha funzione di armonizzazione e uniformazione della base territoriale impiegata per la statistica europea.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione alla trasmissione dei dati a Eurostat è differita al 1° gennaio 2027. Per i professionisti che operano nel perimetro della statistica pubblica e dei flussi informativi verso l’UE, tale data è il riferimento operativo essenziale.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto per la corretta identificazione delle unità territoriali nei flussi statistici, nei sistemi informativi e nelle analisi territoriali basate su codici NUTS. L’aggiornamento incide sulla coerenza tra classificazione europea e assetto amministrativo interno degli Stati membri, con particolare rilievo per le attività di reporting e di elaborazione dati che facciano riferimento alle categorie territoriali dell’UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati NUTS
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. L’aggiornamento riflette le variazioni intervenute nella suddivisione territoriale di vari Stati membri rispetto alla precedente modifica operata dal regolamento delegato (UE) 2023/674.
Classificazione NUTS e codici territoriali
L’allegato I reca la classificazione NUTS con i codici e i nomi delle unità territoriali per ciascuno Stato membro. Sono indicati i livelli NUTS 1, 2 e 3 e, ove previsto, le voci "Extra-Regio" per ciascun Paese. Il testo aggiorna gli elenchi territoriali sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Unità amministrative esistenti
L’allegato II elenca, per ciascuno Stato membro interessato, le denominazioni delle unità amministrative corrispondenti ai livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3. Per l’Italia sono richiamate, tra le altre, le "Regioni" a livello NUTS 2 e le "Province" e "Città Metropolitane" a livello NUTS 3.
Unità amministrative locali
L’allegato III elenca le unità amministrative locali per gli Stati membri. Per l’Italia l’unità amministrativa locale è indicata come "Comuni". L’elenco serve a supportare la coerenza della classificazione territoriale ai fini statistici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alla trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal 1° gennaio 2027. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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