Sentenza n. 752/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di accesso agli atti inviata al Dirigente Scolastico dell’Istituto ‘-OMISSIS-’ di Taranto in data 11/8/2024; nonchè per l’accertamento dell’obbligo dell’’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso agli atti presentata l’11 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti relativa alla documentazione necessaria per verificare la legittimità del punteggio attribuito a un altro candidato nella graduatoria provinciale d’istituto per la classe di concorso A063, anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e chiesto la condanna dell’amministrazione a provvedere, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta. Il ricorso non è stato notificato al candidato cui si riferivano i documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notificazione al controinteressato, rilevando d’ufficio la questione e sottoponendola previamente al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Nel rito sull’accesso, l’art. 116 c.p.a. impone la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato. Il candidato cui si riferivano i documenti richiesti era l’unico controinteressato in senso tecnico, poiché facilmente individuabile in base alla natura dei documenti e titolare del diritto alla riservatezza sui dati contenuti negli stessi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990. La mancata notificazione ha quindi impedito la corretta instaurazione del contraddittorio e determinato l’inammissibilità del ricorso, senza esame della fondatezza della domanda di accesso. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e del rilievo officioso della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
controinteressati ... tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
È controinteressato nel giudizio di accesso il soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti e che potrebbe vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; il rito è strutturato sulla base dell’ordinario rito impugnatorio, ferma la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione di inammissibilità rilevata d’ufficio è stata previamente sottoposta al contraddittorio delle parti mediante apposito avviso.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso ai documenti, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, individuato secondo la nozione di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990.
- È controinteressato in senso tecnico il soggetto cui si riferiscono i documenti richiesti e che, in ragione dell’ostensione, potrebbe vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza; tale soggetto è facilmente individuabile in base alla natura della documentazione.
- La mancata notificazione del ricorso al controinteressato necessario determina l’inammissibilità del giudizio sull’accesso, senza che il giudice debba esaminare nel merito la fondatezza della pretesa ostensiva.
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